Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A. Il giorno 26 novembre 1990, 10 giugno 1991 e 31 marzo 1992, fra la Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A. rappresentata dal Presidente dott. Giacomo Oddero, dal Direttore Generale dott. Piero Bertolotto e il personale della Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A. rappresentato dalle seguenti Organizzazioni Sindacali Aziendali: F.I.B.A.-C.I.S.L., nelle persone del Segretario Coordinatore sig. Giovanni Gagna e del Rappresentante Sindacale Aziendale sig. Giovanni Tenino, F.I.S.A.C.-C.G.I.L., nelle persone del Segretario Coordinatore sig. Cesare Soria, e del Rappresentante Sindacale Aziendale sig. Pierfranco Vaschetto, U.I.B.-U.I.L., nelle persone del Segretario Coordinatore sig. Vincenzo Curti e del Rappresentante Sindacale Aziendale sig. Giovanni Zavattero, la FEDERDIRIGENTICREDITO, nelle persone dei componenti la delegazione aziendale signori: sig. Domenico Conterno, sig. Francesco Ghiglia e sig. Luigi Paoletti si e' stipulato il seguente accordo sul "Regolamento del Fondo di integrazioni delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'assicurazione obbligatoria di invalidita', vecchiaia e superstiti". Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A. REGOLAMENTO Regolamento del Fondo di integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'assicurazione obbligatoria di invalidita', vecchiaia e superstiti __________ ART. 1 ISTITUZIONE DEL FONDO La Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A. assicura a favore degli iscritti e dei beneficiari di cui agli artt. 13 e 14 un trattamento pensionario, nella misura e con le modalita' previste dal presente Regolamento, integrativo delle prestazioni tempo per tempo a qualsiasi titolo erogate dall' I.N.P.S. Il trattamento pensionario di cui al presente Regolamento e' aggiuntivo del trattamento di fine rapporto nonche' di ogni altro emolumento o indennita' spettanti agli aventi diritto in caso di morte dell'iscritto, nella misura e *********************************************** "Fondo di integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'assicurazione obbligatoria di invalidita', vecchiaia e superstiti" e' denominato "Fondo". ART. 2 COMITATO CONSULTIVO Per ogni questione relativa alla interpretazione del presente Regolamento l'Amministrazione della Cassa sentira' il parere di un Comitato Consultivo cosi' composto: a) dal Presidente della Cassa di Risparmio, che presiede il Comitato stesso; b) da tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa; c) da cinque rappresentanti del Personale designati dalle rappresentanze sindacali aziendali: quattro membri scelti tra il Personale in servizio, uno tra quello in pensione; d) dal Direttore Generale con funzioni anche di segretario. In caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente. I componenti il Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il mandato dei componenti il Comitato e' gratuito. Il Comitato si riunisce di norma una volta all'anno per prendere visione del bilancio tecnico del Fondo e proporre gli eventuali provvedimenti ritenuti utili in riferimento a quanto previsto dal presente Regolamento. Esso potra' altresi' riunirsi, su richiesta del Presidente, oppure di almeno cinque fra i suoi membri, quando ne sorga la necessita'. ART. 3 ISCRIZIONE AL FONDO Sono iscritti al Fondo, con decorrenza dalla data di assunzione e comunque non prima del compimento del 18ø anno di eta', tutti i dipendenti in pianta stabile della Cassa di Risparmio. Il Personale in prova o assunto con contratto di formazione e lavoro e' iscritto transitoriamente al Fondo; l'iscrizione definitiva avverra' nel primo caso all'atto del conseguimento della stabilita' di impiego, mentre nel secondo caso all'atto della conferma in servizio a tempo indeterminato. Norma transitoria I dipendenti in servizio assunti