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Gli ammortizzatori sociali di settore

05lavoro rotowoodFondo per il sostegno dell’occupazione e Fondo per il sostegno al reddito: strumenti diversi per finalità diverse

Lo scorso 11 maggio, Il Sole24Ore ha pubblicato un articolo dal titolo “Lavoro sempre più a rischio nel settore bancario” in cui Francesco Micheli, a capo del Comitato affari sindacali e del lavoro e vicepresidente vicario dell’Abi, metteva al centro dell’attenzione il problema dell’occupazione nel settore del credito. Visto che nell’articolo in questione si parlava espressamente di solidarietà espansiva e del Fondo per la nuova occupazione, e visto che di questi argomenti ne sentiamo e ne sentiremo parlare sempre più spesso, abbiamo deciso di scrivere questo nostro articolo sul Tasso, per provare a chiarirci le idee su cosa si intende per solidarietà espansiva, in cosa è differente da quella difensiva, che cos’è il Fondo per la nuova occupazione e quando invece si utilizza il Fondo di solidarietà.

Il Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (F.O.C.), meglio conosciuto come Fondo per l’occupazione, è uno strumento pensato per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore del Credito. Il F.O.C. nasce con il rinnovo dell’ultimo Contratto nazionale e rappresenta una  forma di solidarietà fra lavoratori di settore, a carico dei lavoratori stessi, per sostenere la “nuova” occupazione. E lo fa mediante l’erogazione di un incentivo economico alle aziende del credito che, indipendentemente dal motivo, assumono nuova forza lavoro in maniera stabile, dove per stabile si intende con contratto a tempo indeterminato o con contratto di Apprendistato professionalizzante.

Ma quali sono i soggetti a cui il F.O.C. si rivolge? I soggetti interessati appartengono alle categorie svantaggiate dei giovani disoccupati fino a 32 anni di età; dei disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati, lavoratori/lavoratrici in mobilità; delle donne nelle aree geograficamente svantaggiate; dei disabili;  dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con i più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile; delle lavoratrici e dei lavoratori con contratti a termine, di inserimento, a progetto, di somministrazione, in questi casi senza vincoli di età.

Ma quanto ci costa questo Fondo per l’occupazione? Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua pro capite da realizzarsi attraverso la rinuncia di  7,5 h delle 23 ore di riduzione di orario (Banca ore) per le aree professionali, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività. I dirigenti verseranno un ulteriore contributo pari a circa il 4% della loro retribuzione fissa, comunque garantito dall’Azienda.

Come funziona concretamente il F.O.C.? Il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, per un periodo di tre anni, un importo annuo pari a € 2.500 per ciascun lavoratore/lavoratrice, appartenenti alle categorie precedentemente descritte,  che venga assunto con contratto a tempo indeterminato. La gestione dei fondi che vengono accantonati nel  FOC  è definita a livello di CCNL e la loro destinazione d’uso  non è coercibile, cioè non possono essere erogati alle aziende se non per le finalità di cui sopra (creazione di nuova occupazione). Se non utilizzati, non possono essere redistribuiti ai colleghi. Il F.O.C. è depositato presso l’INPS e sono sottoposti ad un vincolo di utilizzo. Il Fondo ha un consiglio di gestione paritetico (bilaterale) in cui sono presenti sia rappresentanti delle Aziende sia delle OOSS presenti nel settore e firmatarie del CCNL. Il Consiglio di amministrazione ha due compiti: vagliare che le contribuzioni da parte dei lavoratori del settore avvengano in maniera corretta; verificare la correttezza formale delle domande di contributo da parte delle aziende. Il Fondo ha una durata definita (2014); se le aziende non avranno usufruito sufficientemente di questo strumento, qualora le risorse accumulate siano decisamente maggiori di quelle utilizzate,  è possibile che il Fondo permanga ma che venga interrotta la contribuzione da parte del lavoratore.

