CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO E ACCORDO ECONOMICO NAZIONALE PER I QUADRI, GLI IMPIEGATI, I SUBALTERNI E GLI AUSILIARI DELLE CASSE DI RISPARMIO S.P.A., DELL'ICCRI S.P.A., DEI MONTI DI CREDITO SU PEGNO S.P.A., DELLE AZIENDE FINANZIARIE, DELLE AZIENDE CHE ESPLETANO ATTIVITA' INTRINSECAMENTE ORDINATE E FUNZIONALI ALLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA.

19 DICEMBRE 1994

Il giorno 19 dicembre 1994, in Roma

tra

- l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI)

e

- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Gianfranco Steffani, dal Segretario Generale Aggiunto Sig. Carlo Giorgetti, dai Segretari Nazionali Sigg.: Gianfranco Amato, Fulvio Bertoldi, M.Cristina Gessi, Giacomo Melfi, Giancarla Zemiti e dai membri del Comitato Direttivo Centrale Sigg.: Ruggero Adducchio, Cristina Attuati, Massimo Battesini, Mauro Bazzanella, Carmelo Benedetti, Francesco Bertoli, Adriano Bertolutti, Mauro Bossola, Attilio Calvanese, Franco Casini, Arnaldo Cavaciocchi, Nicola Ceccarossi, Loredana Cova, Giovanni Dalini, Vito Di Benedetto, Angelo Ferrero, Mario Gatti, Enrico Gavarini, Valerio Grimaldi, Paolo Henin, Antonio Lupo, Vincenzo Magno, Maurizio Mattioli, Beniamino Mazzitelli, Enrico Micci, Giuseppe Mogno, Pietro Mosca, M.Luisa Picerni, Samuele Pirola, Valerio Poloni, Roberto Radice, Carmelo Raffa, Angela Rosso, G.Battista Sequi, Sergio Severi, Corrado Villa, Piermassimo Villa;

- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI), rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile Sig. Francesco Esposito, dal Vice Segretario Nazionale Responsabile Sig. Bruno Gabrieli e dai Segretari Nazionali Sigg.: Francesco Amodio, Massimo Ingelido, Riccardo Montagnani, Roberto Robazza, Ilvio Serenelli;

- la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-Cisl), rappresentata dal Segretario Generale Sig.Eligio Boni e dai Segretari Nazionali: Gianni Carocci, Andrea Ceglie, Giuseppe Gallo, Fausto Nucci, Pierluigi Ramponi, Marco Tesi;

- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-Cgil), rappresentata dal Segretario Generale Sig.ra Nicoletta Rocchi, dal Segretario Generale Aggiunto Sig. Mario Boyer; dai Segretari Nazionali Sigg.: Francesco Avallone, Giuseppe Minigrilli, Domenico Moccia, Giancarlo Saccoman, Giovanna Tripodi, Sergio Veroli, Renato Zini, Fortunato Zinni;

- la Unione Italiana Bancari (UIB-Uil), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Elio Porino, dai Segretari Nazionali Sigg.: Antonino Brancatelli, Diana Facci, Ugo Fadani, Marco Gaudiomonti, Lucio Giardini, Edgardo Iozia;

si è stipulato

il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro(*):

(*)Testo cooordinato che tiene conto delle previsioni portate dall'accordo di rinnovo del 19 dicembre 1994 e dal verbale di accordo "ministeriale" del 18 maggio 1996.

PREMESSA

Le Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che nel settore bancario e dell'intermediazione finanziaria si sono verificati e sono in pieno sviluppo rilevanti processi di ristrutturazione e riorganizzazione - connessi anche a fenomeni di carattere internazionale, coinvolgenti l'intero apparato economico italiano - che richiedono specifici interventi concernenti le strutture del comparto produttivo bancario e finanziario.

Tali processi sono correlati a molteplici fattori, fra i quali assumono carattere decisamente prioritario l'integrazione europea ed i riflessi sul sistema-Italia, la nuova legislazione bancaria e quella relativa agli operatori finanziari, la liberalizzazione degli sportelli, il continuo sviluppo tecnologico ed organizzativo.

Ne consegue che le Banche e gli Enti finanziari sono inseriti in uno scenario più dinamico e competitivo rispetto al passato, caratterizzato dall'ampliamento dei mercati oltre i confini nazionali e dalla più elevata concorrenza fra le Imprese, anche nei confronti di operatori non sempre collocati nel sistema.

Le scelte produttive ed organizzative vanno quindi orientate nella direzione di una crescente qualità dei servizi, di innovazione dei prodotti, di qualificazione e valorizzazione del personale, di un adeguato risultato economico delle Imprese.

Pertanto, in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel Protocollo 23 luglio 1993, le Parti hanno convenuto - stipulando il presente CCNL - di riordinare il sistema contrattuale di categoria sulla base delle clausole che seguono.

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro costituisce una normazione unitaria e inscindibile che disciplina il rapporto di lavoro fra le Casse di Risparmio S.p.A., l'Iccri S.p.A., i Monti di Credito su Pegno S.p.A., le Aziende finanziarie, le Aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria ed il dipendente personale esclusi i dirigenti ed i funzionari.

Nel presente Contratto collettivo nazionale di lavoro gli Enti di cui al comma precedente saranno tutti genericamente denominati Aziende.

DISPOSIZIONI GENERALI

1) AREA CONTRATTUALE:

Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:

a) le entità economico­produttive di intermediazione finanziaria;

b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.

In particolare:

a) gli Enti creditizi e gli Enti finanziari già destinatari dei contratti Assicredito ed ACRI; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2^ Direttiva CEE, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempre che dette Società siano controllate dagli Enti creditizi e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo.

b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso semprechè siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati da Aziende destinatarie dei contratti Assicredito ed ACRI.

Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonchè altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.

2) NORMATIVA CONTRATTUALE:

I rapporti di lavoro all'interno dell'area contrattuale sono disciplinati, orizzontalmente, da due contratti: Assicredito e ACRI. Le norme per attività soggette ai contratti collettivi di cui alla 2^ Direttiva comunitaria (vedi lettera a) del punto 1) e le norme di cui alla lettera b) del punto 1) sono identiche per i due contratti.

A valere per i soli Enti Finanziari di cui al punto 1 a) e per tutte le attività di cui al punto 1 b) si prevedono, all'interno dei contratti suddetti, contratti complementari che si integrino con tali contratti, recanti opportune norme di modulazioni e flessibilità. Le materie di tali contratti complementari possono riguardare: orari, reperibilità, turni e, per quanto riguarda l'area ACRI, reclutamenti ed organici.

Ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui alla lettera a) del punto 1) e ai CED esterni funzionanti in Aziende controllate dagli stessi Enti si applicano i contratti Assicredito e ACRI, con opportune norme di flessibilità. Ai dipendenti di CED consortili controllati da minori imprese di credito, si applicano particolari norme di flessibilità regolamentate da protocollo facente parte integrante dei contratti stessi.

Relativamente ai centri elaborazione dati esterni eventualmente costituiti prima del 28 febbraio 1990 e regolamentati da contratti collettivi aziendali stipulati con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, le parti si incontreranno entro il 30 giugno 1990 per verificarne la compatibilità con la nuova normativa contrattuale e stabilirne le necessarie salvaguardie.

Per entrambi i contratti di cui al comma 1° del punto 2, ai fini della applicazione delle norme riguardanti le Aziende minori, si assume come limite il numero dei 301 dipendenti alla data del 28 febbraio 1990. Al di sotto di quel numero di dipendenti le Aziende sono considerate minori. La norma si applica al comma 3°, II periodo del punto 2.

3) CONTROLLO:

Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 c.c. 1° comma, n. 1 e n. 3.

E' altresì da riconoscere come controllata la società partecipata, che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti di cui alla lettera a) punto 1, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.





NOTA A VERBALE

Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 1995 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina in tema di area contrattuale e controllo societario in relazione a quanto disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n.385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".





CAPITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1

Classificazione dipendenze e relativi organici

La classificazione delle dipendenze e delle sedi classificate come dipendenze staccate è di competenza dell'Azienda.

Nei contratti integrativi aziendali verranno determinati gli organici relativi.

CAPITOLO II

ASSUNZIONE ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Art. 2

Categorie del personale

Il personale si distingue nelle seguenti categorie:

1) quadri;

2) impiegati;

3) subalterni;

4) ausiliari.

Nei contratti integrativi aziendali ogni categoria potrà essere suddivisa in ruoli e gradi cui corrisponderanno tabelle relative.

Il numero dei posti di pianta stabile per ogni categoria, ruolo e grado e il titolo minimo di studio richiesto saranno indicati nei contratti integrativi aziendali. Tale numero potrà essere variato in relazione alle esigenze dell'Azienda.



DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti confermano che hanno inteso dare attuazione, con le previsioni riguardanti la categoria dei Quadri, alla legge 13 maggio 1985 n. 190 nella quale si è disposto che i requisiti di appartenenza alla categoria medesima vanno stabiliti dalla contrattazione collettiva, in relazione a ciascun ramo di produzione ed alla particolare struttura organizzativa delle imprese.


Art. 3

Limiti soggettivi di applicazione del contratto


Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non si applica:

a) al personale espressamente assunto per i servizi in concessione di riscossione dei tributi;

b) al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a Gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia, ovvero con l'attività finanziaria di cui al punto 1 lett.a) della Premessa nonchè, infine, con le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria di cui al punto 1 lett.b) della stessa Premessa.

Per quel che attiene ai servizi o gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia si citano, a titolo esemplificativo: gli addetti ai magazzini merci, ai magazzini generali, ai magazzini valori bollati, agli uffici viaggi, alle mense, i portieri degli stabili di proprietà dell'Azienda che non siano prevalentemente adibiti ad uffici dell'Azienda stessa.

c) al personale impiegatizio e subalterno assunto per dipendenze foranee minori o per particolari Servizi, quando presso la dipendenza o il Servizio si richieda una prestazione di durata non superiore al 50% dell'orario normale di lavoro;

d) al personale ausiliario al quale si richieda una prestazione di durata non superiore al 50% dell'orario normale di lavoro.

Il trattamento normativo ed economico del personale di cui alle lettere c) e d) è stabilito in apposita appendice al presente Contratto da concordarsi entro il 31 marzo 1991.

NOTA A VERBALE

Le parti riconoscono che la formula della lettera b) del primo comma "normalmente adibito" non è intesa a consentire, senza l'applicazione del presente contratto, l'utilizzo per i servizi bancari del personale espressamente assunto per i servizi o le gestioni speciali all'infuori di casi assolutamente eccezionali e marginali.

Art. 4

Contratti complementari

La disciplina del rapporto di lavoro per i soli Enti finanziari di cui al punto 1a) e per tutte le attività di cui al punto 1b) delle Disposizioni Generali, ricompresi nell'area contrattuale, è stabilita, nell'ambito del presente CCNL e secondo quanto previsto dal punto 2) delle stesse Disposizioni Generali, dai contratti complementari riportati in allegato ciascuno come normazione unitaria ed inscindibile fra dette Aziende e le seguenti categorie del personale:

­ quadri;

­ impiegati;

­ subalterni;

­ ausiliari.

L'ACRI si impegna a comunicare alle Organizzazioni sindacali l'elenco delle Aziende, tempo per tempo aggiornato, cui il presente articolo si riferisce.

Art. 5

Part-time - rinvio

Il trattamento normativo ed economico del personale al quale si richieda in relazione a quanto previsto dall'art.5 della legge 19 dicembre 1984 n.863, una prestazione lavorativa di durata inferiore al normale orario di lavoro è stabilito nell'apposita Appendice al presente CCNL.

Art. 6

Distacco del personale

Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le Aziende potranno disporre il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l'Azienda distaccante.

Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l'Azienda fornirà preventivamente alle OO.SS. aziendali una informativa per loro osservazioni sulle motivazioni del relativo provvedimento, nonchè, in generale, sulla durata dello stesso.

Detta informativa è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al primo comma nonchè delle modalità di rientro degli interessati.


NOTA A VERBALE

Previa intesa con le OO.SS. aziendali, il personale espressamente assunto per i servizi in concessione di riscossione di tributi e connessi servizi di tesoreria potrà essere distaccato presso gestioni creditizie nei casi ed alle condizioni previste dal relativo CCNL.

