C A S S A D I R I S P A R M I 0 D I C U N E 0 S. P. A. Fondata nel 1855 * * * * * * * * CONTRATTO NORMATIVO ED ECONOMICO AZIENDALE INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. E DELL'ACCORDO ECONOMICO NAZIONALE 11 aprile 1991 per i Funzionari della Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.a. Stipulato in Cuneo il 9 dicembre 1992 sostitutivo di quello del 17 giugno 1988 * * * * * * * * * * * * * * * * Il giorno 9 dicembre 1992 t r a la CASSA di RISPARMIO di CUNEO S.p.a., rappresentata dal Presidente dott. Giacomo Oddero, assistito dal dott. Piero Bertolotto, Direttore Generale e i Funzionari della Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.a., rappresentati dalle seguenti Organizzazioni Sindacali: - Federazione Nazionale Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie (Federdirigenticredito), nelle persone dei Delegati Aziendali signori Domenico Conterno, Francesco Ghiglia e Luigi Paoletti; - Federazione Italiana Bancari Assicurativi (F.I.B.A./C.I.S.L.), rappresentata dal Dirigente Nazionale signor Giovanni Gagna e dai Rappresentanti Sindacali Aziendali signori Giuseppe Ceste e Luigi Dutto; - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni Credito (F.I.S.A.C./C.G.I.L.), rappresentata dal Dirigente Nazionale signor Cesare Soria, e dal Rappresentante Sindacale Aziendale signor Pierfranco Vaschetto; - Unione Italiana Bancari (U.I.B./U.I.L.), rappresentata dal Segretario Nazionale signor Giovanni Ventura, dal Dirigente Regionale signor Paolo Picollo e dai Rappresentanti Sindacali Aziendali signori Vincenzo Curti e Giovanni Zavattero, s i e' s t i p u l a t o il seguente Contratto normativo ed economico aziendale, integrativo del C.C.N.L. e dell'Accordo Economico Nazionale dell'11 aprile 1991, per i Funzionari della Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.a. A r t . 1 Gradi In conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 3 del C.C.N.L., per i Funzionari della Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.a. sono previsti i seguenti gradi: - Funzionario di grado I - Funzionario di grado II - Funzionario di grado III Il trattamento economico dei Funzionari e' disciplinato dall'Accordo Economico Nazionale 11.4.1991. L'indennita' di funzione contrattualmente spettante e' determinata nei seguenti importi lordi, per 13 mensilita': 1/7/1989 1/7/1990 1/7/1991 1/7/1992 - Funzionario di grado I 2.114.409 2.327.818 2.535.974 2.751.118 - Funzionario di grado II 1.460.558 1.618.963 1.773.469 1.933.161 - Funzionario di grado III 712.761 808.258 901.406 997.678 Agli effetti degli aumenti periodici il passaggio da una classe tabellare alla successiva decorre dal 1ų giorno del mese in cui si verifica. A r t . 2 Organico A termini dell'art. 3 del C.C.N.L., il numero minimo dei posti complessivamente in organico per i Funzionari e' stabilito in 75 unita', da raggiungersi entro il 30/6/1993 indipendentemente dai gradi di fatto attribuiti e fatto salvo comunque: - un minimo di 12 posti per i Funzionari di grado I - un minimo di 18 posti per i Funzionari di grado II Le eventuali eccedenze rispetto al numero previsto per i Funzionari di grado I vengono computate ai fini della determinazione del numero stabilito per i Funzionari di grado II. R a c c o m a n d a z i o n i Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori rivolgono all'Amministrazione della Cassa raccomandazione affinche': a) in relazione all'eventuale sviluppo dell'attivita' aziendale, almeno l'attuale proporzione fra Funzionari e Dipendenti sia mantenuta anche per il futuro; b) il numero dei posti previsti per ciascun grado di Funzionario sia equamente distribuito fra il Personale addetto alla Sede Centrale e quello addetto ad unita' periferiche; c) nelle assunzioni di Funzionari sia data a parita' di merito e di requisiti, salvo quanto previsto dal C.C.N.L., la preferenza agli orfani ed ai figli di ex Dipendenti. A r t . 