RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Il giorno 7 giugno 1996 tra la Banca Regionale Europea S.p.A. e le seguenti Organizzazioni Sindacali: - F.A.B.I. - F.I.B.A./C.I.S.L. - F.I.S.A.C./C.G.I.L. - U.I.B./U.I.L. si e' raggiunto il seguente Accordo per la regolamentazione del rapporto di lavoro a tempo parziale: Art. 1 Numero dei posti in part time Con riferimento all'art. 3 della Regolamentazione del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al C.C.N.L. 16 gennaio 1991, cosi' come modificato dall'art. XIV dell'Accordo di rinnovo del 19 dicembre 1994, la Banca si impegna a portare ad almeno 130 il limite dei rapporti di lavoro part time concedibili. Il limite di 130 posti di lavoro a tempo parziale e' comprensivo: a) dei rapporti gia' instaurati ed in corso di esecuzione (102); b) dei rapporti attivabili a norma dell'articolo successivo. Alla assegnazione dei posti part time disponibili, sino ad un massimo di 2, possono concorrere anche gli appartenenti alla categoria dei Quadri alle stesse condizioni del restante personale. N o t a a v e r b a l e Le parti si danno atto che il numero di almeno 130 posti part time e' fissato con l'intento di raggiungere, nell'ambito di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il limite del 7% del personale appartenente alle categorie dei Quadri, degli Impiegati, dei Subalterni e degli Ausiliari in servizio a tempo pieno. Al riguardo le parti si incontreranno entro il 30 giugno 1997 per una verifica congiunta della situazione. Art. 2 Attivazione dei nuovi posti di lavoro part time L'attivazione dei nuovi posti di lavoro a tempo parziale avverra' gradualmente nel rispetto delle seguenti scadenze: - almeno 5 entro il 1ø gennaio 1997; - almeno 10 entro il 1ø luglio 1997; - almeno 13 entro il 31 dicembre 1997. La graduatoria delle domande di riduzione dell'orario di lavoro sara' aggiornata 2 mesi prima le scadenze sopracitate. Art. 3 Attivazioni periodiche Gli ulteriori posti di lavoro part time che si rendessero disponibili per lo scadere dei termini, per rientro in servizio a tempo pieno prima della scadenza ovvero per risoluzione del rapporto di lavoro, saranno assegnati alle scadenze fisse del 1ø gennaio e 1ø luglio di ogni anno. A tale principio fa eccezione la sola concessione di part time per uno dei motivi di cui alle lett. a) e b) del successivo art. 6 che, per la loro natura, richieda un'attivazione tempestiva. La graduatoria delle domande di riduzione dell'orario di lavoro sara' aggiornata 2 mesi prima delle scadenze di cui al 1ø comma. Art. 4 Ambito operativo Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive della Banca, la prestazione lavorativa a tempo parziale potra' essere svolta sia presso unita' operative di Sede Centrale, sia presso la rete sportellare, ferma restando la necessita' inderogabile di garantire comunque l'efficienza e l'operativita' del servizio. Le prestazioni lavorative a tempo parziale saranno di norma concesse per la durata di 25 ore settimanali per 5 giorni la settimana. Per le esigenze operative della Banca ovvero a seguito di richiesta dei dipendenti interessati potranno peraltro essere concordati orari e modalita' di esplicazione diversi. Art. 5 Durata La durata dei rapporti di lavoro a tempo parziale e' fissata di norma in 3 anni. Almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto, e con le stesse modalita' previste per le domande nuove, e' possibile avanzare richiesta di rinnovo. L'accoglimento della richiesta di rinnovo del contratto di lavoro a tempo parziale e' comunque subordinata, nel concorso con le altre domande (nuove o di rinnovo), al rispetto dei criteri di precedenza di cui al successivo art. 6. Art. 6 Criteri preferenziali di accoglimento delle domande di part time Le domande di riduzione dell'orario di lavoro potranno essere accolte, compatibilmente con le esigenze di servizio, secondo i seguenti criteri preferenziali: a) assistenza a figli o al coniuge portatori di handicap ovvero affetti da gravi infermita' di carattere cronico; b) gravi infermita' di carattere cronico ovvero handicap del richiedente; c) assistenza a figli di eta' compresa tra 0 e 3 anni; d) assistenza a figli di eta' compresa tra 3 e 6 anni; e) assistenza a figli in eta' scolare (da 6 a 14 anni); f) assistenza a genitori, anche non conviventi, portatori di handicap ovvero affetti da gravi infermita' di carattere cronico; g) assistenza ad altri familiari, conviventi, portatori di handicap ovvero affetti da gravi infermita' di carattere cronico; h) assistenza a genitori, conviventi, di eta' superiore ai 70 anni; i) gravi motivi di indole privata; l) motivi di studio (scuola media superiore o facolta' universitaria); m) altri motivi di carattere personale o familiare; n) data di presentazione della domanda. Art. 7 Norma transitoria I part time gia' concessi ai sensi dell'Intesa stipulata presso la Banca del Monte di Lombardia l'11 dicembre 1987 ed in scadenza il 30 giugno 1996 verranno rinnovati in capo agli attuali beneficiari che ne facciano richiesta rispettivamente per 6, 12, 18, 24, 30 e 36 mesi. A tal fine le domande di rinnovo pervenute entro il 31 maggio 1996 verranno omogeneamente distribuite tra le scadenze sopra citate, avendo riguardo di concedere i tempi di rinnovo piu' lunghi a quelle che, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6, risultino maggiormente meritevoli di accoglimento. Nella determinazione della graduatoria non si terra' conto della data di presentazione delle domande, privilegiando, a parita' di requisiti, l'anzianita' di servizio dei richiedenti. I posti in part time resisi disponibili per effetto della mancata richiesta di rinnovo da parte degli attuali beneficiari saranno assegnati con effetto 1ø gennaio 1997. I part time gia' concessi ai sensi dell'Accordo stipulato presso la Cassa di Risparmio di Cuneo il 25 maggio 1992 verranno prorogati alle rispettive scadenze, dietro richiesta degli interessati, dei mesi necessari a raggiungere le date di attivazione di cui all'art. 3. Per le future assegnazioni di posti part time, restano valide le domande di riduzione di orario attualmente giacenti. Art. 8 Rinvio Per quanto non disposto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni di cui all'Appendice del C.C.N.L. 16 gennaio 1991 e successive modifiche dell'Accordo di rinnovo 19 dicembre 1994, nonche', se non incompatibili, alle Regolamentazioni aziendali succedutesi sull'argomento.