Art. 7

Appalti

I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

Per quanto riguarda le materie di cui alle lettere a) e b) del punto 1 delle Disposizioni Generali, gli appalti a enti o società esterne all'area contrattuale, possono concernere attività complementari e/o accessorie.

L'Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione.

La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione ove occorrano cambiamenti di mansioni.

La procedura ha la durata di dieci giorni (7 giorni per le Aziende minori), al termine dei quali l'Azienda può rendere operativa la decisione.

Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l'Azienda ha dato la comunicazione di cui al terzo comma, le OO.SS. nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscerne i motivi, informare l'ACRI che considerano l'appalto deciso dall'Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento delle procedure contrattuali del caso. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui al 3° e 4° comma.

Relativamente ai contratti di appalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1977, le Aziende committenti dovranno farsi rilasciare dalle imprese appaltatrici una dichiarazione con la quale le imprese stesse si impegnano al rispetto delle norme contrattuali, collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.

Le Aziende committenti si impegnano a non rinnovare, oltre la loro scadenza, i contratti di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.

I "servizi a domicilio" della clientela sono vietati, salvo i casi autorizzati dalle competenti autorità. Il divieto deve avere carattere generale nei confronti delle Aziende del settore creditizio.

RACCOMANDAZIONE

Anche in relazione a quanto previsto dal settimo comma del presente articolo, l'ACRI rivolge alle Aziende una raccomandazione affinchè ­ verificandosi la cessazione di servizi gestiti direttamente o in appalto o in concessione da essi Istituti medesimi ­ predispongano tutte le iniziative atte a salvaguardare, nei limiti delle possibilità concesse dalle effettive esigenze aziendali, il posto di lavoro del personale già occupato nei servizi predetti.

Art. 8

Categoria quadri

Appartiene alla categoria dei Quadri ­ categoria che si pone tra quella degli impiegati e l'altra del personale direttivo ­ il personale che sia stabilmente incaricato di svolgere mansioni che comportino particolare responsabilità gerarchica e/o funzionale ovvero elevata capacità professionale con facoltà decisionale nell'ambito delle direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Nei contratti integrativi potranno essere accertate qualifiche aziendali che, corrispondendo ai requisiti sopra elencati, diano diritto all'inquadramento tra i Quadri.

Art. 9

Categoria impiegati

Appartiene alla categoria "Impiegati":

1) il personale utilizzato in via continuativa e prevalente agli sportelli con qualifica e mansioni di cassiere, nonchè il personale comunque addetto, sempre in via continuativa e prevalente, agli sportelli;

2) il personale del servizio del credito su pegno con mansioni amministrativo­contabili nonchè quello addetto alla stima con assunzione di rischio;

3) i preposti (titolari) alle dipendenze;

4) il personale addetto alle telescriventi, alle macchine dei centri meccanografici e/o elettronici (addetto al tavolo di comando e alla programmazione presso i calcolatori elettronici o alla predisposizione e modifica dei pannelli ad uso meccanografico o con mansioni di perforatore), alle apparecchiature per la trasmissione a distanza dei dati e alle quietanzatrici;

5) il personale addetto, in via continuativa e prevalente, a mansioni che richiedono adeguata conoscenza di una lingua straniera;

6) il personale addetto al servizio utenze (luce, acqua, gas, ecc.) e compilazione delle relative distinte;

7) il personale addetto in via continuativa per almeno tre ore giornaliere alle mansioni inerenti il servizio della stanza di compensazione, ivi compreso il lavoro di preparazione dei recapiti, con esclusione di coloro che sono soltanto incaricati della presentazione e/o del ritiro dei recapiti stessi;

8) il personale addetto agli sportelli per l'incasso degli effetti, bollette e similari e quello addetto in via continuativa e prevalente alla cassa per coadiuvare il cassiere nell'espletamento dei relativi compiti (escluso il personale che svolge le mansioni di maneggio di valori o contante di cui al terzo alinea dell'art. 11);

9) il personale addetto ai depositi (stampati, ecc.), all'archivio, all'economato, all'ufficio spedizioni, all'aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dati, alla stampa, alla riproduzione di copie fotostatiche, xerografiche, eliografiche o filmate, alle macchine Tikometer, al quale sia stata riconosciuta qualifica impiegatizia nei contratti integrativi aziendali per effetto delle particolari responsabilità connesse all'espletamento di tali mansioni;

10) il personale addetto in via continuativa ai centralini telefonici e delle stazioni terminali dei ponti radio, nonchè il personale addetto in via continuativa a macchine dattilografiche;

11) in genere, il personale che svolge prevalentemente mansioni che richiedono applicazione intellettuale che ecceda o non la semplice diligenza di esecuzione.

Il personale impiegatizio al quale l'Azienda chieda, all'atto della assunzione, un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria, ovvero la laurea, viene inquadrato nel grado immediatamente superiore rispetto a quello meno elevato della categoria.

Il personale impiegatizio al quale l'Azienda chieda, all'atto della assunzione, la licenza di scuola media inferiore o di una scuola di grado ad essa equipollente, viene inquadrato nel grado meno elevato della categoria.

L'inquadramento al grado immediatamente superiore del personale impiegatizio appartenente al grado iniziale della categoria, avverrà nei seguenti casi:

a) dopo un periodo di servizio da determinarsi nei contratti integrativi aziendali ­ ma non inferiore ad un anno nè superiore a due anni ­ con qualifica di almeno "buono", quando il personale sia in possesso di un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria con esclusione di quelli a carattere artistico;

b) conseguimento, successivamente all'assunzione, di un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria, con esclusione di quelli a carattere artistico, dopo sei mesi dalla presentazione del titolo stesso;

c) dopo sei mesi di espletamento in via continuativa e prevalente, in un periodo di dodici mesi, delle mansioni di cassiere (esclusi gli addetti agli sportelli per l'incasso di effetti, bollette e similari) e delle mansioni di addetto agli sportelli;

d) svolgimento delle mansioni di:

­ addetto alla stima, con assunzione di rischio, nelle Aziende presso le quali il servizio del credito su pegno risulti di primaria importanza. A tali effetti il servizio del credito su pegno si intende di primaria importanza nelle Aziende che, alla data fissa del 31 dicembre 1972, avevano un investimento in pegni non inferiore a lire 1 miliardo;

­ preposto (titolare) alle dipendenze;

­ addetto al tavolo di comando (consolle) o alla programmazione presso i calcolatori elettronici oppure alla predisposizione e modifica dei pannelli ad uso meccanografico nonchè addetto in via continuativa e prevalente ai "terminali", sempre che le mansioni svolte implichino una autonoma determinazione o la scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;

e) svolgimento in via continuativa e prevalente di mansioni impiegatizie di primaria importanza presso il servizio del credito su pegno, mansioni da accertare in sede di definizione dei contratti integrativi aziendali;

f) svolgimento in via continuativa e prevalente di mansioni impiegatizie che richiedono adeguata conoscenza di una lingua straniera.

Nei contratti integrativi aziendali potranno essere accertate eventuali altre mansioni che diano titolo all'inquadramento nel grado immediatamente superiore rispetto a quello meno elevato della categoria.

Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori, contenute, in materia di inquadramento, nei contratti integrativi aziendali.

NOTA A VERBALE

Le parti chiariscono che, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, per "sportellista" si intende l'impiegato che, a contatto con il pubblico (anche se all'interno degli uffici), svolge, di regola, mansioni di carattere amministrativo e/o contabile inerenti alle operazioni bancarie.

Art. 10

Automatismi economici e di carriera - personale impiegatizio

Fermo quanto stabilito all'art. 100, per il personale appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera avviene automaticamente, fino al grado inferiore a quello più elevato della categoria, con permanenza, in ciascuno dei gradi, pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori a "sufficiente", anche non consecutive.

A favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore a quello più elevato della categoria, verrà riconosciuto, dopo 10 anni di permanenza nel grado con note di qualifica anche non consecutive non inferiori a "sufficiente", un assegno di anzianità pari a £. 57.750 con decorrenza dal 1° gennaio 1995 per 14 mensilità. Tale assegno assorbe fino a concorrenza, analoghe corresponsioni (collegate all'anzianità e/o alla nota di qualifica) sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo previste dai contratti integrativi aziendali in atto al 31 dicembre 1975. Lo stesso assegno sarà inoltre integralmente assorbito in caso di promozione al grado superiore.

Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori a "sufficiente" i tempi di cui ai due comma precedenti saranno prolungati di un anno per ciascuna di dette note.

Per le Aziende presso i quali l'organico della categoria impiegatizia sia strutturato in quattro gradi, ferme restando tutte le modalità e condizioni di cui ai precedenti comma, i passaggi automatici avverranno sulla base dei seguenti tempi:

­ primo passaggio, dopo sette anni di permanenza nel grado meno elevato della categoria;

­ secondo passaggio, dopo dodici anni di permanenza nel grado immediatamente superiore.

Per le Aziende presso le quali l'organico della categoria impiegatizia sia strutturato su meno di 4 gradi, per quanto riguarda i passaggi automatici di carriera, restano in vigore tutte le modalità, condizioni e tempi previsti dai contratti aziendali integrativi del CCNL 12 luglio 1973.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art.4 del CCNL 22 luglio 1976.

Nei confronti del personale impiegatizio, assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, viene riconosciuto un solo assegno mensile (due nel caso di personale assunto nel grado minimo della categoria) di importo equivalente al trattamento economico corrispondente all'avanzamento automatico di carriera acquisibile a sensi del 1° comma che precede.

Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal richiamato 1° comma, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l'importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra l'indennità di grado del vice capo ufficio e quella del capo reparto oltrechè dell'importo di cui al 2° comma qualora fosse assorbito dai suddetti ulteriori automatismi.

La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del secondo automatismo (terzo per il personale assunto nel grado minimo impiegati della categoria) non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.

Presso le Aziende ove non sia previsto il grado di Capo reparto, per il personale assunto nel grado superiore al minimo, l'assegno mensile di cui sopra, è di importo pari all'indennità di grado spettante al capo reparto; il medesimo importo sarà corrisposto a titolo di secondo beneficio, anche agli impiegati assunti nel grado minimo della categoria.

Le normative in materia contenute nei contratti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 16 gennaio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.

Resta fermo che, a tale titolo, non dovranno derivare nell'arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende.




Art. 11

Categoria subalterni

Appartengono alla categoria del personale subalterno:

­ il Capo Commesso ed il Vice Capo Commesso (e/o altre qualifiche aziendali), in quanto esistenti;

­ i commessi, i fattorini, gli uscieri, ecc. nonchè portieri ed autisti (in quanto non inquadrati fra il personale ausiliario);

­ gli addetti in via prevalente e continuativa al maneggio di valori o contante (ammazzettamento, contazione e cernita) e gli addetti, in via prevalente e continuativa, alle cassette di sicurezza;

­ gli addetti in via prevalente e continuativa ai depositi (stampati, ecc.), all'archivio, all'economato, all'ufficio spedizioni, all'aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dati, alla stampa, alla riproduzione di copie fotostatiche, xerografiche, eliografiche o filmate, alle macchine Tikometer, semprechè trattisi di personale al quale non sia stata riconosciuta qualifica impiegatizia nei contratti integrativi aziendali;

­ gli addetti ad eventuali ulteriori mansioni identificate di competenza del personale subalterno, secondo le previsioni dei contratti integrativi aziendali.

Il personale subalterno può essere adibito a trascrizioni numeriche o alla compilazione di distinte o di moduli inerenti alle particolari mansioni da esso espletate. Può essere anche adibito agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari nel limite di 4 giorni al mese.

NORMA TRANSITORIA

Presso le Aziende dove non abbia trovato applicazione l'inquadramento previsto dalla norma transitoria all'art.6 del CCNL 6 maggio 1980, restano in vigore le norme di cui all'art.4 del CCNL 12 luglio 1973.