05cassaIl Fondo di sostegno al reddito nasce invece prima, con la firma del CCNL del 1999, perché si realizza per la prima volta il combinato disposto di due eventi:  la crisi dei banchi meridionali (Banco di Sicilia e Banco di Napoli e relativo salvataggio attraverso fondi pubblici) nonché la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e la tenuta dell’intero sistema bancario in Italia. Eravamo di fronte alla prima forma di liberalizzazione del settore del credito poiché da quel momento, grazie alle nuove norme europee, si dava la possibilità a gruppi bancari esteri di competere per l’acquisizione di fette di mercato nazionale. In questo contesto, il sistema bancario italiano decise di cambiare, per sopravvivere e per non perdere fette di mercato,  ed assistemmo alla nascita dei grandi gruppi bancari, difficilmente “scalabili” sul mercato e in grado di fornire risposte alle problematiche delle “piccole” banche in difficoltà. In qualche modo, una forma celata di auto protezionismo politico-bancario del nostro sistema nei confronti di possibili ingerenze straniere. Questa situazione di “aggregazione” durerà fino al 2006 portando ad oggi  circa l’80% del mercato italiano ad essere controllato da pochi grandi gruppi bancari (Unicredit, Intesa Sanpaolo, Monte Paschi). Ma cosa vuol dire nella sostanza costruire grandi gruppi bancari? Vuol dire realizzare economie di scala, creando sovrapposizione di sportelli sul territorio e, in altre parole, generare problemi occupazionali. Interessante da tutto questo scenario è che il Fondo per il sostegno del reddito non nasce in un momento di crisi del settore bancario, ma in una fase di ristrutturazione del modello bancario italiano generato da una fase di espansione del sistema e non di contrazione delle risorse. Infatti, non soltanto entrano a far parte dei grandi gruppi bancari quelle realtà in difficoltà, ma anche quelle realtà pienamente efficienti come le casse di risparmio del nord-est, in una fase comunque espansiva del mercato di riferimento. Nasce quindi un modello di espansione che mette completamente a carico delle banche i costi dell’espulsione dal lavoro di quei dipendenti (i più anziani) tenendo ben presente che, nel settore, non esisteva alcuna forma di tutela (come la cassa integrazione) tipica invece di altri settori. Si avvia quindi una fase di svecchiamento del settore bancario. Non si è in presenza di gravi tensioni occupazionali ma di svecchiamento del parco dipendenti. Il modello che nasce ha come riferimento funzionale quello della cassa integrazione, ma con i costi totalmente a carico delle aziende bancarie. Non vi sono infatti soldi pubblici.

Ma come è costituito questo Fondo? Il fondo è così costituito: una parte ordinaria, una parte straordinaria e una parte emergenziale. Sia la parte ordinaria sia quella emergenziale  sono finanziate con lo 0,5% del montante retributivo di tutti i dipendenti del settore del credito, in una misura pari allo 0,355% a carico delle aziende e la restante parte a carico del lavoratore. Dal 2010 la contribuzione del lavoratore non è più versata perché il fondo ha eccedenza di capitale rispetto al necessario. La parte straordinaria è invece a completo carico di ciascuna azienda che decide di farne uso.

Come funziona la parte ordinaria? La parte ordinaria presiede a due compiti fondamentali: all’erogazione di fondi per la formazione professionale (il 65% dei fondi accantonati) e l’erogazione di un sostegno al reddito di quei lavoratori che sono coinvolti in processi di riduzione temporanea di orario (15 % di quanto accantonato) i cosiddetti “contratti di solidarietà difensiva” o, meglio, delle cosiddette “giornate di solidarietà”. Attenzione però perché le prestazioni vengono erogate alle aziende in misura proporzionale alle somme da loro versate; questo è il motivo per il quale in Intesa Sanpaolo  si ha la certezza della copertura delle 4 giornate in tre anni che si è concordato di fare. Attraverso l’utilizzo di questo strumento è possibile affrontare tensioni occupazionali non riconducibili ad un esodo (volontario o meno), evitando il ricorso alla pratica dei licenziamenti collettivi, spalmando il costo (o parte di esso) relativo all’eccedenza di personale, sull’intera compagine lavorativa. In poche parole, tutti i dipendenti rinunciano a parte del loro reddito per impedire il licenziamento di una parte del personale. Nel recente CCNL siglato vi è una norma, ripresa in ISP dall’accordo del 19 ottobre 2012, che prevede anche la fattispecie dei “contratti di solidarietà espansiva”, prima non esistenti, (da non confondere con il FOC), la cui particolarità consiste nel fatto che possono essere applicati, non per ridurre l’orario di lavoro complessivo (non siamo in presenza di esuberi), ma per distribuire diversamente il lavoro; si possono trovare dei lavoratori disposti a ridurre volontariamente il proprio orario di lavoro rendendo possibile la compensazione delle ore non lavorate con l’assunzione di un nuovo lavoratore. Il monte ore complessivo non cambia, ma viene ripartito su un numero maggiore di lavoratori. In questo caso però il problema sono le contribuzioni pensionistiche; in Italia infatti non vi è alcuna legge in vigore che permetta di effettuare delle contribuzioni pensionistiche non proporzionali rispetto allo stipendio erogato. Quindi, nel nostro sistema pensionistico ormai interamente contributivo, una situazione del genere produrrebbe una riduzione contributiva importante per coloro che volessero ridurre il proprio orario di lavoro.  Per poter applicare questo tipo di contratto, dovrà prima essere necessariamente trovata una soluzione legale alla questione contributi. Questo è il motivo per cui questo tipo di contratto non è stato ancora sperimentato.