3 Inquadramento A termini dell'art. 3, secondo comma, del C.C.N.L. viene stabilito che le qualifiche appresso indicate comportano l'inquadramento tra i Funzionari: - Capo Area; - Settorista; - Capo dell'Ufficio Segreteria; - Preposto a Succursali di 1^ categoria. Per le qualifiche sotto riportate sono previsti i seguenti gradi minimi: - Capo Area: Funzionario di grado I o II - Preposto a Succursali di 1^ categoria, 1ų livello: Funzionario di grado II In ogni Area sara' inoltre addetto almeno un altro Funzionario. R a c c o m a n d a z i o n i Le Organizzazioni Sindacali rivolgono all'Amministrazione della Cassa raccomandazione affinche' alle varie qualifiche venga riconosciuta diversita' di grado in relazione alle funzioni assegnate ed al livello operativo. A r t . 4 Titolo di studio A termini dell'art. 3 del C.C.N.L. possono accedere tra i Funzionari i dipendenti muniti di titolo di studio che dia accesso ad una facolta' universitaria, con esclusione di quelli a carattere artistico. La suddetta norma vale anche per l'assunzione di Personale da inquadrare direttamente nei Funzionari. R a c c o m a n d a z i o n i Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori rivolgono all'Amministrazione della Cassa raccomandazione affinche' l'accesso alla qualifica di Funzionario sia consentito anche ai Dipendenti che non sono in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica medesima. A r t . 5 Commissioni esaminatrici Nelle Commissioni esaminatrici per i concorsi previste dagli artt. 4 e 68 del C.C.N.L., saranno inclusi rappresentanti (massimo due) dei Funzionari, appartenenti ad un grado almeno pari a quello cui il concorso si riferisce. Tali rappresentanti, indicati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, avranno compiti consultivi, cioe' la possibilita' di intervenire in tutte le fasi del concorso, di esaminare i relativi atti e documenti, di esprimere pareri per la formazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati e sulle votazioni da assegnare agli stessi, di formulare osservazioni scritte al Presidente della Commissione in ordine alla procedura del concorso stesso. R a c c o m a n d a z i o n i Le Organizzazioni Sindacali raccomandano di tenere in debito conto i pareri espressi dai suddetti rappresentanti. A r t . 6 Classificazione delle Dipendenze Come da delibera del Comitato esecutivo le Dipendenze sono cos classificate alla data dell'1/12/1992: - Succursali di I categoria: - 1ų livello: Sede di Cuneo - Sede di Alba - Sede di Mondov; - 2ų livello: Agenzia n.1 di Cuneo - Agenzia n.2 di Cuneo - Agenzia n.3 di Cuneo - Agenzia n.4 di Cuneo - Agenzia n.1 di Alba - Agenzia n.2 di Alba - Agenzia di Mondov Altipiano - Borgo San Dalmazzo - Boves - Bra - Busca - Canale - Ceva - Cortemilia - Dronero - Fossano - Monta' - Neive - Saluzzo - Santo Stefano Belbo - Savigliano - Villafalletto - Filiale di Torino; - Succursali di II categoria: Barge - Beinette - Chiusa Pesio - Corneliano - Limone Piemonte - Monforte - Morozzo - Peveragno - Priocca - Roccavione - San Michele Mondov - Villanova Mondov; - Succursali di III categoria: Agenzia n.5 di Cuneo - Agenzia n.6 di Cuneo - Agenzia n.7 di Cuneo - Bagnasco - Bagnolo Piemonte - Barolo - Bossolasco - Brossasco - Caraglio - Carru' - Castelletto Stura - Castiglione Tinella - Centallo - Costigliole Saluzzo - Demonte - Dogliani - Entracque - Farigliano - Frabosa Soprana - Agenzia di Gallo d'Alba - Garessio - Genola - Govone - Lagnasco - Magliano Alfieri - Magliano Alpi - Mango - Monesiglio - Moretta - Agenzia di Mussotto d'Alba - Murazzano - Narzole - Piasco - Racconigi - Revello - Saliceto - Sanfront - Scarnafigi - Sommariva Bosco - Tarantasca - Valdieri - Valgrana - Vernante - Verzuolo - Vicoforte - Vinadio; nonche' gli sportelli ad apertura limitata di Barbaresco - Casteldelfino - Cravanzana - Gaiola - Monastero Vasco - Monchiero - Niella Belbo - Pagno - Piobesi d'Alba - Pradleves - Prato Nevoso - Rifreddo - Torre San Giorgio. A r t . 7 Indennita' di reggenza Con riferimento all'art. 32 del C.C.N.L., ai Funzionari preposti alle Dipendenze viene attribuita, con decorrenza 1ų luglio 1988, un'indennita' di reggenza pari a L. 204.750 lorde mensili, per dodici mensilita'. A r t . 