Art. 12

Automatismi economici - subalterni

Fermo quanto stabilito all'art. 100, per il personale appartenente alla categoria subalterni, ivi compreso il Capo Commesso ed il Vice Capo Commesso (o altre qualifiche aziendali) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:

a) dopo sette anni di appartenenza alla categoria subalterni sarà riconosciuto un assegno pari a £.55.000 per 14 mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 1995;

b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria subalterni verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a £. 55.000 per 14 mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 1995;

c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell'ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a "sufficiente". Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b), verrà procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a "sufficiente";

d) ciascun subalterno, nell'arco del suo rapporto di lavoro (compresa l'eventuale appartenenza al personale ausiliario) non può aver diritto a più di due benefici automatici e/o di carriera;

e) per il personale subalterno che, prima del 31 dicembre 1974, abbia conseguito durante il rapporto di lavoro (compresa l'eventuale appartenenza al personale ausiliario) due o più passaggi di qualifica, categoria o grado (dei quali almeno uno comportante passaggio da ausiliario a subalterno ovvero dal grado meno elevato al grado immediatamente superiore della categoria del personale subalterno) non dipendenti dall'automatismo, detti passaggi saranno complessivamente considerati alla stregua di un automatismo economico e/o di carriera;

f) a far tempo dal 1° gennaio 1975, ciascun avanzamento di carriera disposto dall'Azienda per la promozione (con esclusione, quindi, degli avanzamenti conseguenti all'espletamento di mansioni superiori) verrà considerato alla stregua di una anticipazione di automatismo e, conseguentemente, sostitutivo ad ogni effetto. A tali fini non verranno considerati i passaggi a Vice Capo Commesso ed a Capo Commesso;

g) il lavoratore che abbia usufruito dell'automatismo di cui agli artt.131, 133, CCNL 12 luglio 1973, ovvero di uno degli automatismi previsti dai contratti aziendali integrativi dello stesso CCNL 12 luglio 1973, sarà ammesso a fruire di uno solo degli automatismi previsti dal presente articolo. Il lavoratore che abbia usufruito, sulla base delle richiamate norme, di due automatismi, non usufruirà di nessuno degli automatismi previsti dal presente articolo;

h) presso le Aziende che con il contratto aziendale integrativo del CCNL 24 giugno 1970 hanno concesso analoghe corresponsioni (collegate all'anzianità e/o alle note di qualifica) sotto qualsiasi forma, dette corresponsioni sono considerate alla stregua dei benefici economici automatici che, pertanto, le assorbono fino a concorrenza;

i) i benefici economici automatici non competono in caso di promozione alla categoria impiegati, conservandosi l'eventuale differenza sotto forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari o di carriera;

l) i benefici economici automatici non sono cumulabili con eventuali automatismi di carriera o economici aziendalmente esistenti;

m) nelle Aziende presso le quali l'ordinamento organico del personale subalterno è articolato in un numero di gradi superiori a quattro, si applicano i benefici automatici (di carriera e/o economici) già definiti in forza delle disposizioni previste dai contratti integrativi aziendali in atto alla data del 31 dicembre 1975, anche per quanto riguarda l'identificazione dei gradi cui competono.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali non sia stata esercitata la revoca dell'opzione di cui all'art. 12 CCNL 16 gennaio 1991.

In ogni caso, fermo quanto previsto alle lettere d), e), f), e g) del presente articolo, l'inquadramento di cui al primo comma della norma transitoria in calce all'art.6 del CCNL 6 maggio 1980 viene considerato alla stregua di un beneficio automatico.

Per il personale subalterno assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.

Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quelli previsti dal 1° comma lett. a) e b), questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l'attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell'importo previsto dal 1° comma lett. b).

Presso le Aziende ove, per il personale subalterno, siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste dall'art. 10 per il personale assunto successivamente alla data di stipula del presente CCNL.

Le normative in materia contenute nei contratti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 16 gennaio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.

Resta fermo che, a tale titolo, non dovranno derivare nell'arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende.

Art. 13

Categoria ausiliari

Appartengono alla categoria del personale ausiliario gli operai specializzati, gli operai, le guardie diurne e notturne, il personale di fatica, il personale di pulizia.

Il personale utilizzato per mansioni di autista o portiere, se appartenente alla categoria ausiliari, sarà inquadrato, rispettivamente, fra gli operai e fra le guardie diurne e notturne.

Sono operai specializzati i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono su impianti od attrezzature operazioni di notevole delicatezza e difficoltà la cui esecuzione richiede capacità tecnico­pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e/o mediante esperienza di lavoro.

Nei contratti integrativi aziendali saranno accertate le mansioni che, in funzione di quanto stabilito dal precedente comma, danno diritto alla qualifica di operaio specializzato.

Sempre nei contratti integrativi aziendali potranno essere stabiliti per il personale con qualifica di operaio specializzato, specifici trattamenti economici e/o eventuali specifiche carriere nell'ambito della categoria degli ausiliari.

NOTA A VERBALE

Gli specifici trattamenti economici e/o le specifiche carriere di cui al quinto comma dell'art. 13 sono sostitutivi dei benefici economici previsti dall'art.14 ovvero dalle corrispondenti norme contenute nei contratti integrativi aziendali i quali, se già erogati, restano assorbiti fino a concorrenza dei predetti trattamenti, compresi quelli conseguenti alle anzidette specifiche carriere.

Per il lavoratore che, svolgendo le mansioni accertate nei contratti integrativi aziendali come proprie degli operai specializzati, sia inquadrato nella categoria del personale subalterno, è garantita l'eventuale differenza tra il trattamento economico percepito e quello attribuito all'operaio specializzato di corrispondente posizione, sotto forma di assegno ad personam assorbibile da successivi avanzamenti di carriera.

Art. 14

Automatismi economici - ausiliari

Fermo quanto previsto all'art.107, per il personale appartenente alla categoria ausiliari (esclusi gli operai specializzati) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:

a) dopo sette anni di appartenenza alla categoria, un assegno pari a £. 33.000 per 14 mensilità (£. 44.000 per gli operai) con decorrenza dal 1° gennaio 1995;

b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a £. 33.000 per 14 mensilità (£. 44.000 per gli operai) con decorrenza dal 1° gennaio 1995;

c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell'ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a "sufficiente". Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a "sufficiente".

Detti assegni non competono in caso di promozione alla categoria personale subalterno, conservandosi l'eventuale differenza sotto la forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari e di carriera, e comunque non sono cumulabili con i passaggi automatici alla categoria del personale subalterno, eventualmente già esistenti per contratto aziendale alla data del 31 dicembre 1972.

Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente articolo, si osserva inoltre la norma di cui alla lettera g) dell'art.4 del CCNL 12 luglio 1973.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art.118 del CCNL 22 luglio 1976.

In ogni caso, gli importi dei benefici economici automatici da corrispondere secondo le normative richiamate al comma che precede non potranno essere inferiori a quelli previsti dalla presente norma.

Per il personale ausiliario assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.

Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quelli previsti dal 1° comma lett. a) e b), questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l'attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell'importo previsto dal 1° comma lett. b).

Presso le Aziende ove per il personale ausiliario siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste dall'art. 10 per il personale assunto successivamente alla data di stipula del presente CCNL.

Le normative in materia contenute nei contratti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 16 gennaio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.

Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende.


Art. 15

Mansioni - fungibilità

Il personale appartenente ai gradi tra i quali, nell'ambito rispettivamente della categoria impiegati e di quella del personale subalterno, esiste progressione automatica di carriera, può svolgere indifferentemente le mansioni già di competenza dei gradi stessi.

Anche per il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL continua a trovare applicazione il principio di fungibilità delle mansioni di cui al precedente comma tra i gradi per i quali, nell'ambito rispettivamente della categoria impiegatizia e di quella del personale subalterno, esiste progressione automatica di carriera o economica, secondo le normative del presente CCNL ovvero in base a normative contenute nei contratti integrativi aziendali volte a prevedere ulteriori benefici.



Art. 16

Innovazioni tecnologiche - nuovi inquadramenti

In caso di innovazioni tecnologiche, che comportino l'esercizio di mansioni per le quali non si rende possibile un preciso inquadramento del personale interessato sulla base delle norme portate dagli artt. 9, 11 e 13, le questioni relative potranno essere definite in sede aziendale, anche in vigenza dei contratti integrativi.

Art. 17

Inquadramenti - esclusioni

Le disposizioni di cui agli artt. 9, eccezion fatta per quelle di cui al secondo comma, 10, 11, 12, 14, 15, 16, non si applicano nelle Aziende le quali, alla data del 31 dicembre 1975, applicavano contratti integrativi aziendali prevedenti criteri di anzianità, congiunta a qualifiche di merito, per i passaggi nell'ambito della categoria del personale impiegatizio, del personale subalterno, e/o del personale ausiliario. Tali criteri non sono modificabili e continueranno ad essere applicati in forza di quanto derivante dalle opzioni esercitate (a sensi degli artt. 10, 12 e 14).

Presso le Aziende di cui al precedente comma, nell'ambito dei gradi del personale impiegatizio e/o subalterno e dei gradi o qualifiche del personale ausiliario per i quali restano operanti i passaggi automatici, possono essere svolte indifferentemente le mansioni già di competenza dei gradi o qualifiche stessi.

Art. 18

Avanzamenti automatici di carriera e benefici economici - computo delle anzianità utili

Ai fini degli avanzamenti automatici di carriera e dei benefici economici per automatismo, nonchè dell'assegno di anzianità di cui al secondo comma dell'art.10 rimangono stabiliti i seguenti criteri:

a) dal computo dell'anzianità vanno esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria salvo quelli per i quali viene corrisposto integralmente il normale trattamento economico;

b) nell'anzianità saranno considerati, fermo quanto stabilito alla precedente lettera a), anche i periodi di servizio prestati presso Aziende assorbite dall'Azienda, sempre che il precedente rapporto di lavoro fosse stato sottoposto alla disciplina del presente CCNL ed il rapporto stesso, all'atto dell'assorbimento, non sia stato risolto e liquidato.

Sarà altresì considerato il periodo di servizio prestato presso precedenti Aziende, in caso di fusione con l'Azienda, sempre che il relativo servizio fosse stato disciplinato dal presente CCNL.

Art. 19

Modalità di reclutamento

E' in facoltà dell'Azienda stabilire se l'assunzione del personale indicato ai nn.1 e 2 dell'art.2, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo art.20, debba avvenire mediante concorso interno per titoli e/o esami, ovvero con criteri selettivi aziendalmente stabiliti.

Spetta all'Azienda di fissare di volta in volta le condizioni e le modalità dei concorsi interni, di nominare i componenti delle Commissioni esaminatrici e di stabilire i criteri di assunzione di cui al 1° comma. Lo schema del bando di concorso interno verrà preventivamente portato a conoscenza delle rappresentanze sindacali del personale dell'Azienda come pure verranno di volta in volta portati a preventiva conoscenza delle OO.SS., per le loro eventuali osservazioni, i predetti criteri di assunzione di cui al primo comma.

Nei contratti integrativi aziendali saranno previste modalità e norme per l'intervento di rappresentanti (massimo tre) del personale dell'Azienda ai lavori delle predette commissioni, nonchè nelle eventuali procedure poste in essere in applicazione dei criteri individuati al 1° comma.

Nelle assunzioni dall'esterno di personale al grado iniziale della categoria impiegati effettuate a sensi del primo comma, sarà data la preferenza, a parità di merito, al personale in servizio. Per la copertura di posti nei gradi iniziali della categoria impiegati e della categoria del personale subalterno, potranno essere stabilite, nei contratti integrativi aziendali, norme preferenziali a favore del personale in servizio.

Del numero di dipendenti tempo per tempo assunti e della loro specifica destinazione (ad esempio, dipendenza o servizio) verrà data tempestiva informazione, con riferimento alle categorie e gradi di appartenenza, alle Segreterie degli Organi di coordinamento delle RSA ovvero, in mancanza, alle RSA interessate costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Le Aziende, sulla base delle esigenze di personale, provvederanno a favorire il passaggio al grado superiore rispetto a quello meno elevato della categoria impiegatizia, del personale subalterno ed ausiliario in possesso del diploma di maturità tecnica e commerciale (concorsi interni per titoli ed esami). E ciò semprechè il passaggio del suddetto personale alla categoria impiegatizia non sia già previsto nei contratti integrativi aziendali in vigore al 31 dicembre 1975.

Nel caso di passaggio del personale ausiliario e subalterno alla categoria impiegati, l'Azienda provvederà ad un opportuno addestramento degli interessati per un periodo non inferiore a due settimane, da svolgersi durante il normale orario di lavoro.

Qualora detto passaggio riguardi contemporaneamente un congruo numero di lavoratori, tale addestramento sarà effettuato mediante appositi corsi di inserimento.

IMPEGNO DELLE PARTI

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1995 per valutare la normativa di cui al presente articolo anche alla luce dell'evoluzione della legislazione in materia di collocamento.