successivamente alla data del 7/9/1983, purche' in servizio alla data di stipula dell'accordo, sono iscritti al Fondo con decorrenza dalla data di assunzione, mediante contestuale versamento dei relativi contributi conteggiati sulla retribuzione pensionabile lorda da ciascun interessato percepita nel periodo riconosciuto utile al fine dell'anzianita' di iscrizione al Fondo stesso. Norma transitoria per gli ex dipendenti esattoriali E' altresi' iscritto al Fondo il personale, gia' dipendente della Cassa di Risparmio di Cuneo ed operante nella ex gestione esattoriale, passato alle dipendenze della GE.SE.RI. S.p.A. entro il 1ø giugno 1990, compreso anche quello assunto dopo il 7/9/1983 nei cui confronti trova applicazione la precedente norma transitoria. Per detto personale l'anzianita' ai fini della determinazione della pensione terra' conto sia del servizio maturato alla data del passaggio, che di quello successivo alle dipendenze della GE.SE.RI. stessa, fintanto che quest'ultima sara' controllata dalla Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A., viste anche le disposizioni previste dall'Accordo 16/3/90. ART. 4 AMMINISTRAZIONE DEL FONDO Il Fondo e' tenuto dalla Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A. ed e' iscritto in apposita voce del passivo del bilancio dell'Istituto con separata evidenza contabile ai sensi di legge. Alla chiusura di ogni anno verra' compilato un bilancio tecnico atto a dimostrare la situazione del Fondo. Ai fini della formazione di bilanci tecnici saranno adottati parametri demografici e finanziari comunemente utilizzati in altre analoghe situazioni con l'intento di pervenire ad un obiettivo e prudente apprezzamento dell'entita' del Fondo medesimo. L'impostazione contabile del Fondo e' basata sulla tenuta di un unico conto, al quale affluiscono tutte le disponibilita' del Fondo stesso. Sara' tuttavia tenuta una evidenza separata dei contributi versati dagli iscritti, ai fini di cui all'art. 7, ultimo comma. La dotazione del Fondo alla data del 1ø gennaio 1991 e' costituita dalle quote gia' accantonate a mente del "Regolamento del Fondo di Integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'assicurazione obbligatoria di invalidita', vecchiaia e superstiti" approvato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 1971 e 28 marzo 1972. ART. 5 DISPONIBILITA' DEL FONDO Le disponibilita' con le quali il Fondo assicura le prestazioni sono costituite: - dalle quote accantonate di cui all'art. 4; - dai contributi di cui all'art. 7; - da altri eventuali proventi straordinari. ART. 6 EVENTI STRAORDINARI In caso di fusione, incorporazione o messa in liquidazione della Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A., il Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa, sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 2, assumera' le necessarie determinazioni atte a far si' che vengano ad essere soddisfatte le obbligazioni del Fondo sulla base degli accantonamenti risultanti all'epoca. ART. 7 CONTRIBUZIONE Al Fondo saranno versati, in via ordinaria e per tutte le mensilita' contrattuali un contributo a carico della Cassa di Risparmio pari al 14,75% delle retribuzioni pensionabili lorde di cui all'art. 9 ed un contributo a carico degli iscritti in attivita' di servizio, da calcolarsi sulle stesse retribuzioni, nelle seguenti misure: a) 0,75% per il personale appartenente alle categorie Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausiliari; b) 1% per il personale con qualifica di Funzionario; c) 1,25% per il personale con qualifica di Dirigente. La Cassa di Risparmio e' inoltre tenuta al versamento annuale di un ulteriore contributo determinato sulla base del rendimento netto medio annuo (media aritmetica) dei titoli pubblici, come reso noto dalla Banca d'Italia alla fine di ogni mese, e commisurato all'entita' del Fondo a fine di ogni anno. I contributi