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“Quanta fretta ma dove corri, dove vai?! Se mi ascolti per un momento capirai!! …di noi ti puoi fidar!”

atzeni 0Vista l’urgenza di una riforma organica del mercato del lavoro, anche nell’ottica di una semplificazione e razionalizzazione del complesso delle norme sul lavoro, si chiede che l’iter parlamentare, già concluso presso il Senato con il voto di fiducia dell’8 ottobre, possa proseguire in modo spedito per consentire una rapida approvazione della legge delega, tenendo conto che per l’operatività della riforma occorrerà attendere i previsti decreti delegati di attuazione”.Così ha esordito il 22 Ottobre 2014  ABI, che freme per far arrivare al capolinea il c.d. Jobs Act, per il bene del paese è proprio necessario concludere l’iter legislativo di questo testo il prima possibile, e per pura e semplice casualità, la nostra categoria è in fase di rinnovo contrattuale. Cerchiamo allora di capire cosa contiene questa Legge Delega, nel bene e nel male.La Storia sbuffa, alza gli occhi al cielo e appoggia il mento sul palmo della mano: ebbene si, questa storia l’abbiamo già vista. Siamo in Germania e corre il triennio 2003/2005, quando Schoder e il suo Ministro Clement rivoluzionano il mercato del lavoro tedesco (loro però collaborano con le parti sociali), toccando temi a noi ormai arcinoti come gli uffici di collocamento, i contratti di lavoro, i sussidi di disoccupazione e strumenti di assistenza, il ricorso all’informatica e la semplificazione burocratica che sfarfalla intorno al mondo del lavoro. In questa fase però prendono anche piede i neonati mini-job e i midi-job, tipologie di lavoro precario pensate per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, con salari di 450 euro mensili i primi e 850 i secondi e che hanno in realtà portato un’alta precarizzazione permettendo però al governo di sbandierare i dati di una disoccupazione in forte calo. atzeni 1C’è però da dire che questa diffusione di mini e midi-job non è stata a discapito dei contratti a tempo indeterminato, come si è invece verificato in Italia con la miriade di contrattini in uso fino a oggi.Anche Obama, negli Usa, tentò nel 2011 un American Jobs Act, il quale però si concentrava principalmente su manovre economiche, come gli sgravi per nuove assunzioni, soprattutto per i disoccupati da lungo tempo piuttosto che per quelle persone con scarse possibilità di entrare nel mondo del lavoro, o per aumenti salariali, piuttosto che sulle tipologie di contratto. L’American Jobs Act rimase un bel discorso, Obama non riuscì a farlo diventare legge,  tentò in seguito “spacchettandolo” in piccoli disegni di legge.Ma torniamo a casa nostra.Il 15 dicembre 2014 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 10 dicembre 2014 n. 183, meglio conosciuta come Jobs Act, la quale regola cinque importanti ambiti nei quale nei prossimi mesi il governo si troverà a legiferare.Il primo importante tema riguarda gli ammortizzatori sociali con l’impossibilità di richiedere le integrazioni salariali nei casi di cessata attività, l’accesso alla CIG sarà subordinato all’esaurimento di ogni altra possibilità contrattuale, come la riduzione dell’orario di lavoro o il ricorso alle casse di solidarietà, ne verranno riviste la durata e gli ambiti di applicazione, verranno regolati dei sistemi di rotazione, le imprese che più faranno ricorso alla cassa integrazione contribuiranno maggiormente. atzeni 2Nei casi di disoccupazione involontaria, l’ASpl (Assicurazione sociale per l’impiego) sarà rapportata alla storia contributiva del lavoratore, sia in termini quantitativi che in termini di durata, ne verrà inoltre esteso l’accesso ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino a che questa tipologia di contratto sarà superata.I beneficiari di ammortizzatori sociali potranno essere coinvolti in attività a beneficio delle comunità locali o a programmi di formazione, verranno inoltre individuate sanzioni e metodi di applicazione delle stesse qualora questi ultimi non si rendano disponibili. Vengono promosse e incentivate le assunzioni per quelle categorie di persone che hanno statisticamente una minore probabilità di trovare lavoro e viene inoltre promossa l’imprenditorialità, citando quella derivante dall’acquisizione di imprese in crisi da parte dei lavoratori.Il Jobs Act annuncia inoltre la nascita di una Agenzia Nazionale per l’Occupazione, partecipata dallo Stato,  che dovrà nascere e funzionare “con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente”. Questa nuova agenzia avrà competenza in tema di Aspl e di politiche e servizi per l’impiego, si incentiva la sinergia tra settore pubblico e privato (comprese le scuole) anche attraverso lo scambio di dati, al fine di favorire l’incontro tra domanda di lavoro e offerta, e viene prevista una sovvenzione in taluni casi alle agenzie per l’impiego private.In questa legge, molto spazio viene dedicato alla semplificazione delle procedure, per esempio nei casi di collocamento obbligatorio o semplicemente nella gestione del rapporto di lavoro stesso, e al potenziamento informatico, ipotizzando anche un database nel quale far confluire tutte le informazioni relative, ad esempio al percorso  formativo, alla storia lavorativa, ai versamenti contributivi e al ricorso agli ammortizzatori sociali di ciascun lavoratore, in virtù di questo viene fatto “divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse siano già in possesso”.Un altro grande e atteso tema del Jobs Act è relativo alle forme contrattuali, atto a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione. Esso prevede infatti una razionalizzazione delle tipologie di contratto esistenti, favorendo quello a tempo indeterminato, così detto “a tutele crescenti”, rendendolo più “conveniente”: esso prevede il reintegro solo in caso di licenziamento discriminatorio, e non più per motivi economici, la mancata riassunzione viene sostituita da un indennizzo economico certo e, appunto, crescente in base all’anzianità di servizio.Altri delicati capitoli sono relativi alla revisione della disciplina sulle mansioni, ad esempio, in caso di ristrutturazione aziendale, e degli inquadramenti, capitolo che viene demandato alla contrattazione collettiva ovvero di secondo livello; ai controlli a distanza su impianti e strumenti tenendo sempre conto delle esigenze produttive, delle nuove tecnologie ma anche della riservatezza e della dignità del lavoratore. atzeni 3Nel Jobs Act trova spazio l’introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, da applicarsi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (fino ad esaurimento), ovvero a quelle categorie non regolate da contratti collettivi; permane la possibilità di fare ricorso al lavoro occasionale per attività discontinue, a condizione che ci sia la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.Ultimo importante tema trattato è quello relativo alle misure volte a tutelare cure parentali e maternità, favorendo la conciliazione dei tempi casa-lavoro: si prevede ad esempio una revisione delle categorie beneficiarie dell’indennità di maternità, e si prospetta l’estensione, anche graduale, di questo diritto a tutte le donne lavoratrici; vengono citati incentivi (tax credit) per favorire il lavoro femminile, anche autonomo,  con figli minori non autosufficienti, e si favoriscono, inoltre, accordi collettivi su flessibilità oraria, impiego di premi di produttività e telelavoro.Una grande novità, sempre in tema di conciliazione dei tempi casa-lavoro e assistenza è rappresentato dalla possibilità di cessione tra colleghi di giornate di riposo aggiuntive in favore di genitori con figli minori che abbiamo bisogno di continua assistenza fisica e costanti cure.Rimaniamo quindi in attesa delle future leggi e dei possibili sviluppi che queste porteranno anche nel nostro settore.

 

03atzeniSilvia Atzeni
silvia.atzeni@intesasanpaolo.com

 

 

 

 

 

 

 


lunedì 9 febbraio 2015 - CGIL e dintorni, Silvia Atzeni -
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