RACCOMANDAZIONE

L'ACRI raccomanda che, ove possibile, i concorsi interni di cui al comma sesto vengano svolti con cadenza non superiore al biennio.


NOTA A VERBALE

Presso le Aziende dove la partecipazione di rappresentanti alle procedure di cui al 3° comma del presente articolo sia stata prevista come "membri effettivi", si darà luogo ad incontri aziendali per l'esame delle problematiche relative.

Art. 19 bis

L. 223/91 - Art. 25 - Riserva

In attuazione di quanto previsto dal 1° e 5° comma dell'art. 25 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e successive modifiche e/o integrazioni le Parti stipulanti convengono che, ai fini della copertura della riserva percentuale ivi prevista, si farà preferibilmente ricorso agli iscritti nelle "liste regionali" dei lavoratori in mobilità di cui all'art. 6, primo comma, della medesima legge i quali non fruiscano delle integrazioni salariali e dei trattamenti di disoccupazione, con particolare riferimento a coloro i quali, provenendo da Aziende del settore creditizio e finanziario, siano in possesso delle professionalità richieste per l'inquadramento in una delle categorie contrattualmente previste, avendo anche presente la disponibilità al trasferimento sul territorio e ad una mansione eventualmente diversa da quella originaria.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 25 della medesima legge, le Parti stipulanti convengono che tra le assunzioni sulle quali calcolare l'aliquota ivi prevista, vanno escluse quelle concernenti:

a) il 25% dei lavoratori appartenenti al grado immediatamente superiore a quello minimo della categoria impiegati, che siano addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni a diretto contatto con il pubblico;

b) i lavoratori da adibire a mansioni di guardiania diurna e notturna.

Art. 20

Modalità di reclutamento - eccezioni

Le assunzioni del personale di cui all'art.2, punti 1 e 2, potranno avvenire senza tener conto di quanto previsto dall'art.19, primo comma, anche nei gradi superiori a quello iniziale della categoria per:

- limitate aliquote di personale al quale si richieda elevato livello di preparazione in relazione al titolo di studio richiesto (votazione massima conseguita, votazione conseguita unitamente a specializzazioni acquisite tramite stages e/o interventi formativi post diploma);

- limitate unità di personale da assegnare a dipendenze, comunque denominate, di nuova apertura o esistenti fuori della tradizionale area di operatività.

Inoltre, sussistendo, in tali casi i presupposti di cui all'art.100, secondo comma, e qualora specifiche esigenze di servizio lo richiedano, le assunzioni con le modalità stabilite al comma che precede potranno avvenire anche per l'impiego di personale in qualità di:

- stimatori dei servizi del pegno;

- analisti, programmatori, sistemisti, operatori in possesso di significative e qualificate capacità professionali acquisite per il tramite di precedenti esperienze lavorative almeno biennali;

- grafici;

- pubblicisti;

- esperti nella comunicazione;

- addetti alla gestione e manutenzione di impianti ad avanzata tecnologia (ad es.: telecomunicazioni, sicurezza, gestione reti, ecc.);

- abilitati all'esercizio di professioni per le quali sia previsto il relativo Albo professionale, da adibire a servizi specialistici (ad es.: ingegneri, architetti, geometri, ecc.);

- promotori finanziari iscritti all'Albo per l'esercizio della relativa attività;

- in generale personale al quale si richiedano particolari specializzazioni e/o competenze non attinenti all'esercizio della funzione creditizia (quali, ad es., addetti ai presidi sanitari, bibliotecari, etc.) nonchè unità di personale al quale si richiedano particolari specializzazioni e/o competenze attinenti l'esercizio della funzione creditizia, acquisite per il tramite di precedenti esperienze lavorative almeno triennali.

Previa intesa con le OO.SS. aziendali, le Aziende potranno procedere all'assunzione di lavoratori in possesso di specializzazioni diverse da quelle sopra elencate.

Delle assunzioni da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, sarà tempestivamente data una informativa preventiva alle OO.SS. aziendali.

Art. 21

Documenti per l'assunzione

Per l'assunzione, gli aspiranti devono produrre, a richiesta, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificati dei carichi pendenti;

f) certificati degli studi compiuti;

g) certificato di servizio eventualmente prestato presso altri enti o Aziende;

h) libretto di lavoro, per chi vi sia tenuto;

i) documento ufficiale, per il personale maschile, comprovante la posizione rispetto al servizio militare;

l) stato di famiglia;

m) ogni altro documento che l'Azienda ritenga necessario.


Art. 22

Idoneità per l'assunzione

1° COMMA ABROGATO

2° COMMA ABROGATO

L'assunzione è subordinata all'accertamento della idoneità fisica del lavoratore.

Art. 23

Assunzioni - vincolo di parentela e affinità

L'assunzione in servizio che non venga effettuata per selezione a seguito di criteri aziendalmente stabiliti secondo quanto previsto dall'art.19 del presente CCNL è subordinata all'inesistenza di vincoli di matrimonio e di vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado compreso con elementi dell'Azienda.

Il matrimonio o qualsiasi rapporto di parentela o affinità fra dipendenti della stessa Azienda dovrà essere portato a conoscenza dell'Azienda stessa.

Art. 24

Gradimento degli stimatori coobbligati

Nelle Aziende presso le quali il servizio stima è disimpegnato con responsabilità solidale, l'assunzione degli "stimatori" è subordinata al gradimento degli "stimatori" coobbligati.

Art. 25

Personale tenuto a prestare cauzione

Il personale che abbia maneggio di denaro o di valori può essere chiamato a prestare cauzione la cui eventuale misura verrà indicata nei contratti integrativi aziendali.

L'importo della cauzione non può essere in ogni caso superiore ad un decimo ed un venticinquesimo della retribuzione annua lorda del grado di appartenenza del lavoratore al massimo dell'anzianità, per il personale rispettivamente appartenente alle categorie "Quadri", ed "Impiegati" da un lato, e "Personale subalterno", dall'altro.

In ogni caso il personale addetto alla stima, alla custodia ed al maneggio di valori dei servizi del pegno, è tenuto a prestare cauzione, la cui misura massima non può comunque eccedere il 20% della retribuzione annua come sopra calcolata.

Art. 26

Cauzione - segue

La cauzione deve essere prestata nel momento in cui il lavoratore assume l'incarico per il quale è stata richiesta.

Quando la cauzione venisse per qualunque motivo a trovarsi inferiore alla misura prescritta, dovrà essere integrata nel termine ­ non inferiore ad un mese ­ che sarà fissato dall'Azienda; il lavoratore che non provveda in tempo utile a tale integrazione decadrà dall'incarico per il quale sia stata richiesta la cauzione.

Il lavoratore ha diritto alla restituzione della cauzione quando cessi dall'incarico per il quale gli era stata richiesta. Tale restituzione non potrà essere differita oltre tre mesi dalla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui ha avuto termine l'incarico per il quale era stata chiesta la cauzione, semprechè, da parte dell'Azienda non esistano ragioni da far valere sulla cauzione medesima.

Per gli stimatori e il personale addetto alla custodia di pegni, lo svincolo della cauzione non potrà essere effettuato prima che siano trascorsi tredici mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 27

Banconote false

Il personale addetto ai servizi di cassa non risponderà di eventuali biglietti falsi del taglio di £.50.000, £. 100.000 o superiori la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature delle quali l'interessato non disponga e se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d'Italia.

Il medesimo personale risponderà di eventuali biglietti esteri falsi qualora la contraffazione sia accertabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Art. 28

Assunzione - modalità della comunicazione

L'assunzione deve essere comunicata all'interessato con lettera dalla quale risulti:

a) la data di assunzione;

b) la categoria ed il grado (per il personale ausiliario la qualifica) cui viene assegnato;

c) la durata del periodo di prova;

d) il trattamento economico iniziale.

Art. 29

Periodo di prova

Il periodo di prova ha la durata di 3 mesi di effettivo servizio trascorso il quale il lavoratore consegue la nomina in pianta stabile.

L'Azienda ha facoltà di subordinare la nomina in pianta stabile all'accertamento della idoneità fisica del lavoratore, accertamento che l'Azienda medesima farà eseguire con l'osservanza delle disposizioni di legge che regolano la materia.

La decorrenza del periodo di prova coincide con la data di assunzione. Tale periodo non potrà essere né protratto né rinnovato e sarà computato a tutti gli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio di pianta stabile.

Art. 30

Prova - segue

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva. Nel caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa del lavoratore, deve essere corrisposta la retribuzione fino al giorno delle effettiva cessazione dal servizio; nel caso invece di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'Azienda, deve essere corrisposta la retribuzione fino alla fine del mese in corso.

Art. 31

Personale con contratto a tempo determinato

Non è consentita l'assunzione a titolo di apprendistato, tirocinio o pratica bancaria.

L'Azienda ha facoltà di assumere in via straordinaria personale a tempo determinato nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e con applicazione della relativa disciplina.

Delle assunzioni effettuate a' sensi del presente articolo, sarà data preventiva segnalazione dettagliata alle segreterie degli organi di coordinamento delle R.S.A. ovvero, in mancanza, alle R.S.A. interessate costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Il personale straordinario è escluso dall'applicazione del presente contratto e nei suoi confronti si osservano le disposizioni stabilite dal RDL 13 novembre 1924, n.1825 e successive aggiunte e modificazioni.

Fanno eccezione i criteri di inquadramento e il trattamento per ferie, chiamata alle armi per obblighi di leva, missioni, orario di lavoro e lavoro straordinario, diritti e doveri, per i quali si applicheranno le norme del presente CCNL.

Il personale di cui al presente articolo deve essere assunto specificando nella lettera di assunzione, tra l'altro, la categoria e il grado di appartenenza ed il trattamento economico, il quale dovrà essere pari a quello fissato per il personale, assunto in via normale, della stessa categoria e grado all'inizio della carriera.

Al personale di cui al presente articolo potrà essere erogata, in proporzione al servizio prestato, una somma ragguagliata alla misura minima prevista dai contratti integrativi aziendali in materia di premio di rendimento e secondo le condizioni dai medesimi stabilite.

CAPITOLO III

DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE

Art. 32

Doveri del personale

Il lavoratore ha il dovere di dare all'Azienda una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive e le istruzioni impartite dai suoi superiori e le norme del presente Contratto. Gli è fatto divieto di comunicare notizie di ufficio e di svolgere attività o tenere condotta contraria agli interessi dell'Azienda o comunque incompatibili con i doveri di ufficio.

L'Azienda deve porre il lavoratore in condizione di conoscere le procedure di lavoro predisposte dall'Azienda con riferimento specifico alle mansioni che il lavoratore stesso è, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante l'addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto.

Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l'orario di lavoro (con esclusione dell'orario di sportello) mediante apposite riunioni nell'ambito dei servizi o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono.

Art. 33

Residenza e domicilio - obbligo di comunicazione

Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'Azienda la propria residenza ed il proprio domicilio e gli eventuali mutamenti.

Art. 34

Impieghi e incarichi - incompatibilità

Il personale non può coprire altri impieghi senza il consenso scritto dell'Azienda od accettare incarichi ­ anche se gratuiti ­ provatamente incompatibili con gli interessi dell'Azienda stessa o con i doveri del suo ufficio.

In particolare, al personale è vietato di accettare nomine o incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di dipendente di Azienda di credito.

NOTA A VERBALE

Il divieto di cui al secondo comma del presente articolo non riguarda la partecipazione alle Commissioni Tributarie.

Art. 35

Cariche pubbliche e sindacali

Il lavoratore può rivestire ad espletare:

a) cariche pubbliche elettive o di nomina secondo le norme e le condizioni di legge;

b) cariche in Organizzazioni Sindacali del settore del credito o in rappresentanza del settore medesimo.

L'adesione del lavoratore ad Organizzazione Sindacale non costituisce elemento a danno o a vantaggio, ad alcun effetto del rapporto di lavoro.

Art. 36

Assenze - dovere di avviso

Il lavoratore non può allontanarsi arbitrariamente dal servizio e, se costretto ad assentarsi o a rimanere assente dall'Azienda per malattia o per causa di forza maggiore, deve darne avviso al proprio superiore diretto con la massima possibile sollecitudine.