rispettivamente dovuti dall'Istituto e dal personale all'I.N.P.S. saranno calcolati e versati a parte nelle misure e con le modalita' tempo per tempo vigenti. In caso di risoluzione del rapporto d'impiego senza che per l'iscritto o eventuali beneficiari insorga il diritto alle prestazioni pensionarie previste dal presente Regolamento, i contributi versati dall'iscritto al Fondo medesimo saranno rimborsati agli aventi diritto. Nota Ai fini della variabilita' nel tempo delle aliquote contributive di cui al primo comma, le parti convengono convenzionalmente che la somma dei contributi a carico dell'Istituto e degli iscritti di cui al punto sub a) rappresenta alla data dell'1/1/1992 (tenuto anche presente il versamento annuale di cui al secondo comma) il tasso base di equilibrio, cioe' la percentuale contributiva globale necessaria per mantenere equilibrato il rapporto tra prestazioni e contribuzioni sino all'esaurimento completo della collettivita' degli attivi e dei pensionati. ART. 8 VARIAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE Le aliquote di contribuzione sono soggette annualmente a modificazione automatica, sia in aumento che in diminuzione, in relazione alle risultanze emerse dai bilanci tecnici, ripartendo nelle propozioni di cui alla nota del precedente art. 7 tra Istituto ed iscritti le variazioni intervenute rispetto al tasso base di equilibrio. In ogni caso per i Funzionari e Dirigenti la misura del contributo a loro carico sara' comunque pari a quella prevista per le categorie dei Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausiliari maggiorata rispettivamente di punti 0,25 e 0,50. Nota Nella ipotesi in cui la contribuzione di cui al primo comma dell'art. 7 si incrementi di oltre il 40%, le parti si impegnano ad incontrarsi per l'esame della situazione. ART. 9 RETRIBUZIONE PENSIONABILE Agli effetti del presente Regolamento per retribuzione pensionabile si intende il complesso degli emolumenti corrisposti ai dipendenti in costanza di rapporto di lavoro e considerati come retribuzione dai vigenti contratti nazionali e/o aziendali, in quanto di carattere continuativo, di ammontare determinato e che non abbiano natura di rimborso spese. Fermo restando quanto indicato al comma precedente, sono comunque escluse dalla retribuzione pensionabile le indennita' di rischio, gli assegni per il nucleo familiare e relative integrazioni, il compenso per lavoro straordinario, il compenso per turni, le diarie per missione o trasferta, l'indennita' di trasferimento, il contributo canone di locazione, l'indennita' prevista per i centralinisti non vedenti, il compenso per ferie e per permessi sostitutivi delle festivita' soppresse non fruiti, i buoni o contributi per la consumazione del pasto. Gli emolumenti che concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile sono assunti, ragguagliando ad anno, i relativi importi percepiti dall'iscritto nel mese di risoluzione del rapporto di lavoro. Le indennita' connesse all'esercizio di mansioni o al luogo di svolgimento dell'attivita' lavorativa sono incluse nella retribuzione pensionabile nella misura mensile percepita nell'ultima retribuzione o, in mancanza, nella misura mensile - mai superiore a quella di cui prima e' cenno - determinata mediante calcolo proporzionale delle somme percepite a tale titolo nell'ultimo triennio di lavoro. Il premio di rendimento e' incluso nella retribuzione pensionabile nella misura effettivamente percepita, con il limite massimo di quella spettante contrattualmente (aziendalmente per i Dirigenti) per l'ultimo anno di servizio o per l'ultima frazione ragguagliata ad anno intero. ART. 10 PRESTAZIONI DEL FONDO Le prestazioni pensionarie del Fondo consistono: 1) in una pensione diretta all'iscritto; 2) in una pensione indiretta ai superstiti dell'iscritto; 3) in una pensione di reversibilita' ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il