8 Indennita' di rischio A sensi dell'art. 31 del C.C.N.L., al Funzionario incaricato dei servizi di cassa, che abbia maneggio di denaro o di valori o di custodia pegni, e' dovuta un'indennita' di rischio, non cumulabile. Le misure ed i criteri di attribuzione dell'indennita' di rischio sono quelli a carattere nazionale che vengono fissati annualmente di intesa fra le parti stipulanti il C.C.N.L., fermo restando che sia per la Sede Centrale che per le Succursali si fara' riferimento alle misure stabilite per la I categoria. Al Funzionario temporaneamente incaricato per qualsiasi motivo delle mansioni di cassa, sara' corrisposta una indennita' giornaliera pari ad 1/10 dell'indennita' mensile di rischio, fermo il massimo dell'indennita' mensile. A r t . 9 Maggiorazione per laurea La maggiorazione prevista dall'art. 25 del C.C.N.L e' fissata nel 10% per i Funzionari ai quali la Cassa richieda, come titolo di studio, una o piu' lauree conseguite in una Universita' o in un Istituto equiparato. Quando la Cassa richieda, oltre la laurea, anche l'iscrizione ad un albo professionale per l'effettivo esercizio della relativa professione nell'interesse della Cassa stessa, compete, in aggiunta alla maggiorazione di cui sopra, un'indennita' di professione pari al 50% della medesima maggiorazione per laurea. N o r m a t r a n s i t o r i a Viene confermata la particolare regolamentazione aziendalmente in atto a favore di tutti i Dipendenti con qualifica di Funzionario, in base alla quale viene corrisposta un'indennita' del 10% conteggiata con i criteri tempo per tempo contrattualmente vigenti per la determinazione dell'indennita' di laurea. Relativamente ai Funzionari ai quali sia stata richiesta la laurea, l'indennita' di cui alla presente norma transitoria sostituisce integralmente l'indennita' di laurea. Tale norma si applica esclusivamente nei confronti dei Funzionari in servizio alla data dell'11 dicembre 1980, nonche' del Personale, sempre in servizio alla medesima data, ma appartenente alla categoria impiegatizia, che sia promosso Funzionario in futuro. A r t . 1 0 Trasferta Al Funzionario inviato in missione o trasferta spetta per ogni giorno di missione o trasferta un'indennita' per diaria oltre al rimborso delle spese di viaggio. Le misure del trattamento per trasferta o missione sono quelle a carattere nazionale che vengono fissate annualmente d'intesa fra le parti stipulanti il C.C.N.L.. Le indennita' medesime saranno corrisposte per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, saranno corrisposte in ragione di un terzo per ognuno dei due pasti e per il pernottamento. Il riconoscimento del pasto serale avverra' quando il rientro in sede avra' luogo dopo le ore 20. Il rimborso delle spese di viaggio sara' fatto in conformita' alle norme di cui all'art. 59 del C.C.N.L.. Al Personale che per la missione e la trasferta utilizzi auto propria sara' corrisposto un rimborso spese per chilometro percorso, la cui misura viene desunta dalle tabelle elaborate tempo per tempo dall'A.C.I.. Ai fini in esame si fara' riferimento al costo medio di esercizio di un'autovettura a benzina di cilindrata compresa tra 1001 e 1500 c.c., con percorrenza media annuale di 20.000 km.. All'1/1/1992 la misura del rimborso spese e' pari a L. 422 per chilometro percorso. A r t . 1 1 Premio di rendimento La misura ed i criteri obiettivi per l'attribuzione del premio annuale di rendimento di cui all'art. 65 del C.C.N.L., con riferimento al servizio prestato a far tempo dall'1/1/1991, restano fissati come segue: 1) ai Funzionari con qualifica minima di "buono" sara' corrisposta una somma pari ad almeno il 450% della effettiva mensilita' del mese di dicembre dell'anno di competenza del premio; 2) dalla retribuzione di cui al precedente punto 1) sono escluse, oltre a quelle esplicitamente menzionate dal C.C.N.L., le seguenti componenti: - mensilita' natalizia; - assegno per il nucleo familiare e relativa integrazione; - indennita' di rappresentanza; 3) le note di qualifica sono quelle relative all'anno di competenza del premio di rendimento. Per il premio di rendimento relativo all'eventuale frazione del primo anno solare di servizio si fa riferimento alla prima nota di qualifica assegnata; 4) al Funzionario che, nell'anno di competenza del premio, sia rimasto assente, anche se non continuativamente, per piu' di tre mesi (escluse le assenze retribuite per malattia, ferie, permessi sindacali e per studio), l'ammontare complessivo del premio spetta in proporzione