Art. 37

Permanenza nei locali dell'Azienda - limiti

E' fatto divieto al personale di intrattenersi nei locali dell'Azienda fuori dell'orario di lavoro, eccezione fatta per le prestazioni di lavoro straordinario rientranti nella disciplina prevista dagli articoli 67 e seguenti e per le riunioni di assemblea secondo quanto stabilito nella separata Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali o per altri motivi, previsti da detta Convenzione, preventivamente concordati con l'Azienda.

RACCOMANDAZIONE

A richiesta delle OO.SS. dei lavoratori l'ACRI raccomanda alle Aziende di aderire alle richieste ­ comportanti la possibilità per il personale di trattenersi nei locali dell'Azienda fuori dell'orario di lavoro, per motivi previsti dalla sopra citata Convenzione ­ nei limiti consentiti dalle esigenze di custodia e di sicurezza dei locali e degli impianti.

Art. 38

Personale addetto all'estrazione di valori

Il personale, la presenza del quale sia necessaria per la estrazione di valori, in caso di assenza o impedimento deve garantire la consegna delle chiavi necessarie per l'estrazione dei valori.

Art. 39

Capo servizio, ufficio o dipendenza - responsabilità

Il capo del servizio o dell'ufficio o della dipendenza, o chi ne fa le veci, è responsabile della disciplina e del regolare svolgimento delle operazioni compiute nel servizio, ufficio o dipendenza cui è preposto.

Art. 40

Mansioni superiori

Il personale deve adempiere alle mansioni che sono di pertinenza della categoria cui appartiene; esso è però tenuto a coadiuvarsi e supplirsi nelle varie incombenze a seconda delle esigenze di servizio e delle conseguenti disposizioni dell'Azienda purchè le prestazioni, anche se in ufficio diverso da quello di appartenenza, restino sempre di pertinenza della categoria assegnatagli contrattualmente.

Il lavoratore può essere temporaneamente adibito anche a mansioni inerenti ad un posto superiore per vacanza del posto stesso o per assenza del titolare. In tali casi, al lavoratore spetta una indennità temporanea pari alla differenza fra la retribuzione percepita e quella che percepirebbe se promosso al grado minimo pertinente al posto superiore. Superati i tre mesi ­ comunque distribuiti nel corso di un semestre, purchè vi siano almeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo ­ il lavoratore, qualora il posto sia vacante (esclusi, quindi, i casi di sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto) ha diritto alla promozione al predetto grado con decorrenza dall'inizio del quarto mese.

Art. 41

Categoria, grado, qualifica - modificazioni

L'Azienda dovrà comunicare, per iscritto, al lavoratore ogni modificazione di categoria, grado o qualifica.

Art. 42

Responsabilità del dipendente

Il lavoratore è responsabile, a' sensi di legge, delle perdite e dei danni dolosamente o colposamente recati all'Azienda.

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 della l. n.190 del 13 maggio 1985, le Aziende terranno a proprio carico l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri e degli altri lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo.


Art. 43

Divieto di cottimo

E' esclusa la retribuzione del lavoro sulla base di sistemi di misurazione a tempo.

Alle macchine per registrazioni contabili deve essere di preferenza adibito personale meno anziano di età.

CAPITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO


Art. 44

Retribuzione

Per retribuzione si intende:

a) la paga base (stipendio o salario) e gli scatti di anzianità (aumenti periodici);

b) l'indennità di carica;

c) i compensi percentuali;

d) la gratifica natalizia;

e) la quattordicesima mensilità;

f) ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato che non abbia natura di rimborso spese, esclusi le indennità di rischio, il concorso spese tranviarie e gli assegni familiari.

La retribuzione è pagata in via mensile posticipata non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, a mezzo di ruoli o buste­paga o documenti equipollenti dai quali devono chiaramente risultare gli elementi che la costituiscono nonchè le trattenute di legge e contrattuali ed il titolo per il quale esse sono state effettuate.

Ai fini del calcolo del Trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982 n.297 sono considerati utili l'eventuale concorso spese tranviarie e le indennità di rischio.

Restano invece esclusi dal computo del trattamento di fine rapporto quei particolari trattamenti che risultassero aziendalmente stabiliti per il personale in servizio presso sedi, filiali o uffici situati all'estero.

Art. 45

Concorso spese tranviarie

Al personale utilizzato in centri con popolazione superiore a 200.000 abitanti viene corrisposto un concorso spese tranviarie nella misura stabilita nell'Accordo economico nazionale.


NOTA A VERBALE

A tutti i fini del presente contratto, si farà riferimento, per la identificazione della popolazione, ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell'Azienda Centrale di Statistica, relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 46

Decorrenza retribuzione

Gli stipendi o i salari, gli aumenti, le indennità di qualsiasi natura ed i compensi di carattere continuativo per ogni categoria, grado o qualifica, a norma delle tabelle organiche, decorrono dal giorno stesso in cui il lavoratore entra in servizio od assume l'incarico e la funzione a cui quello stipendio o salario, quegli aumenti, quelle indennità e quei compensi vanno uniti.

Art. 47

Maggiorazioni per laurea e iscrizione ad albi professionali

Al personale al quale l'Azienda abbia chiesto come titolo di studio una o più lauree conseguite in una Università o in un Azienda equiparata, dovrà essere garantita una maggiorazione non inferiore al 10% della retribuzione fissata per il restante personale di uguale anzianità e di pari categoria, grado e classe.

Quando l'Azienda abbia chiesto, oltre la laurea, l'iscrizione agli "albi" per l'esercizio professionale, la maggiorazione di cui sopra non potrà essere inferiore al 15%.

In sede di stipulazione dei contratti integrativi aziendali le parti possono convenire di sostituire con altri equivalenti i benefici garantiti al personale interessato dal primo e secondo comma del presente articolo, nonchè dall'art.92 terzo e quinto comma.

Art. 48

Scatti di anzianità - periodo di prova

Il periodo di servizio di cui al primo comma dell'art.29, seguito da conferma, viene computato agli effetti del primo scatto di anzianità.

Le ripercussioni del riconoscimento di un periodo di anzianità convenzionale agli effetti degli scatti di anzianità di cui all'art.92 o dell'acceleramento dello scatto di anzianità previsto dall'art.99 lett. c) verranno determinate nei contratti integrativi aziendali.



Art. 49

Trattamento economico e contratti integrativi aziendali

Il trattamento economico è fissato nei contratti integrativi aziendali nell'ambito di quanto previsto dal presente contratto e dall'Accordo economico nazionale.

Art. 50

Gratifiche, natalizia e di bilancio

La gratifica natalizia da corrispondere entro il 20 dicembre sarà pari alla normale mensilità di retribuzione del mese di dicembre, costituita dagli emolumenti indicati alle lettere a), b), c) ed f) dell'art.44 escluse le indennità che vengono corrisposte per dodici mesi per accordi economici nazionali o aziendali; i compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso) mentre le diarie forfetizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.

Unitamente alla gratifica natalizia, verrà corrisposta la quattordicesima mensilità di importo pari alla grafica natalizia stessa.

Ai fini della determinazione delle suddette gratifica natalizia e quattordicesima mensilità, si terrà altresì conto dell'indennità ex scala mobile.

Al personale assunto o che sia cessato dal servizio nel corso dell'anno o che sia rimasto assente dal servizio durante l'anno la gratifica natalizia e la quattordicesima mensilità saranno ridotte in dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato durante l'anno, computandosi a favore del lavoratore come mese intero l'eventuale frazione di mese. A questi effetti le assenze per ferie, congedo matrimoniale, malattia, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi, nonchè i permessi retribuiti non sono considerate assenze dal servizio.

NOTA A VERBALE

Sono fatte salve le intese intervenute aziendalmente per effetto di quanto previsto dalla nota a verbale in calce all'art. 46 del CCNL 19 marzo 1987. ("Presso le Aziende ove fossero in vigore criteri di calcolo e/o di erogazione della gratifica di bilancio diversi da quelli previsti dall'art.34 del CCNL 22 luglio 1976, saranno aziendalmente definite con le OO.SS. le intese necessarie per il mantenimento dei suddetti diversi criteri nell'ambito della nuova strutturazione della retribuzione annua su 14 mensilità").


Art. 51

Indennità di rischio

Al personale incaricato dei servizi di cassa, che abbia maneggio di denaro o di valori o di custodia pegni, è dovuta una indennità di rischio nella misura che verrà fissata di intesa fra le parti stipulanti il presente CCNL.

Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previste misure diverse collegate a criteri diversi di erogazione rispetto a quello di cui sopra.

Detta indennità cessa col cessare dell'incarico e non compete per il periodo di assenza dal servizio effettivo superiore al mese, escluse le ferie.

Ai centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio compete una indennità di mansione nella misura e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPITOLO V

ORARIO DI LAVORO ­ LAVORO STRAORDINARIO FERIE E LICENZE


Art. 52

Orario di lavoro e ripartizione settimanale

L'orario di lavoro è stabilito in 37 ore e 30 minuti settimanali per le categorie dei quadri, degli impiegati, dei subalterni e degli ausiliari, distribuito in cinque giorni, dal lunedì al venerdì.

A far tempo dall'anno 1996, vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al comma precedente due giornate lavorative da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile nel limite minimo di 1 ora.

L'orario settimanale è ripartito dal martedì al sabato:

a) per il personale che presta servizio sulle piazze nelle quali, in coincidenza con fiere e mercati, sarà stabilito di tenere aperti gli sportelli nella giornata di sabato. L'elenco allegato al contratto (allegato A), concernente l'indicazione delle predette piazze, è suscettibile di variazioni (in aggiunta o in diminuizione) in dipendenza di eventuali modificazioni della situazione attualmente considerata. L'ACRI si impegna a segnalare alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori ogni variazione che dovesse intervenire al riguardo;

b) per il personale addetto ai servizi di pulizia, di manutenzione, nonchè per quello addetto alla guida delle autovetture limitatamente a taluni elementi;

c) per il personale per il quale esigenze tecniche particolari rendono necessaria la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dal martedì al sabato. Tale norma riguarda il personale necessario per il funzionamento dei centri meccanografici e/o elettronici ed un numero modesto di dipendenti addetti ad alcuni determinati uffici. Per questo personale le parti potranno incontrarsi per stabilire, laddove necessario, i limiti della suddetta deroga.

Previa intesa con le OO.SS. aziendali, potrà, altresì, essere ripartito dal martedì al sabato anche l'orario settimanale di lavoro del personale addetto agli sportelli cambio.

L'orario settimanale di lavoro può tuttavia essere distribuito su sei giorni:

­ per il personale addetto agli stands presso manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi);

­ per il personale addetto agli sportelli presso mercati (ortofrutticoli, ittici, ecc.), uffici pubblici, manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi), sportelli cambio, posti di confine o posti doganali, stazioni marittime, aeree ed autostradali, ovvero dei centri dove, per autorizzazione dell'Autorità competente, vige un particolare regime di orario (mercati in giorno di domenica);

­ per il personale subalterno con mansioni di portiere o addetto ai servizi di vigilanza e custodia nei casi previsti dagli artt.131 e 132, nonchè per il personale ausiliario che svolge le stesse mansioni;

­ per il personale necessario per il funzionamento dei Servizi di Tesoreria effettuati per conto di enti locali.

NOTE A VERBALE

1) Le parti considerano la ripartizione dell'orario di lavoro in cinque giorni più favorevole, per il personale regolato dal presente Contratto, di quella in atto in base alle disposizioni portate dalla Convenzione 14 ottobre 1953 aggiuntiva e modificativa al CCNL 28 febbraio 1941 e ne dichiarano l'incompatibilità e la non cumulabilità con ogni altra diversa disciplina legale e contrattuale della materia.

2) L'ACRI conferma che l'adozione della settimana su cinque giorni nei termini di cui al presente contratto resta comunque condizionata alla sua attuazione in tutti i settori delle Aziende di credito.

3) La previsione di cui al quarto alinea del quinto comma continuerà a trovare applicazione alle situazioni in essere alla data di stipula del presente CCNL e secondo i criteri e con le modalità aziendalmente in atto alla stessa data.

Art. 53

Orario di lavoro e ripartizione settimanale - segue

L'orario settimanale di lavoro può essere altresì distribuito su 6 giorni, ovvero dal martedì al sabato ovvero, infine, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, per una limitata aliquota degli addetti ad attività di promozione e consulenza.