pensionamento. ART. 11 PENSIONE DIRETTA La pensione spetta agli iscritti che al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la Cassa si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) collocamento a riposo, siano essi uomini che donne, per raggiunti limiti minimi di servizio stabiliti per il personale maschile dal C.C.N.L. di categoria tempo per tempo vigente; 2) collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' ai sensi del C.C.N.L. di categoria tempo per tempo vigente, purche' siano trascorsi almeno 15 anni di iscrizione al Fondo; 3) abbiano ottenuto il riconoscimento della invalidita' e/o inabilita' da parte dell'I.N.P.S., purche' siano trascorsi almeno 5 anni di iscrizione al Fondo. Nessun minimo di iscrizione e' richiesto se l'invalidita' e/o inabilita' dipende da causa di servizio presso la Cassa. 4) se in servizio presso l'Istituto alla data del 6 settembre 1983, abbiano compiuto almeno 25 anni di iscrizione al Fondo e 52 anni di eta', purche' abbiano titolo, all'atto delle dimissioni dall'impiego, a percepire una prestazione a carico dell'I.N.P.S.. Norma transitoria Nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto ed iscritto al Fondo alla data del 6 settembre 1983, che cessi dal servizio per altre cause (dimissioni dall'impiego dopo almeno 25 anni di iscrizione al Fondo e 52 anni di eta' senza aver diritto a prestazioni a carico dell' I.N.P.S., esonero dal servizio in seguito a malattia con almeno 15 anni di iscrizione al Fondo, cessazione dopo almeno 15 anni di iscrizione al Fondo a seguito di riduzione di posti, soppressione o trasformazione di servizi ed uffici e risoluzione del rapporto per dispensa a norma del C.C.N.L., destituzione dell'iscritto che abbia compiuto 60 anni di eta' se uomo e 55 se donna, e siano trascorsi almeno 15 anni di iscrizione ovvero, a qualunque eta', 35 anni di iscrizione), comunque stabilite dal precedente Regolamento approvato in date 24.5.71 e 28.3.72, continueranno ad applicarsi le norme di cui al citato Regolamento in materia di determinazione della retribuzione pensionabile e di percentuale di erogazione. Al verificarsi delle suddette ipotesi di cui alla presente norma transitoria, l'interessato non avra' titolo ai benefici derivanti dall' ampliamento della retribuzione pensionabile ed alla elevazione della percentuale di erogazione, cosi' come non avra' diritto ad alcuna restituzione di contributi ed alla applicazione dell'arrotondamento ad anno intero delle frazioni di anno che raggiungano il semestre. Non compete peraltro alcuna prestazione sostitutiva a carico del Fondo per tutto il tempo in cui il pensionato presta attivita' lavorativa (in forma autonoma o subordinata), e comunque nei limiti temporali indicati dall'art.2125 del Codice Civile, presso altre aziende o istituti di credito, societa' finanziarie e/o parabancarie che espletano, in tutto o in parte nella zona di attivita' della Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A., i servizi svolti dalla stessa oppure che operino in concorrenza con la medesima. Nel caso in cui l'ex dipendente o l'avente causa, titolare di pensione a norma di Regolamento, cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione I.N.P.S., sara' tenuto ad effettuare, a richiesta della Cassa, tutti gli adempimenti necessari per la prosecuzione dell'assicurazione volontaria presso l'I.N.P.S.. In tal caso il Fondo assumera' a proprio carico il relativo onere e le quote di pensione I.N.P.S. corrispondenti a tali contributi versati resteranno acquisite a favore del Fondo: cioe' le prestazioni I.N.P.S., ai fini del loro assorbimento, si considereranno non solo limitatamente alla quota di esse corrispondenti al periodo di servizio prestato presso la Cassa, ma anche alla quota relativa alla prosecuzione volontaria del cui onere si e' fatto carico il Fondo. Personale femminile con