all'effettivo servizio prestato arrotondandosi a mese intero le frazioni di mese; 5) al Funzionario assunto o cessato dal servizio nel corso dell'anno, il premio di rendimento di competenza dell'anno stesso spetta in proporzione all'effettivo servizio prestato, arrotondandosi come mese intero le frazioni di mese, sempre che, il Funzionario assunto, consegua il passaggio in pianta stabile; 6) l'erogazione del premio avviene con le seguenti modalita': - anticipo nell'anno di competenza di una parte del premio, pari al 200% della retribuzione utile, mediante la corresponsione mensile di 1/12 di quanto spetta a tale titolo all'interessato, considerando a tali fini le voci di retribuzione utili del mese stesso; - conguaglio entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di competenza, ferma la base di riferimento di dicembre dell'anno di competenza. Per il Funzionario assunto in corso di anno la mensilizzazione avverra' a partire dal passaggio in pianta stabile. Nel caso di qualifiche inferiori a buono, la parte di premio anticipata sara' recuperata scomputandola, fino a concorrenza, da quanto spetta all'interessato a titolo di anticipo di premio per il nuovo anno, con eventuale saldo nel mese di dicembre o sulle competenze di fine lavoro nell'ipotesi di cessazione dal servizio; 7) con riferimento al servizio prestato dal 1ų gennaio 1980, il premio annuale di rendimento sara' altres aumentato di una somma corrispondente all'1% della retribuzione percepita da ciascun Funzionario nel corso dell'anno di competenza del premio ed assoggettata a contribuzione I.N.P.S.. L'importo corrispondente al suddetto aumento verra' corrisposto anche ai Funzionari che abbiano avuto qualifica inferiore a "buono" per l'anno cui il premio si riferisce, nonche' ai Funzionari che siano rimasti assenti dal servizio con diritto alla retribuzione. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma e' da considerarsi pensionabile per il suo intero ammontare prescindendosi, in cio', da quanto previsto o dovesse essere previsto in futuro dal Regolamento del trattamento pensionistico aziendale in materia di limiti di pensionabilita' del premio di rendimento; 8) con riferimento al servizio prestato dal 1ų gennaio 1981, qualora si verifichi per i singoli Funzionari l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 33 del C.C.N.L., la relativa maggiorazione di premio di rendimento sara' di ammontare non inferiore al 3% della normale retribuzione annua percepita. Si chiarisce che per normale retribuzione annua e' da intendersi l'imponibile annuo ai fini I.N.P.S. comprensivo di eventuali arretrati e dell'indennita' di rischio e con esclusione di: diarie, indennita' di trasferimento, premio di anzianita', ferie non fruite, provvidenze per figli o persone equiparate studenti, provvidenze per Funzionari studenti. A r t . 1 2 Premio di produttivita' Ai fini dell'erogazione del premio di produttivita' di cui all'art. 101 del C.C.N.L., e' assunto, per il periodo di valenza contrattuale, un indicatore ponderato costruito come segue: R.L.G. + C.P. - P.P. a) V.A.P. = -------------------- 50% nų dipendenti Margine di intermediazione b) -------------------------- 25% Fondi intermediati Fondi intermediati c) ------------------ 25% nų dipendenti dove: RLG = risultato lordo di gestione al netto delle rendite dell'Azienda e, cioe', i proventi derivanti dall'investimento del patrimonio libero; CP = costi del Personale; PP = Utili o perdite realizzati su partecipazioni, nonche' i ricavi straordinari; n = numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno di riferimento e del precedente diviso due, tenendo proporzionalmente conto del Personale a tempo parziale. L'applicazione del presente indice avviene con le seguenti modalita': 1) si calcola il valore dell'indicatore ponderato dell'anno di riferimento; 2) si calcola il valore medio dell'indicatore ponderato su una serie di tre anni consecutivi immediatamente precedenti a quello di riferimento; 3) si prende in esame il valore dell'indicatore ponderato registrato nell'anno precedente a quello di riferimento; 4) si calcola la differenza tra il valore massimo ed il valore minimo dell'indicatore ponderato registrato nel