Al personale che, su specifico incarico, svolge attività di promozione e consulenza al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato) spetta, con decorrenza 1° gennaio 1995, un compenso di £. 33.000 per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. Tale compenso non è cumulabile con eventuali indennità di turno.

Nelle ipotesi di cui sopra l'Azienda fornirà alle OO.SS. aziendali, nel corso di un apposito incontro, una informativa concernente le piazze ed il personale interessato alle attività medesime: le parti, ove necessario, potranno stabilire i limiti delle aliquote di personale interessato e le relative modalità di adibizione. Tale procedura ha la durata di 15 giorni al termine dei quali l'Azienda può rendere operativa la propria decisione.


Art. 54

Turnazioni

In relazione alle esigenze dei sistemi di controllo centralizzato ­ a vari livelli ­ dei servizi di sicurezza, nonchè alle esigenze dei presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali Bancomat, gestione di sportelli automatici, P.O.S.), previa intesa con le OO.SS. aziendali, l'orario di lavoro degli addetti può essere distribuito nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nell'intero arco delle 24 ore.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del precedente art.52, l'orario settimanale di lavoro per il personale (escluse le guardie diurne e notturne) utilizzato in turni giornalieri a carattere continuativo è stabilito, a far tempo dal 1° febbraio 1987, in 37 ore e 5 minuti (37 ore per l'ipotesi di distribuzione su sei giorni dell'orario settimanale).

Al personale il cui orario di lavoro si svolga in turni giornalieri secondo le previsioni di cui al presente articolo, ove ­ in base alle mansioni svolte ­ trattisi di quadri, impiegati, commessi o personale operaio, spettano, con decorrenza 1° gennaio 1995, £. 7.700 per ciascun giorno in cui effettua i turni stessi.

L'ora di inizio dei turni del personale di cui al primo comma del presente articolo ­ ed ogni eventuale successiva variazione in materia ­ viene comunicata dalla Direzione dell'Azienda alle rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Al personale con le qualifiche di cui al terzo comma adibito ai turni notturni spetta, con decorrenza 1° gennaio 1995, un compenso di £.55.000 per ciascun turno. Tale compenso viene corrisposto integralmente qualora il turno notturno sia effettuato in orario intercorrente tra le ore 22 e le ore 6 e viene proporzionalmente ridotto qualora l'orario previsto risulti solo parzialmente rientrante nell'ambito dei termini orari predetti. Il compenso in parola verrà comunque erogato nella misura integrale qualora la fine o l'inizio del turno siano fissati per un orario compreso tra le ore 24 e le ore 6.

Il compenso di cui al comma precedente assorbe fino a concorrenza l'altro compenso di cui al terzo comma del presente articolo.

Il compenso per il turno notturno assorbe fino a concorrenza i compensi o assegni che fossero aziendalmente corrisposti allo stesso titolo alla data di stipulazione del presente contratto.

Il personale addetto ai servizi di cui sopra può assentarsi dalla propria residenza previa segnalazione alla Direzione, fornendo indicazioni per la sua reperibilità.

Può altresì, essere distribuito in turni giornalieri (compresi fra le ore 6 e le ore 22) l'orario di lavoro per gli:

­ operatori in cambio e borsa esteri;

­ addetti a calcolatori periferici e concentratori di rete (esclusi i terminali intelligenti);

­ elementi che ­ pur non appartenendo al personale ausiliario ­ siano utilizzati per la guida di auto­motoveicoli.

L'ora di inizio dei turni del personale di cui al nono comma (ed ogni eventuale successiva variazione in materia) viene comunicata alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

L'eventuale effettuazione da parte dell'Azienda di ulteriori distribuzioni in turni giornalieri dell'orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti dal nono comma del presente articolo potrà realizzarsi solo previe intese fra l'Azienda stessa e le rappresentanze aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

In turni giornalieri potrà altresì essere utilizzato il personale addetto ad attività di promozione e/o di consulenza nei limiti e con le modalità stabiliti aziendalmente di intesa con le OO.SS..

L'obbligo di reperibilità di cui al presente articolo potrà essere esteso, con intesa aziendale, anche al personale addetto alla manutenzione, installazione, riparazione e ripristino di impianti di sicurezza, elettrici, di impianti termici e di condizionamento, nonchè ancora di altri impianti il cui funzionamento sia necessario al di fuori del normale orario di lavoro.

Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previsti particolari compensi per i lavoratori ai quali l'Azienda chieda, di volta in volta, la reperibilità, secondo le previsioni portate dal presente articolo.

NORMA TRANSITORIA

In occasione dell'avvio dei turni di cui al presente articolo la Direzione dell'Azienda segnalerà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui al quarto comma la consistenza numerica, ripartita per qualifiche, del personale di cui al terzo e nono comma.

Art. 55

Orario giornaliero di lavoro - inizio e termine

Per le categorie dei quadri, degli impiegati e dei subalterni l'orario giornaliero di lavoro è stabilito in ore 7,30.

L'inizio ed il termine dell'orario giornaliero di lavoro sono fissati dall'Azienda, per la Direzione Generale o Centrale, per i centri contabili (meccanografici o elettronici) e per singola filiale o dipendenza o comunque per singole unità operative, nei seguenti limiti, con l'intervallo di cui all'art.59:

­ inizio fra le ore 8,15 e le ore 8,30;

­ termine fra le ore 16,45 e le ore 17,00.

L'inizio dell'orario giornaliero di lavoro può essere eventualmente fissato tra le ore 8,00 e le ore 8,15 (e correlativamente il termine fra le ore 16,30 e le ore 16,45, solo previa intesa tra l'Azienda e le rappresentanze aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

Ferma la durata dell'orario giornaliero di lavoro di cui al primo comma, per il personale subalterno il limite di inizio dell'orario di lavoro può essere anticipato o posticipato di cinque minuti.

Ferma restando la durata dell'orario giornaliero di lavoro, l'orario stesso può essere distribuito diversamente da quanto previsto dal presente articolo nonchè dal successivo art.59, per il personale subalterno con mansioni di portiere o di addetto ai servizi di vigilanza o custodia previsto dall'art.131, nonchè per il personale che, pur essendo inquadrato tra i subalterni, sia addetto a mansioni di autista.

Per il personale ausiliario, la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro viene determinata dalla Direzione dell'Azienda, in rapporto alle esigenze di servizio, tenendo conto, di norma, dei criteri adottati per il restante personale. Per particolari servizi, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, l'orario giornaliero può essere suddiviso in tre periodi, nel qual caso spetterà il rimborso delle spese tranviarie per il terzo periodo.

Fatta eccezione per il personale di cui al comma successivo, fra la fine dell'ultimo periodo di lavoro e l'inizio del primo del giorno seguente dovranno intercorrere non meno di dodici ore.

Per i guardiani diurni e notturni con esclusiva mansione di guardia e per i fuochisti e gli autisti che compiono lavoro discontinuo, l'orario giornaliero non potrà superare le ore 10,30 ferma restando la durata settimanale di lavoro prevista dal primo comma dell'art.52.

Per il personale che, pur svolgendo mansioni di operaio specializzato, risulti già inquadrato, per effetto di norme aziendali, in categorie diverse da quella del personale ausiliario, ovvero sia destinatario del trattamento normativo proprio di altra categoria, potranno essere previste, nei contratti integrativi aziendali, eventuali deroghe al normale orario di lavoro proprio della categoria di appartenenza.

Il lavoro compiuto, nei limiti e con le modalità di legge, in giorno di domenica (o destinato al riposo settimanale in sostituzione della domenica) dà diritto a chi lo compie di usufruire del riposo compensativo in altro giorno lavorativo della successiva settimana e di percepire una maggiorazione del 25% sulla retribuzione oraria. Se tale lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Le prestazioni in giorno festivo infrasettimanale vengono retribuite con un compenso pari alla paga oraria, calcolata come all'art.70, maggiorata del 30%.

NOTA A VERBALE

Gli accordi di piazza stipulati nei casi di cui al secondo comma dell'art.49 CCNL 6 maggio 1980, potranno restare fermi in quanto compatibili con le esigenze di servizio che si dovessero determinare per effetto dell'applicazione delle nuove norme stabilite in materia di orario di lavoro dal presente articolo e di orario di sportello dal successivo art.58.

L'Azienda e le rappresentanze aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto hanno comunque la facoltà di darne disdetta in qualsiasi momento con un mese di preavviso.

Art. 56

Spostamenti di orario

In presenza di esigenze non occasionali che richiedono la esecuzione di prestazioni lavorative al di fuori degli orari di lavoro che possono essere fissati a sensi dell'art.55 l'Azienda potrà effettuare spostamenti di orario, nel limite di un'ora prima, oppure di un'ora dopo rispetto ai termini di entrata e di uscita determinati come sopra (ferma la durata dell'orario giornaliero di lavoro e dell'intervallo meridiano), oltre che per i lavori previsti all'art.54, nono comma e per quelli di cui all'art.55, quinto e sesto comma, per gli addetti a:

­ centralini;

­ apertura e spedizione corriere;

­ chiavi telegrafiche;

­ controllo e verifiche (ispettori e controllori);

­ telex;

­ specifica preparazione e/o ricetrasmissione dei messaggi swift;

­ terminali (salvo che per le operazioni di chiusura di cassa);

- centri servizi, centrali e periferici;

- uffici borsa.

nonchè per il personale subalterno addetto ai lavori di pulizia leggera.

Gli spostamenti di orario di cui al primo, terzo e sesto comma del presente articolo (esclusi, comunque, i turni di cui agli artt.54 e 65) potranno essere disposti dall'Azienda nel limite massimo del 10% del complesso dei Quadri, degli impiegati, subalterni ed ausiliari dipendenti dall'Azienda medesima e semprechè, nelle singole unità produttive, non si superino i seguenti limiti:

­ 15% dei lavoratori presso unità produttive con più di 500 dipendenti delle categorie di cui sopra;

­ 20% dei lavoratori presso unità produttive con personale compreso fra i 31 e i 500 dipendenti delle categorie di cui sopra;

­ 6 lavoratori per unità produttive fino a 30 dipendenti delle categorie di cui sopra.

L'Azienda potrà disporre i predetti spostamenti di orario di un'ora anche per le seguenti attività:

­ estero merci (limitatamente a specifiche attività);

­ uffici amministrativi dei servizi elettronici o meccanografici (escluso, comunque, che lo spostamento possa riguardare le generalità degli uffici medesimi);

­ perforatori;

­ portafogli assegni e vaglia.

Gli organismi sindacali (destinatari dell'informativa preventiva di cui all'art.141 del presente Contratto) laddove lo ritengano, hanno facoltà di formulare, congiuntamente fra loro, all'Azienda interessata ­ entro 20 giorni dall'informativa ­ osservazioni in merito agli spostamenti di orario decisi a' sensi del comma precedente.

Ove l'Azienda non ritenesse di accogliere dette osservazioni, si darà luogo ­ a richiesta degli organismi sindacali predetti, da formulare con lettera raccomandata A.R. all'ACRI e, per conoscenza all'Azienda ­ ad una riunione, entro 30 giorni dalla richiesta, presso la sede dell'ACRI stessa. In detta riunione l'argomento verrà esaminato da parte dell'ACRI e delle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali interessate, con la partecipazione dell'Azienda e degli Organismi sindacali in parola. Trascorso tale termine il provvedimento dell'Azienda diventa, comunque, operativo.

Gli spostamenti dell'orario di entrata e di uscita potranno, inoltre, essere ampliati dall'Azienda fino a due ore dopo i termini fissati a' sensi dell'art.55 per gli addetti ai centralini telefonici, telex, specifica preparazione e/o ricetrasmissione dei messaggi swift, spedizione, segreterie di Direzione Generale o Centrale, attività esterne promozionali e di produzione, cassa assegni o centri assegni.

L'eventuale effettuazione da parte dell'Azienda di ulteriori spostamenti di orario, al di là dei casi e dei limiti indicati ai precedenti comma del presente articolo, potrà attuarsi solo previa intesa tra l'Azienda stessa e le rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

In caso di spostamento eccedente la durata di un'ora, sarà corrisposta al lavoratore, con decorrenza 1° gennaio 1995, una indennità di £.6.600 per ciascun giorno in cui effettua tale spostamento.