trattamento pensionario in trentesimi Nei confronti del personale femminile gia' iscritto al Fondo e, per effetto dell'art. 30 - norma transitoria - del precedente Regolamento approvato in date 24.5.1971 e 28.3.1972, con trattamento pensionario in trentesimi, le nuove norme in materia di retribuzione pensionabile e percentuale di erogazione troveranno applicazione solo nel caso in cui le interessate accetteranno sia il presente Regolamento che il computo della prestazione integrativa in 35esimi. Al medesimo personale femminile non potra' comunque essere corrisposto un trattamento pensionario inferiore a quello che sarebbe spettato applicando i conteggi in 30esimi con i criteri del precedente Regolamento. ART. 12 PENSIONE DIRETTA DI INVALIDITA' Si considera invalido l'iscritto che per sopravvenuta memomazione fisica o mentale non e' piu' in grado di disimpegnare i suoi obblighi professionali. La pensione diretta di invalidita' sara' liquidata nel caso in cui l'iscritto abbia ottenuto il riconoscimento di una prestazione da parte dell'I.N.P.S. per invalidita' o inabilita' permanente esistente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con la Cassa. La pensione diretta di invalidita', quando l'invalidita' non dipenda da causa di servizio, sara' calcolata come appresso: a) se l'iscritto vantava oltre 5 anni di iscrizione al Fondo e fino a 10 compiuti, come se l'iscritto avesse maturato 15 anni di iscrizione al Fondo stesso; b) se l'iscritto vantava oltre 10 anni di iscrizione al Fondo, sugli anni di iscrizione effettivamente maturati ed aumentati del 50%, senza peraltro superare gli anni di iscrizione al Fondo raggiungibili entro i limiti massimi di eta' previsti dal Contratto Collettivo di lavoro, con un massimo di 35/35. In caso di invalidita' dipendente da causa di servizio, la pensione a carico del Fondo sara' calcolata sulla base dell'anzianita' massima che l'iscritto avrebbe potuto conseguire, qualora fosse rimasto in servizio fino al compimento dei limiti massimi di eta' previsti dal C.C.N.L., con un massimo di 35/35. L'invalidita' si considera dipendente da causa di servizio quando essa risulti in rapporto causale diretto con le finalita' di servizio. ART. 13 PENSIONE INDIRETTA La pensione indiretta prevista al punto 2) dell'art. 10, viene erogata agli aventi diritto in caso di morte dell'iscritto dopo almeno cinque anni di iscrizione al Fondo, ovvero, a prescindere dall'anzianita' di iscrizione al Fondo, quando il decesso sia avvenuto per causa di servizio presso la Cassa. La pensione integrativa indiretta viene attribuita ai superstiti che ne avrebbero diritto in base alle norme legislative che disciplinano tempo per tempo l'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti gestita dall'I.N.P.S.. La pensione indiretta, quando la morte non dipenda da causa di servizio, sara' calcolata come appresso: a) se l'iscritto vantava oltre 5 anni di iscrizione al Fondo e fino a 10 compiuti, come se l'iscritto avesse maturato 15 anni di iscrizione al Fondo stesso; b) se l'iscritto vantava oltre 10 anni di iscrizione al Fondo, sugli anni di iscrizione effettivamente maturati ed aumentati del 50%, senza peraltro superare gli anni di iscrizione al Fondo raggiungibili entro i limiti massimi di eta' previsti dal Contratto Collettivo di lavoro, con un massimo di 35/35. In caso di morte dipendente da causa di servizio, la pensione a carico del Fondo sara' calcolata sulla base dell'anzianita' massima che l'iscritto avrebbe potuto conseguire, qualora fosse rimasto in servizio fino al compimento dei limiti massimi di eta' previsti dal C.C.N.L., con un massimo di 35/35. La morte si considera dipendente da causa di servizio quando essa risulti in rapporto causale diretto con le finalita' di servizio. ART. 14 PENSIONE DI REVERSIBILITA' La pensione integrativa di reversibilita' prevista al punto 3) dell'art. 10 viene