periodo di riferimento, quale approssimazione della variabilita' dell'indicatore nel periodo stesso; 5) il minore tra i due valori di cui ai punti 2) e 3) costituisce il valore base che rimane stabile fino alla scadenza del contratto; 6) il minore tra i due valori di cui sopra, incrementato del 75% dell'importo di cui al punto 4) rappresenta il valore soglia; 7) per ciascuno degli anni successivi il valore soglia si determina sommando al valore base, come definito al punto 5), il 75% dell'importo di cui al punto 4) calcolato su una serie di tre anni consecutivi con slittamento di un anno della serie in modo tale da ricomprendervi l'anno precedente quello di riferimento ed escludere, quindi, il piu' lontano. L'indicatore ponderato di ciascun anno precedente a quello di riferimento va rivalutato tenendo conto del tasso di inflazione calcolato come variazione media annua dell'indice Istat del costo della vita. L'erogazione annua viene quantificata in cifra fissa secondo i seguenti criteri: - nel caso in cui l'indicatore ponderato dell'anno di riferimento evidenzi un posizionamento inferiore al valore base non si procede ad alcuna erogazione; - nel caso in cui l'indicatore ponderato dell'anno di riferimento evidenzi un posizionamento pari o superiore al valore base si individuano tre fasce: 1^ fascia: dal valore base al 33,33% della differenza valore base - soglia 2^ fascia: dal 33,34% al 66,66% della differenza valore base - soglia 3^ fascia: dal 66,67% della differenza valore base - soglia o valore superiore alla soglia In relazione al posizionamento dell'indicatore dell'anno di riferimento si fara' luogo alle seguenti erogazioni: 1^ fascia 2^ fascia 3^ fascia Funzionario gr. I 2.840.000 3.670.000 4.500.000 Funzionario gr. II 2.520.000 3.260.000 4.000.000 Funzionario gr. III 2.330.000 3.020.000 3.700.000 I requisiti per la corresponsione del premio di produttivita' sono gli stessi previsti per il premio di rendimento. Il premio di produttivita' non sara' utile ai fini del trattamento di fine rapporto e del trattamento pensionistico integrativo aziendale. L'erogazione del premio di produttivita' avverra' il mese successivo all'approvazione del bilancio della Cassa. A r t . 1 3 Indennita' Area Sistemi Informativi A termini dell'art. 36 del C.C.N.L., lo speciale trattamento economico per i Funzionari dell'Area Sistemi Informativi e' fissato con i criteri appresso indicati: Preposto all'Area: L. 100.000 lorde mensili Altri Funzionari: L. 70.000 lorde mensili Le indennita' suddette sono corrisposte per 12 mensilita' contrattuali e cessano con il cessare dell'incarico. N o t a a v e r b a l e Le indennita' suddette potranno cessare di essere corrisposte qualora venga definito per tale settore lo speciale inquadramento previsto dall'art. 36 del C.C.N.L.. A r t . 1 4 Premio di anzianita' Al Funzionario che abbia compiuto 25 anni di effettivo servizio presso la Cassa ed abbia conseguito nell'ultimo triennio qualifica non inferiore a "buono", sara' erogato un premio di anzianita' pari all'ammontare della retribuzione, compreso l'eventuale assegno per il nucleo familiare, spettante nel mese di compimento della predetta anzianita' di servizio. A r t . 1 5 Trasferimenti disposti ad iniziativa dell'Azienda Nei casi di trasferimento di residenza previsti dall'art. 61 del C.C.N.L. le diarie di cui alla lettera d) dell'articolo stesso saranno erogate per i seguenti periodi: a) Funzionario che non ha familiari conviventi verso cui sia tenuto all'obbligo degli alimenti: 30 giorni; b) Funzionario che ha familiari conviventi verso cui sia tenuto all'obbligo degli alimenti: 50 giorni. Per ciascun familiare la diaria, in misura del 60%, e' corrisposta per un periodo di 30 giorni. R a c c o m a n d a z i o n i Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto integrativo raccomandano che in caso di trasferimenti ad iniziativa dell'Azienda siano di massima seguiti i seguenti criteri: - interpellare preventivamente l'interessato per eventuali osservazioni che questi ritenesse formulare; - valutare l'esigenza di famiglia, lo stato di salute, l'anzianita' nel grado e il servizio prestato. Le Organizzazioni Sindacali raccomandano altres che il trasferimento da Comune a Comune avvenga con il consenso del lavoratore. A r t . 