Nell'effettuare gli spostamenti di orario di cui al presente articolo le Aziende terranno conto dell'eventuale richiesta­derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a "pendolarismo", a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari handicappati ­ del lavoratore interessato a:

a) non modificare il suo precedente orario di lavoro;

b) essere adibito alle prestazioni per le quali sono stati effettuati detti spostamenti di orario;

purchè ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e semprechè l'interessato sia riconosciuto idoneo e abbia la qualifica o il grado richiesti dal posto di lavoro resosi disponibile.

RACCOMANDAZIONE

L'ACRI raccomanda alle proprie associate di prendere, in esame, agli effetti dell'ultimo comma del presente articolo le richieste di quei lavoratori che si trovano in situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione.

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.

In relazione a quanto previsto dall'art.56, settimo comma, che precede, le OO.SS. interesseranno le proprie strutture aziendali, per rendere possibili intese per spostamenti di orario che siano connessi alle necessità nascenti dall'attuazione della previsione portata dall'art.58, secondo comma che consente, a far tempo dal 1° gennaio 1988, l'ampliamento dell'orario giornaliero di sportello a 6 ore e 30 minuti.

Art. 57

Orario giornaliero - flessibilità individuali

Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Azienda può accordare:

- al singolo lavoratore, su sua richiesta, di spostare in via non occasionale il proprio orario di entrata di 15 minuti rispetto a quello allo stesso applicabile, con correlativo spostamento dell'orario di uscita;

ovvero,

- ai lavoratori, con esclusione di quelli indicati all'alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell'ambito di 30 minuti;

- ai lavoratori a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell'orario di uscita.

Art. 57 bis

Volontariato - Flessibilità

Considerato il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le Aziende favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di cui alla sopra citata legge, nella fruizione - su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal contratto nazionale.


Art. 58

Orario di sportello settimanale e giornaliero

L'orario settimanale di sportello è pari a 35 ore e 30 minuti disponibili per l'Azienda.

L'orario di sportello non può iniziare prima delle ore 8,20, o ­ nei casi di cui al terzo comma dell'art. 55 ­ delle ore 8,05: la sua durata giornaliera non può essere inferiore alle 5 ore. E' in facoltà dell'Azienda di utilizzare il periodo eccedente le 5 ore come prosecuzione dell'orario di sportello della mattina e/o nel pomeriggio fino alle ore 16,30 (ore 18,00 nella giornata c.d. lunga).

Qualora ­ nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all'art.55 ­ l'orario di lavoro inizi prima delle ore 8,30, i termini di apertura e chiusura dell'eventuale sportello pomeridiano vengono correlativamente anticipati.

Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell'adibizione allo sportello dell'interessato deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti; fra il termine di tale adibizione e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 55 minuti (25 minuti nel caso di sportello di durata pari o superiore a 6 ore e 30 minuti).

Precisazioni circa la sussistenza delle condizioni tecnico-organizzative che consentano l'ampliamento dell'ulteriore mezz'ora di sportello saranno fornite dall'Azienda alle OO.SS. aziendali in apposito incontro.

La durata di adibizione individuale alla cassa non potrà essere superiore alle 6 ore giornaliere: in deroga al predetto limite, d'intesa fra l'Azienda e le OO.SS. aziendali, possono essere individuate le unità operative per le quali la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti giornalieri.

Gli organismi sindacali (destinatari della informativa di cui all'art.141 del presente contratto), laddove ritengano di formulare osservazioni in ordine ai riflessi che le variazioni (da 5 a 6 ore) dell'orario di sportello possono determinare sulla prestazione lavorativa degli addetti (ad es.: tempi necessari per le operazioni di chiusura) hanno facoltà di illustrarle congiuntamente nel corso di un incontro con l'Azienda da tenere entro 20 giorni dalla ricezione dell'informativa da parte dell'Azienda medesima.

Ove l'Azienda non ritenesse di accogliere dette osservazioni, si darà luogo, a richiesta congiunta degli Organismi sindacali predetti ­ da formulare entro i 5 giorni successivi all'incontro con lettera raccomandata A.R. all'ACRI e, per conoscenza, all'Azienda ­ ad una riunione la cui data verrà fissata dall'ACRI stessa presso la propria sede entro 30 giorni dalla richiesta.

In detta riunione l'argomento verrà esaminato da parte dell'ACRI e delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali interessate, con la partecipazione dell'Azienda e degli Organismi sindacali in parola.

Ove anche dalla riunione non emerga una diversa soluzione, il provvedimento dell'Azienda diventa comunque operativo.

La procedura di cui sopra si applica per la sola ipotesi di Istituti che non abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art.52 del CCNL 9 marzo 1983 (possibilità di ampliare lo sportello da 5 a 6 ore). Per l'ulteriore ipotesi di ampliamento (da 6 ore a 6 ore e 30 minuti) vale, infatti, quanto previsto al precedente quarto comma.

Delle 3 ore di sportello, aggiuntive rispetto alle 32 ore e 30 minuti previste dall'art.53 del CCNL 19 marzo 1987, almeno due sono utilizzate in una giornata (c.d. "lunga") ad esclusione del venerdì (o, comunque, l'ultima giornata lavorativa settimanale dell'unità operativa interessata) mentre l'eventuale residuo rispetto alle 3 ore stesse è utilizzato nelle rimanenti giornate.

Nelle sedi e agenzie nella quali non sia in forza personale sufficiente per effettuare gli spostamenti di orario di cui al comma che precede, non si effettua la giornata "lunga". In quelle sedi ed Agenzie può essere utilizzato, tuttavia, per ogni giornata lavorativa, il prolungamento di un quarto d'ora dell'apertura dello sportello.

L'utilizzo di 15 minuti giornalieri (o di altro periodo fino ad un'ora) di aumento dello sportello viene effettuato nell'ambito dei limiti attuali di durata e collocazione dell'orario giornaliero di lavoro di cui all'art.55.

La definizione dei nuovi orari di sportello riguardanti, la facoltà della singola Azienda di utilizzare il prolungamento di almeno 2 ore nella giornata lunga è oggetto di trattativa tra l'Azienda e le OO.SS. aziendali alle quali l'Azienda stessa espone il piano generale relativo agli sportelli presso i quali viene effettuato il prolungamento di almeno 2 ore in un giorno della settimana. Successivamente, l'Azienda ne informa le rispettive R.S.A. per gli aspetti di pertinenza della filiale: le rappresentanze sindacali aziendali potranno formulare nell'occasione proprie osservazioni in materia ai fini della suddetta trattativa.

La mancata conclusione della trattativa nei 15 giorni successivi alla predetta informativa alle R.S.A. non può impedire l'applicazione da parte dell'Azienda medesima del nuovo orario.

Nella giornata lunga di sportello l'Azienda può disporre spostamenti di orario anche superiore all'ora (con un massimo di due ore) in aggiunta ai quantitativi già consentiti dalle norme esistenti, nel limite di un ulteriore 20% del complesso dei quadri, impiegati, commessi ed ausiliari della unità produttiva interessata (altri 6 addetti per le unità con personale non superiore a 30 dipendenti delle categorie di cui sopra): queste possibilità nel loro complesso, vanno intese ­ ai fini della giornata lunga di sportello ­ senza limitazione qualitativa.

Presso le unità produttive di cui all'ultimo comma dell'art.2 della Convenzione 24 giugno 1970, dal complesso dei quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari si intendono esclusi quelli addetti agli uffici e servizi della Direzione Generale o centrale, agli uffici staccati ed al centro contabile (meccanografico o elettronico).

Ai lavoratori che nella giornata lunga di sportello, abbiano avuto, a questi stessi fini, uno spostamento di orario superiore all'ora (massimo 2), per essere addetti in tale giornata a compiti che comportino lo svolgimento della prestazione a diretto contatto con il pubblico e/o alle chiusure contabili, spetta, con decorrenza 1° gennaio 1995 ed in luogo della indennità pari a £.6.600 giornaliere prevista dall'art.56, una specifica indennità di £. 25.300 per ciascun giorno di effettuazione.

L'applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente ­ anzichè eccezionale ­ la prestazione di lavoro straordinario.

NOTE A VERBALE

1 ­ I criteri per l'adeguamento dell'indennità di rischio nei confronti del personale che venga adibito allo sportello per più di 5 ore sono stabiliti nella tabella contenente le misure dell'indennità di rischio allegata all'Accordo Economico nazionale.

2 ­ Le parti convengono che le condizioni oggettive per l'adibizione di 6 ore e 30 minuti giornalieri di cui al sesto comma del presente articolo si realizzano, a titolo di esempio, presso quelle unità operative ove sia addetto un unico cassiere.

Art. 59

Intervallo per la colazione

Il personale appartenente alle categorie dei quadri, degli impiegati e dei subalterni ­ tranne che nei giorni semifestivi ­ ha diritto ad un intervallo di un'ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo fra le ore 13,30 e le ore 14,30.

L'inizio dell'intervallo può essere protratto fino a 10 minuti dopo la chiusura dello sportello antimeridiano, con correlativo spostamento del termine dell'intervallo medesimo. La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a due ore, con intese a livello aziendale con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in quanto compatibili con la collocazione dell'orario di sportello.

Nei casi di cui all'art.56 nonchè laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio ­ in particolare quelle connesse all'orario di sportello ­ l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12 e non dopo le ore 14,40.

Nella ipotesi di cui al successivo art.60, previa intese a livello aziendale con le OO.SS. l'inizio dell'intervallo può essere protratto anche solo con riferimento a singole unità operative o a gruppi di lavoratori fino a 30 minuti dopo la chiusura dello sportello.

Art. 60

Spostamenti di orario di lavoro e/o sportello

Le disposizioni di cui agli artt. 55, 56, 58 e 59 vanno osservate anche nei confronti del personale utilizzato su cinque giorni alla settimana presso sportelli speciali distaccati ovvero presso servizi di ricevitoria, esattoria­tesoreria.

Tuttavia, nei casi appresso indicati è consentito lo spostamento dell'inizio e del termine dell'orario giornaliero di lavoro e/o di sportello:

a) mercati (ortofrutticoli, ittici, ecc.);

b) manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi);

c) posti di confine o doganali, stazioni marittime, aeree o autostradali e in genere presso gli sportelli cambio.

Nei casi in cui alla lettera b) e alla lettera c) nonchè nei casi dei servizi di cassa e tesoreria abbinati alla Ricevitoria Provinciale o alla Esattoria delle imposte dirette (per il solo periodo di riscossione delle rate di imposta), l'orario giornaliero di sportello può anche essere superiore ai limiti giornalieri di cui all'art.58.

Nel caso di sportelli destinati ad operare esclusivamente all'interno di complessi industriali, l'orario giornaliero di lavoro può essere anticipato o posticipato di mezz'ora, fermo che detto orario giornaliero non può iniziare prima delle ore 7.

Nei casi di cui al secondo comma, previa intesa con le OO.SS. aziendali, l'intervallo potrà essere adottato in relazione alle esigenze dello svolgimento delle attività per cui lo sportello opera.

Art. 60 bis

Sportelli turistici e sportelli situati presso strutture aperte al pubblico (ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini)

Le Parti stipulanti convengono sull'esigenza di adeguare la disciplina contrattuale alle mutate esigenze di presidio del territorio, alla necessità delle Aziende di fornire servizi più efficienti e più flessibili all'utenza e di favorire la più funzionale organizzazione del lavoro, nella responsabile valutazione delle garanzie individuali e collettive e per un equilibrato contemperamento delle esigenze dei lavoratori.

Tanto premesso le Parti medesime stabiliscono quanto segue:

A) Il numero degli sportelli cui si applicano le successive lettere B) e C) non può complessivamente eccedere l'8% di tutti gli sportelli dell'Azienda interessata operanti sul territorio nazionale ad orario intero (e cioè per almeno 5 giorni la settimana e 5 ore al giorno), con arrotondamento delle eventuali frazioni eccedenti lo 0,5 all'unità superiore e con un minimo di 1 sportello per le Aziende che ne abbiano almeno 5.

B) L'Azienda ha facoltà di procedere ad una diversa distribuzione dell'orario di lavoro e di sportello settimanale rispetto a quella dal lunedì al venerdì - oltreché nei casi già disciplinati dagli artt. 60 e 61 - per gli sportelli situati presso strutture aperte al pubblico (ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini).

Per dette nuove fattispecie la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro e di sportello potrà avvenire dal martedì al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina e dal lunedì al sabato, fermi restando la distribuzione dell'orario giornaliero ed i limiti individuali di cui agli artt. 60 e 61.