Come funziona la parte straordinaria? La parte straordinaria riguarda l’accompagnamento alla pensione, il c.d. “fondo esuberi”; quel meccanismo mediante il quale si mandano in “pre-pensionamento” coloro ai quali mancano fino a cinque anni alla maturazione dei diritti pensionistici. Questi lavoratori si mandano a casa con un assegno di accompagnamento pari (ad oggi) a circa il 70% dell’ultima remunerazione percepita in servizio. Questo assegno è completamente ed integralmente pagato dall’azienda (ogni azienda per i propri dipendenti). Le aziende, per accedere a questa forma di gestione del Fondo, hanno necessità di sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali, con le quali si definiscono le modalità di accesso dei lavoratori al Fondo, la volontarietà o meno (nei confronti dei lavoratori) dell’adesione al medesimo, il numero di lavoratori coinvolti (o coinvolgibili) nell’operazione, i termini temporali per l’adesione (in caso di volontarietà), ecc. Una volta avviato il processo, l’azienda versa  l’intera cifra necessaria per coprire tutti i pre-pensionamenti per l’intera durata della permanenza nel Fondo, direttamente all’INPS che diventa l’ufficiale pagatore degli assegni di sostegno al reddito. Il lavoratore, a questo punto, non ha più rapporti diretti con la propria azienda, ma riceve il pagamento direttamente dall’Inps.

05vignetta-menolavoroE la parte emergenziale? La parte emergenziale, costituita con il 20% di quanto accantonato, è infine destinata ai lavoratori delle aziende del credito che dichiarano fallimento; è paragonabile all’istituto della “mobilità”. L’accompagnamento ha la durata di 24 mesi ed è finalizzato per sostenere il lavoratore nella ricerca di nuova occupazione o per incentivare le aziende ad assumere il lavoratore “in mobilità”.

Come utilizziamo oggi il Fondo? Dato lo scenario attuale di profonda crisi economica del Paese e anche del nostro settore, l’utilizzo del Fondo non è dovuto a meri meccanismi di svecchiamento del personale ma viene utilizzato per far fronte ad esuberi derivanti da tensioni occupazionali e crisi di redditività. Questo è un passaggio importante perché la crisi determina una perdita di ricchezza per la banca che così facendo riduce la possibilità di finanziare fondi esuberi troppo ampi o troppo lunghi nel tempo. In questo frangente, oggi più che in passato, diventa importante l’utilizzo della parte ordinaria del Fondo per il sostegno al reddito in caso di temporanea riduzione di orario lavorativo. Questo per due ottimi motivi: il primo è per utilizzare quanto accantonato fino ad oggi e mai (o poco) utilizzato da parte delle aziende del credito; in secondo luogo per porre in essere una riduzione dei costi del lavoro a carico dell’azienda per salvaguardare i propri livelli occupazionali.

Articolo di Giovanni Fedele
giovanni.fedele@intesasanpaolo.com

 

 

 

 

Claudio StoppatoArticolo di Claudia Stoppato
claudia.stoppato@gmail.com

 

 

 

 

 


lunedì 17 giugno 2013 - Approfondimenti, Claudia Stoppato, Giovanni Fedele -
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