erogata ai superstiti del pensionato che ne avrebbero diritto in base alle norme che disciplinano tempo per tempo l'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'I.N.P.S.. ART. 15 PRESTAZIONI DEL FONDO Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, nonche' ai fini del calcolo delle pensioni integrative, le prestazioni dell'I.N.P.S. si considerano limitatamente alla quota di esse corrispondente al periodo di servizio prestato presso la Cassa di Risparmio e/o riconosciuto utile ai fini della pensione complessiva garantita dal presente Regolamento, con un massimo di 35 anni. Qualora le quote delle prestazioni dell'I.N.P.S., corrispondenti a periodi di servizio risultanti utili ai fini dell'anzianita' di iscrizione al Fondo, derivino da riscatto effettuato dall'iscritto con onere a proprio carico e con il consenso della Cassa, a sensi di disposizioni di legge o convenzionali, la Cassa stessa provvedera' a restituire i relativi contributi all'iscritto. Le prestazioni dell'I.N.P.S. utili per la determinazione della pensione integrativa si considerano comprensive delle quote corrispondenti a trattenute sulla retribuzione in caso di prestazioni lavorative alle dipendenze di terzi successive alla risoluzione del rapporto di lavoro con la Cassa di Risparmio. Del pari, nei confronti degli ex dipendenti che non abbiano diritto alla liquidazione della pensione di anzianita' dell'I.N.P.S. perche' prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, le obbligazioni del Fondo si intendono limitate alla corresponsione della sola pensione integrativa. Fermo quanto disposto al primo comma, ai fini del calcolo delle pensioni integrative, le prestazioni dell'I.N.P.S. si considerano inoltre comprensive di qualunque supplemento, aumento, maggiorazione, ecc., con la sola eccezione delle maggiorazioni per carichi di famiglia. ART. 16 DISPOSIZIONI PER IL LAVORO A TEMPO PARZIALE I periodi di lavoro a tempo parziale sono considerati per intero ai fini della determinazione del numero di anni di iscrizione per il raggiungimento del diritto alla pensione. Gli stessi periodi sono considerati in proporzione all'effettiva attivita' lavorativa per la determinazione della misura delle prestazioni previste dal Fondo in funzione del numero di anni di iscrizione al Fondo stesso come determinato dal precedente comma. Relativamente alle maggiorazioni di anzianita' di iscrizione al Fondo previste dagli artt. 12 e 13, nel caso di iscritti che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro comprendenti sia periodi a tempo pieno che a tempo parziale, la misura della pensione sara' determinata dopo aver rapportato i periodi di servizio a tempo parziale a quelli a tempo pieno, a norma di quanto previsto dal comma precedente fermo il limite massimo di 35 anni. ART. 17 MISURA DELLE PRESTAZIONI Le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall'I.N.P.S. saranno integrate dal Fondo come segue: * pensioni dirette fino a raggiungere complessivamente il 75% dell'ultima retribuzione pensionabile percepita dall'iscritto ragguagliata ad anno. Per il personale appartenente alle categorie Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausiliari detta percentuale, dall'anno 1991, e' elevata all'80% per i primi 55 milioni annui di retribuzione pensionabile, fermo restando il 75% per la parte eccedente. Tale limite di 55 milioni annui e' soggetto a revisione annua, da effettuare applicando con pari decorrenza la percentuale di incremento apportata dall'I.N.P.S. al tetto pensionabile. La liquidazione del trattamento pensionario complessivo e' pari ad 1/35 della retribuzione suddetta per ogni anno di iscrizione al Fondo, con un massimo di 35/35. Le frazioni di anno saranno proporzionalmente conteggiate per i soli mesi interi di iscrizione al Fondo. * pensioni indirette o di reversibilita' nei confronti dei beneficiari indicati negli artt. 13 e 