1 6 Permessi e provvidenze per Funzionari studenti Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 46 del C.C.N.L., i Funzionari studenti potranno usufruire dei seguenti permessi, non computabili come ferie: - per chi debba sostenere esami di Scuola media superiore, tutti i giorni di esame; - per chi frequenti corsi di laurea o di diploma (c.d. laurea breve) presso l'Universita', i giorni in cui debba sostenere esami. Spettano inoltre 50 ore lavorative per ogni anno solare, da concedersi di volta in volta su richiesta motivata dell'interessato, il quale potra' usufruire del permesso anche nel solo mattino o pomeriggio in misura pari al 50% dell'orario giornaliero di lavoro. Ai Funzionari saranno erogate le seguenti somme a titolo di concorso spese: - per gli studenti di Scuola media superiore L. 80.000 annue lorde; - per gli studenti universitari L. 13.000 lorde per ogni esame superato, nonche' una somma complessiva, da erogarsi al conseguimento della laurea o del diploma (laurea breve), pari a L. 10.000 lorde per ognuno dei predetti esami superati. Tale erogazione e' riferita ai soli esami superati dopo l'assunzione in servizio presso la Cassa. Le norme di cui al presente articolo riferite agli universitari riguardano gli studenti che frequentino facolta' universitarie indicate nell'art. 58 del C.C.N.L., nonche' Istituti superiori, a livello universitario, attinenti materie analoghe a quelle previste per dette facolta'. A r t . 1 7 Aspettativa per motivi privati Per comprovate necessita' di famiglia o per altro serio motivo di indole privata viene accordata l'aspettativa nei limiti di cui all'art. 53 del C.C.N.L.. Per i primi due anni di servizio tale aspettativa viene concessa nei limiti di tre mesi. R a c c o m a n d a z i o n e Le Organizzazioni Sindacali raccomandano che, nella concessione di aspettative di cui all'art. 53 del C.C.N.L., l'Azienda valuti positivamente anche le richieste per scopi umanitari nei Paesi in via di sviluppo. A r t . 1 8 Permessi per assistenza a figli infermi La concessione dei permessi non retribuiti per assistenza ai figli infermi di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fermo il requisito della presentazione di certificazione medica, e' estesa nei confronti della lavoratrice sino al compimento del sesto anno di eta' del figlio. A r t . 1 9 Note di qualifica Con riferimento a quanto disposto dall'art. 63 del C.C.N.L., le valutazioni espresse sull'apposito documento sono portate a conoscenza degli interessati, che potranno esprimere le loro considerazioni prima dell'attribuzione della qualifica. E' costituita una Commissione che avra' il compito di intervenire, a richiesta dei Funzionari interessati, nell'esame dei ricorsi avverso le note di qualifica. Detta Commissione, composta da non piu' di due rappresentanti per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente Contratto, avra' la facolta' di acquisire elementi idonei a valutare il Funzionario ed il processo di formazione della qualifica assegnata. Le conclusioni della Commissione saranno espresse in un parere ed inoltre la stessa potra' intervenire, a sostegno del ricorrente, dietro sua richiesta, ove questi chieda di essere ascoltato dal Direttore Generale e/o dal Presidente. A r t . 2 0 Innovazioni tecnologiche L'Azienda analizzera' preventivamente con le Organizzazioni Sindacali le innovazioni tecnologiche, in relazione agli effetti che le stesse potrebbero determinare sull'integrita' fisica del Personale. A r t . 2 1 Condizioni igienico ambientali L'Azienda si propone di continuare a garantire con sempre maggiore efficacia le condizioni igienico ambientali. A tal fine consentira' l'agibilita' in Azienda ad operatori degli Enti pubblici competenti, nonche' dei Servizi di Medicina Ambiente del Lavoro; tali operatori potranno, durante l'orario di lavoro, intrattenere i Dipendenti interessati a verifica circa eventuali condizioni di nocivita' ed alla prevenzione di esse. Gli oneri conseguenti (tra i quali quelli derivanti dall'intervento di Enti pubblici, da permessi da concedere ai lavoratori per visite specialistiche ed incontri con operatori sanitari di tali