Normativa in materia di ferie e di permessi ex festività 

PREMESSA. 

-  La materia delle ferie e dei permessi retribuiti ex festività soppresse è, talvolta, oggetto di problematiche per via dell’interpretazione e dell’applicazione da parte delle Direzioni aziendali. Si ritiene pertanto utile una puntualizzazione in merito alle fonti normative, interne ed esterne, in materia. 

DIRITTO ALLE FERIE: definizione e legislazione di riferimento. 

-  Il diritto del lavoratore ad assentarsi per un periodo di ferie annuale retribuito è regolato, si può ben dire, a tutti i livelli: dalla normativa europea, dalla Costituzione, dal codice civile e, ovviamente, dal contratto nazionale di lavoro.

-  l’art. 2109 del codice civile – risalente al 1942 - fissa alcuni principi generali validi per tutti i lavoratori: dopo la premessa del diritto del prestatore di lavoro a usufruire un giorno di riposo alla settimana, di regola coincidente con la domenica, al 2° comma stabilisce il principio del periodo annuale di riposo retribuito, possibilmente continuativo e tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

   Su tale disposto vi sono stati parecchi interventi della Corte Costituzionale: già nel 1963 la stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte della sua formulazione originale che riconosceva il diritto soltanto “dopo un anno di interrotto servizio“; nel 1980 ha poi dichiarato l’incostituzionalità nella parte in cui non prevede il diritto alle ferie per il lavoratore in prova ed infine nel 1987 nella parte in cui non prevede che la malattia del lavoratore insorta durante il periodo feriale ne sospende il decorso.

   Anche la Corte di Cassazione è intervenuta in punto stabilendo che il datore di lavoro, pur avendo il diritto di organizzare le ferie in modo utile alle esigenze dell’impresa, non può tuttavia tenere un comportamento “ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questo”, sancendo altresì il principio che devono essere considerate anche le “necessità personali e familiari del lavoratore” (Corte di Cassazione, sentenza n. 10622/2002).

  Gli artt. 9 e 10 del D.lgs. n. 66/2003 stabiliscono, rispettivamente, che il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di norma coincidenti con la domenica e ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, precisando che tale periodo minimo non può essere sostituito da indennità per ferie non godute, se non nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

   Per quanto riguarda il punto problematico inerente il cosiddetto “smaltimento” delle ferie arretrate, si rende utile la precisazione che segue. Il D.lgs n. 213/2004, modificando il D.lgs. n. 66/2003 impone il diritto alla fruizione di almeno due settimane consecutive (in caso di richiesta del lavoratore) di ferie nel corso dell’anno di maturazione, stabilendo per i periodi superiori rimanenti, il termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Tale disposizione va coordinata con la normativa Inps secondo la quale, trascorso tale termine l’Azienda è sanzionata con un’ammenda (mentre il lavoratore non è penalizzato, in quanto, trascorso il termine dei 18 mesi gli verranno addebitati gli oneri contributivi come se quei giorni di ferie fossero stati retribuiti, ma questa somma verrà poi restituita non appena fruiti i giorni di ferie). Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza quale garanzia per il lavoratore qualora l’azienda non lo metta in condizione di fruire i giorni di ferie nell’anno di competenza, ma non quale diritto del lavoratore a distribuire a piacimento i giorni di ferie tra l’anno di competenza ed i 18 mesi successivi.

  Ciò premesso, la normativa specifica in materia di ferie e di permessi retribuiti nei singoli settori trova la sua naturale sede nell’ambito della contrattazione nazionale di categoria.

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FERIE ED EX FESTIVITA’ NEL CONTRATTO NAZIONALE DEL CREDITO

-  Il Contratto nazionale del Credito del 2007, di recente rinnovato con l’accordo siglato in data 19/01/2012, stabilisce all’art. 49 che i turni di ferie devono essere confermati ai lavoratori e di regola rispettati: in casi eccezionali si possono variare tramite accordo tra azienda e lavoratori.

Per particolari necessità è riconosciuta all’azienda la possibilità di dividere le ferie in due periodi (nessuno dei quali, tuttavia, inferiore ai 15 giorni continuativi) ed è inoltre riconosciuta all’azienda la possibilità, per urgenti necessità di servizio, di richiamare il lavoratore assente prima del termine, fermo ovviamente il diritto del medesimo di completare le ferie in un periodo successivo e fermo il diritto di rimborso delle spese sostenute per l’interruzione delle ferie.

-  Il CCNL del credito del 2007 e successivo rinnovo del 2012 nulla prevede in merito alle ferie arretrate. Secondo i principi generali di cui sopra, si può pertanto dire che la pianificazione dovrà tener conto delle esigenze dell’Azienda, contemperate dalle esigenze e dai bisogni personali e familiari dei lavoratori.

   Tuttavia, come già prima detto, non essendo stato interpretato il disposto del D.lsg n.213/2004 inerente al diritto/obbligo di usufruire le ferie superiori alle due settimane consecutive entro i 18 mesi successivi all’anno di competenza quale diritto del lavoratore a programmare le ferie “spalmandole” in tale periodo temporale, l’applicazione del principi giuridici generali porterebbe a far discendere da tale disposizione – si ribadisce a tutela del lavoratore, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente - la regola che le ferie devono essere programmate ed usufruite, tranne casi eccezionali, nell’anno di competenza.

   Ne consegue che a fronte della richiesta da parte aziendale di stilare il piano ferie prevedendo l’inserimento della totalità delle ferie disponibili e di rispettare il piano così compilato, è opportuno che i singoli lavoratori ottemperino a tali disposizioni.  Questo al fine di evitare possibili rischi disciplinari.  Eventuali iniziative al riguardo dovranno avere natura esclusivamente sindacale, pur tenendo conto dei ristretti margini derivanti dalla normativa.

   I permessi ex festività sono previsti dall’art. 50 del CCNL del credito del 2007, innovato, con modifiche, dall’art. 17 dell’accordo del 19/01/2012.

   In tale disposizione è chiaramente stabilito che i permessi siano fruibili nell’arco dell’anno di riferimento e che, se non usufruiti, verranno monetizzati entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

   Non è pertanto previsto alcun obbligo contrattuale di fruizione degli stessi da parte del lavoratore.

   Il recente art. 17 dell’accordo di rinnovo, pur innovando l’art. 50 del precedente CCNL del 2007, come già detto, non ha inserito alcun obbligo di fruizione dei permessi ex festività da parte del lavoratore, ribadendo altresì, nel caso di mancato utilizzo nell’arco dell’anno solare di competenza, il diritto alla monetizzazione.

 Liliana Perrone

[Per commenti all'articolo: tasso@fisac.net]

 
Liliana Perrone
liliana.perrone@intesasanpaolo.com 


Consulente legale FISAC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tasso - ver.3.0 n.13 - luglio 2012 - FISAC/CGIL ISP Liguria Piemonte Val d'Aosta - archivio - credits