14 fino a raggiungere complessivamente le seguenti aliquote della pensione annua diretta gia' liquidata dal Fondo o che sarebbe spettata all'iscritto a carico del Fondo a norma del precedente punto: a) se vi ha diritto il coniuge: 70%; b) se, oltre al coniuge, vi hanno diritto orfani: un ulteriore 20% della pensione diretta per ogni orfano; c) se vi hanno diritto solo gli orfani: 70% per un solo orfano, ovvero 45% per ciascun orfano; d) se vi hanno diritto i genitori, i fratelli o le sorelle: 15% per ciascuno di essi. Nel caso di un solo genitore l'aliquota e' del 20%. La pensione ai superstiti non potra' in ogni caso essere complessivamente superiore all'ammontare della pensione diretta calcolata a norma del punto precedente. Quando il coniuge o alcuni degli orfani perdono il diritto a pensione questa e' soggetta a revisione secondo le aliquote predette, in relazione al numero dei superstiti con diritto a pensione. ART. 18 RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI Il trattamento come sopra liquidato sara' variato, in piu' o in meno in relazione al variare degli indici del costo della vita (scala mobile), con le stesse modalita' tempo per tempo in vigore per le retribuzioni del personale in attivita' di servizio. Al trattamento complessivo di pensione, diretto o indiretto o di reversibilita', previsto dal presente Regolamento, verranno inoltre apportate le variazioni che, per effetto dell'applicazione di accordi nazionali, abbiano ad intervenire - anche sotto forma di una tantum - nelle voci del trattamento economico delle singole categorie del personale in servizio. Per le pensioni dirette, le variazioni di cui sopra agiranno nei limiti del 75% e/o 80%, in relazione alla retribuzione pensionabile annua tempo per tempo utile, ed in proporzione ai 35esimi gia' considerati per la definizione delle pensioni stesse. Per le pensioni indirette o di reversibilita' le variazioni come sopra determinate, saranno ulteriormente assoggettate alle aliquote di pertinenza degli aventi titolo, di cui al precedente art. 17. I suddetti miglioramenti saranno applicati in modo automatico, e con la stessa decorrenza, fino a che il tasso di equilibrio non si incrementi di oltre il 40% rispetto alla misura base di cui al precedente art. 7. Nota Nel caso di superamento di detto limite le parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare la situazione. ART. 19 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI Le pensioni annue integrative sono pagate in tredici rate mensili di cui dodici mensilmente posticipate e una nei dieci giorni precedenti la festivita' di Natale. Le pensioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sia verificata la causa per la quale le pensioni stesse vengono liquidate e competono integralmente per il mese nel quale l'obbligo della corresponsione delle suddette pensioni cessa. Se le pensioni integrative decorrono o cessano nel corso dell'anno saranno corrisposti i relativi ratei della tredicesima mensilita'. L'iscritto o gli aventi diritto sono tenuti ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per ottenere la liquidazione delle prestazioni dell'I.N.P.S. nella piu' elevata misura consentita dalle disposizioni legislative, ferma comunque la facolta' dell'iscritto medesimo di chiedere la liquidazione delle prestazioni dell'I.N.P.S., al conseguimento dei prescritti requisiti, in costanza di rapporto di lavoro. L'iscritto o gli aventi diritto sono inoltre tenuti a fornire alla Cassa tutte le informazioni e documentazioni necessarie per l'applicazione delle norme previste dal presente Regolamento. Nel caso in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto dai due precedenti commi, il Fondo si limitera' ad assicurare agli stessi la differenza tra il trattamento pensionario derivante dall'applicazione del presente Regolamento e quello massimo