enti, da visite specialistiche alle quali sottoporre i lavoratori addetti ad una stessa unita' nel cui ambito siano state rilevate condizioni di nocivita') saranno a carico dell'Azienda, che mettera' a disposizione i locali ed altri strumenti di organizzazione e di conoscenza di volta in volta ritenuti necessari. L'Azienda si impegna ad intervenire allo scopo di rimuovere le cause di accertata nocivita'. Per la valutazione delle condizioni igienico ambientali e la rimozione di eventuali nocivita' derivanti dall'uso di strumenti operativi e' costituita una Commissione paritetica fra la Cassa e le Organizzazioni Sindacali aziendali. A r t . 2 2 Visite mediche periodiche L'Azienda sottoporra' il Personale addetto in via esclusiva e prevalente ai videoterminali (compresi gli operatori di sportello) che ne faccia richiesta, a visite mediche oculistiche e osteoarticolari preventive da effettuarsi a spese della Cassa. La Commissione paritetica per la valutazione delle condizioni igienico ambientali di cui al precedente articolo ne definira' criteri e modalita'. A r t . 2 3 Sicurezza Le parti concordano di definire interventi e relativi tempi di attuazione in relazione alla sicurezza dei lavoratori ed alla protezione degli stessi da atti criminosi. A r t . 2 4 Incontri periodici L'Azienda si impegna a favorire ai vari livelli incontri periodici, nell'intento di verificare e promuovere lo scambio di informazioni, proposte ed esperienze, dando cos vita a collegamenti di tipo sia operativo che funzionale. L'Azienda e' altres disponibile per un esame congiunto ed articolato sul complesso tema della ristrutturazione aziendale, dove saranno tenute nel dovuto conto valutazioni e proposte formulate dalle Organizzazioni Sindacali. A r t . 2 5 Corsi di aggiornamento e di qualificazione La Cassa assicura un costante e primario impegno onde raggiungere a tutti i livelli il maggior grado di qualificazione professionale nel quadro della politica aziendale. Con riferimento all'art. 102 del C.C.N.L., saranno istituiti corsi di qualificazione e/o di aggiornamento professionale, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali. A r t . 2 6 Commissione Pari Opportunita' E' istituita una Commissione paritetica denominata "Commissione Pari Opportunita'" con funzioni di studio e proposta relative al processo di valorizzazione del Personale femminile; tale Commissione puo' avvalersi di esperti esterni con competenze specifiche in progetti di azioni positive cos come delineato dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 A r t . 2 7 Rinvio Il presente Contratto abroga tutte le disposizioni di carattere normativo aziendalmente in vigore per effetto di precedenti Contratti, Accordi, Regolamenti, deliberazioni ed esclude l'applicazione di qualsiasi uso e consuetudine locali. Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme stabilite dal C.C.N.L.. A r t . 2 8 Ambito di applicazione - Durata Il presente Contratto integrativo aziendale si applica ai Funzionari in servizio alla data della sua stipulazione ed a quelli successivamente assunti o nominati tali. Le norme contenute nel presente Contratto integrativo aziendale decorrono dalle date indicate e, in mancanza dalla data di stipulazione. Il presente Contratto integrativo aziendale scade il 30 giugno 1993. INDICE art. 1 Gradi art. 2 Organico art. 3 Inquadramento art. 4 Titolo di studio art. 5 Commissioni esaminatrici art. 6 Classificazione delle Dipendenze art. 7 Indennita' di reggenza art. 8 Indennita' di rischio art. 9 Maggiorazione per laurea art. 10 Trasferta art. 11 Premio di rendimento art. 12 Premio di produttivita' art. 13 Indennita' Area Sistemi Informativi art. 14 Premio di anzianita' art. 15 Trasferimenti disposti ad iniziativa dell'Azienda art. 16 Permessi e provvidenze per Funzionari studenti art. 17 Aspettativa per motivi privati art. 18 Permessi per assistenza a figli infermi art. 19 Note di qualifica art. 20 Condizioni igienico ambientali art. 21 Innovazioni tecnologiche art. 22 Visite mediche periodiche art. 23 Sicurezza art. 24 Incontri periodici art. 25 Corsi di aggiornamento e di qualificazione art. 26 Commissione Pari Opportunita' art. 27 Rinvio art. 28 Ambito di applicazione - Durata