I.N.P.S. - maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la Cassa di Risparmio ed ogni eventuale futuro aumento (variazione degli indici del costo della vita, scala mobile, ecc) - riferibile al rapporto di lavoro con la Cassa di Risparmio stessa e ad eventuali periodi riconosciuti utili ai fini del presente trattamento pensionario. ART. 20 VINCOLI SULLE PRESTAZIONI EROGATE Le pensioni integrative spettanti agli iscritti ed ai beneficiari per effetto del presente Regolamento non possono essere cedute, ne' pignorate, ne' alienate, ne' vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo o titolo, ne' in tutto ne' in parte, nel senso che eventuali cessioni, alienazioni o vincoli non saranno accettati o riconosciuti dall'Amministrazione del Fondo, la quale paghera' le pensioni integrative soltanto ed esclusivamente alle persone degli iscritti e dei beneficiari secondo le disposizioni del presente Regolamento. Le pensioni integrative dirette sono invece vincolate a favore della Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A., con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per il risarcimento dei danni alla stessa arrecati. ART. 21 DIVIETO DI ANTICIPAZIONI Gli iscritti non hanno in alcun caso diritto a richiedere operazioni di credito ed anticipazioni da parte del Fondo. ART. 22 DECORRENZE Il presente Regolamento si applica al personale in servizio alla data del 31.12.1987 e a quello successivamente assunto. Ai fini economici il nuovo Regolamento entra in vigore: - per le prestazioni da erogare: 1.4.1991; - per le nuove aliquote contributive: 1.1.1992. Per il personale gia' in pensione alla predetta data del 31.12.1987 continueranno ad applicarsi i Regolamenti vigenti all'epoca del pensionamento. ART. 23 ADESIONE DA PARTE DEL PERSONALE GIA' ISCRITTO AL FONDO Per il personale in servizio alla data del 31/12/1987 e gia' iscritto al Fondo di cui al Regolamento approvato con deliberazioni consiliari del 24 maggio 1971 e 28 marzo 1972, l'adesione al presente Regolamento e' automatica, salvo espressa opzione da inoltrare nel termine di giorni 60 dalla ricezione dell'apposita comunicazione da parte della Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A.. La mancata adesione implichera' l'applicazione delle norme di cui al citato Regolamento 24/5/1971 e 28/3/1972, fermo comunque quanto previsto dalla norma transitoria in calce al precedente art. 11. Per il personale in quiescenza dal 1ø gennaio 1988 al 31/5/1992, con diritto a trattamento pensionario aziendale, l'applicazione del presente Regolamento avverra' automaticamente a seguito della verifica del possesso da parte di ciascun interessato alla data del collocamento in quiescenza, dei requisiti previsti dallo stesso. In assenza dei requisiti di che trattasi, continueranno ad applicarsi le norme di cui ai Regolamenti 24/5/1971 e 28/3/1972. ____________ INDICE ART. 1 ISTITUZIONE DEL FONDO PAG. 2 ART. 2 COMITATO CONSULTIVO PAG. 2 ART. 3 ISCRIZIONE AL FONDO PAG. 3 ART. 4 AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PAG. 4 ART. 5 DISPONIBILITA' DEL FONDO PAG. 4 ART. 6 EVENTI STRAORDINARI PAG. 4 ART. 7 CONTRIBUZIONE PAG. 5 ART. 8 VARIAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PAG. 6 ART. 9 RETRIBUZIONE PENSIONABILE PAG. 6 ART. 10 PRESTAZIONI DEL FONDO PAG. 7 ART. 11 PENSIONE DIRETTA PAG. 7 ART. 12 PENSIONE DIRETTA DI INVALIDITA' PAG. 9 ART. 13 PENSIONE INDIRETTA PAG. 9 ART. 14 PENSIONE DI REVERSIBILITA' PAG.10 ART. 15 PRESTAZIONI DEL FONDO PAG.10 ART. 16 DISPOSIZIONI PER IL LAVORO A TEMPO PARZIALE PAG.11 ART. 17 MISURA DELLE PRESTAZIONI PAG.11 ART. 18 RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PAG.12 ART. 19 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PAG.13 ART. 20 VINCOLI SULLE PRESTAZIONI EROGATE PAG.14 ART. 21 DIVIETO DI ANTICIPAZIONI PAG.14 ART. 22 DECORRENZE PAG.14 ART. 23 ADESIONE DA PARTE DEL PERSONALE GIA' ISCRITTO AL FONDO PAG.14