Detti nuovi provvedimenti potranno interessare, fermo quanto previsto alla lett. A), un massimo di dipendenti dell'Azienda che si determina moltiplicando per 5 il numero degli sportelli che si attivano.

L'Azienda che intenda adottare i provvedimenti di cui al comma precedente fisserà un apposito incontro con gli organismi sindacali di cui all'art.141, 2° comma, per verificare congiuntamente la rispondenza delle scelte aziendali alle fattispecie di cui al primo comma della presente lett. B) e per concordare le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato), nell'ambito di quelle di cui al secondo comma della presente lettera B), tenendo conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture.

C) I servizi di sportello nella giornata di sabato presso le unità operative situate in località turistiche potranno essere prestati alle condizioni seguenti:

- l'Azienda individuerà, informandone gli organismi sindacali di cui all'art. 141, 2° comma, le località prescelte. In tale occasione, a richiesta dei suddetti organismi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di "località turistica" della piazza o della zona ove l'Azienda intende attivare i servizi di sportello in discorso.

- L'Azienda potrà articolare l'orario di sportello in modo da utilizzare il quantitativo massimo di 35 ore e 30 minuti dal lunedì al sabato (non più di 4 ore di sportello nella giornata di sabato).

- L'utilizzo di lavoratori nella giornata di sabato può essere disposto dall'Azienda - articolando l'orario di lavoro degli interessati dal martedì al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina e dal lunedì al sabato e fermo quanto previsto alla lett. A) - nel limite massimo che si determina moltiplicando per 5 il numero degli sportelli che si attivano.

L'Azienda provvederà a predisporre al riguardo, se possibile, opportune turnazioni; comunque, l'utilizzo del singolo lavoratore nella giornata di sabato non potrà eccedere 12 volte all'anno.

Le Parti aziendali daranno luogo ad una valutazione congiunta in ordine alla tipologia dell'orario da adottare nell'ambito delle articolazioni di orario di cui al primo comma del presente alinea per concordarne le modalità applicative.

Trascorso un anno dall'adozione dei relativi provvedimenti, si darà luogo ad un incontro in sede aziendale per un riesame congiunto della situazione, sulla base delle esperienze nel frattempo acquisite.


NOTA A VERBALE

Le Parti stipulanti convengono che vada evitata, nell'ambito di ciascuna Azienda, la eccessiva concentrazione, nella medesima piazza, di servizi di sportello di cui alla presente lettera C) nella giornata di sabato.

Art. 60 ter

A far tempo dal 1° gennaio 1995, ai quadri, impiegati e commessi il cui orario settimanale di lavoro sia distribuito su sei giorni viene riconosciuto, per ogni settimana interessata da tale distribuzione, un permesso aggiuntivo di 40 minuti da fruire secondo le modalità dell'art. 52 con estensione a tutti i lavoratori cui si applica tale distribuzione di orario del compenso di cui all'art. 53, 2° comma, con salvaguardia, per la parte eccedente, delle più favorevoli situazioni normative ed economiche aziendalmente in atto.

Nell'applicare le flessibilità aggiuntive stabilite nell'art. 60bis le Aziende daranno la precedenza ai lavoratori che eventualmente lo richiedano, compatibilmente con le esigenze di servizio.

DICHIARAZIONE ACRI ALLE OO.SS.

Relativamente agli sportelli situati presso ipermercati, centri commerciali e grandi magazzini, si è convenuto tra le Parti stipulanti che sia possibile - nell'ipotesi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 61 - concordare in sede aziendale orari giornalieri di lavoro che prevedano limitazioni comunque non superiori a 15 minuti per ciascun giorno lavorativo della settimana.

Tali diverse soluzioni, naturalmente, saranno alternative a quanto complessivamente disposto nella norma che precede, primo comma e dovranno, comunque, risultare funzionali alle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture.

Art. 61

Orario di lavoro e di sportello ripartiti su sei giorni - limiti giornalieri

Per il personale di cui all'ultimo comma dell'art.52 viene comunque garantita una durata massima giornaliera dell'orario di lavoro di ore 6,15; l'orario di sportello non può giornalmente superare le 5 ore.

Nei soli casi di sportelli staccati presso posti di confine o doganali, stazioni marittime, aeree e autostradali nonchè nei casi di sportelli presso manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi) presso gli sportelli cambio e nei casi di servizi di cassa e tesoreria abbinati alla ricevitoria provinciale o alla esattoria delle imposte dirette (per il solo periodo di riscossione delle rate di imposta), l'orario giornaliero di sportello può anche essere superiore ai limiti giornalieri di cui all'art.58.


Art. 62

Deroghe agli orari - intese con le OO.SS.

Eventuali deroghe a quanto previsto dagli artt.52 quinto comma e 60, per gli sportelli speciali distaccati potranno essere ammesse, anche in vigenza del presente contratto, solo mediante accordo da stipularsi tra l'ACRI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

Art. 63

Giorni festivi e giorni semifestivi

Sono considerati giorni festivi quelli dichiarati tali dalle disposizioni di legge.

Sono considerati giorni semifestivi i seguenti: la ricorrenza del Santo Patrono di ogni località, la vigilia di Pasqua, la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale e il 31 dicembre.

Nei giorni semifestivi ­ fermi restando i termini di inizio dell'orario di lavoro e di sportello di cui agli articoli 55 e successivi ­ l'orario di lavoro non può superare le cinque ore.

Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare le 3 ore e 30 minuti.

Art. 64

Adibizione alle macchine contabili - limiti temporali

Il lavoratore addetto alle macchine contabili ­ escluse le comuni macchine calcolatrici ­ non può di regola essere adibito all'uso delle medesime per un periodo superiore a 2/3 dell'orario normale giornaliero. Durante il rimanente periodo il lavoratore non potrà essere adibito ad altri lavori a macchina.


CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto che, tra le "macchine contabili" di cui al presente articolo, non sono da ricomprendersi le macchine elettroniche, quali ad esempio, i terminali ed i mini­elaboratori.

Art. 65

Personale addetto ai CED - orari, indennità, inquadramenti

L'orario normale di lavoro per il personale addetto a centri meccanografici e/o elettronici è uguale a quello del restante personale dell'Azienda.

Mediante accordi con le OO.SS. aziendali, l'orario settimanale di lavoro per il personale addetto al CED potrà essere distribuito, anche con criteri diversi da quelli previsti dall'art.52, in modo tale da garantire la operatività del CED per l'intero arco della settimana.

L'orario di lavoro di una limitata aliquota del personale del CED addetto ad apparecchiature del CED stesso per le quali siano necessari cicli continui di lavorazione potrà essere peraltro distribuito nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nell'arco delle 24 ore.

A tale personale nonchè a quello addetto al funzionamento, manutenzione, ripristino delle stesse apparecchiature (hardware, software) del sistema di elaborazione dei dati viene esteso l'obbligo di reperibilità di cui all'art.54 ­ 8° comma ­ del presente contratto ed altresì i relativi compensi previsti dai contratti integrativi aziendali.

Prima di procedere alla eventuale attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto comma che precedono, le parti concorderanno, in sede aziendale, il trattamento economico, i limiti delle aliquote di personale interessato, il numero e l'ora di inizio dei turni, le modalità per la reperibilità nonchè, laddove necessario, il coordinamento con le precedenti normative aziendali eventualmente esistenti.

Mediante accordi con le OO.SS. aziendali la normativa di cui ai comma precedenti potrà essere estesa ad altre attività del CED.

Al personale addetto alle macchine perforatrici (escluso il caso di cui al successivo settimo comma) verrà assicurato un riposo di 30 minuti nella giornata, da ripartire in due periodi.

Ove sia necessario per esigenze tecniche, le Aziende sono autorizzate a derogare, nei confronti del personale addetto ai centri meccanografici e/o elettronici, alle disposizioni previste dall'art.59 in materia di intervallo per la colazione, con correlativo spostamento del termine dell'orario di lavoro.

In deroga a quanto previsto dall'art.52 l'orario di lavoro del personale dei centri non potrà superare le 35 ore e 35 minuti settimanali e le 7 ore e 10 minuti giornalieri (6 ore e 55 minuti il venerdì) quando il lavoro si svolga in un unico turno giornaliero. Salvo quanto previsto al comma successivo, è escluso dai turni il personale addetto al data entry.

Fermo quanto previsto dalla nota a verbale n.2 in calce al presente articolo, previa intesa con le OO.SS. aziendali potrà svolgersi in un unico turno giornaliero anche l'orario di lavoro del personale, in genere, del CED non addetto alle macchine ovvero addetto al data entry.

Al personale addetto alle macchine perforatrici il cui orario di lavoro si svolga in un unico turno giornaliero spetta una pausa di quindici minuti nella giornata.

Al personale addetto ai turni di cui al precedente comma spettano, con decorrenza 1° gennaio 1995, ove ­ in base alle mansioni svolte ­ trattisi di quadri, impiegati, subalterni o personale operaio, £.7.700 per ciascun giorno in cui effettua i turni stessi. Detto compenso è assorbito, fino a concorrenza, dall'altro previsto al comma successivo.

Per particolari esigenze tecniche e soltanto nel limite massimo individuale di 80 giorni l'anno, potranno essere effettuati turni notturni. Al personale adibito ai turni notturni spetta, con decorrenza 1° gennaio 1995, un compenso di £.55.000 per ciascun turno.

Tale compenso viene corrisposto integralmente qualora il turno notturno sia effettuato in orari intercorrenti tra le ore 22 e le ore 6 e viene proporzionalmente ridotto qualora l'orario previsto risulti solo parzialmente rientrante nell'ambito dei termini orari predetti. Il compenso in parola verrà comunque erogato nella misura integrale qualora la fine o l'inizio del turno siano fissati per un orario compreso tra le ore 24 e le ore 6.

Il compenso di cui sopra assorbe fino a concorrenza i compensi o assegni che fossero aziendalmente corrisposti, allo stesso titolo, alla data di stipulazione del presente contratto.

Il lavoratore dovrà fruire, tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente, di un intervallo di almeno 11 ore.

In base a quanto previsto dall'art.2, penultimo comma, nei contratti integrativi aziendali potranno essere indicati gradi minimi per il personale addetto a centri meccanografici e/o elettronici (esclusi i perforatori) e potranno essere previste norme per l'inquadramento di detto personale (sempre esclusi i perforatori) nelle categorie dell'organico aziendale.

Per il personale dei centri meccanografici e/o elettronici potranno, nei contratti integrativi aziendali, essere previste indennità di mansione. Potrà essere inoltre stabilita, in luogo di uno speciale inquadramento, la corresponsione di un particolare trattamento economico, sempre sotto forma di indennità.

NOTE A VERBALE

1) Il rapporto di lavoro del personale dei centri o reparti meccanografici e/o elettronici delle Aziende che gestiscono in concessione servizi di riscossione dei tributi, può essere regolato, per una parte del personale stesso dal presente Contratto e, per una parte, dal CCNL del personale dipendente dai suddetti servizi. Tale norma si applica nel caso in cui, presso il centro o reparto, si compia promiscuamente lavoro bancario e lavoro di riscossione dei tributi.

2) Può essere adibito ai turni anche il personale non addetto alle macchine, il cui lavoro sia strettamente necessario ovvero risulti realmente connesso al funzionamento dei centri o reparti meccanografici e/o elettronici.

3) Anche per il personale dei centri o reparti meccanografici e/o elettronici adibito ai turni, vale la norma dell'art.63 relativa alla durata dell'orario di lavoro nei giorni semifestivi.

4) Le deroghe previste all'ottavo comma del presente articolo saranno concordate con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

5) Le disposizioni concernenti il riposo di 30 minuti nella giornata e l'eventuale adozione di turni unici di lavoro si applicano anche al personale addetto, al di fuori dei centri meccanografici o elettronici, a macchine che svolgono funzioni analoghe alle perforatrici (ad es. macchine "inforex") purchè non collegate al servizio di sportello e non comprese fra quelle di cui all'art.64.

CHIARIMENTO A VERBALE

Ai fini del raggiungimento del limite individuale di 80 giorni previsto dal decimo comma del presente articolo, si terrà conto dei soli turni notturni per i quali venga erogata la integrale misura del compenso previsto per detti turni.



RACCOMANDAZIONE

L'ACRI rivolge alle Aziende associate una raccomandazione affinchè le Aziende vogliano adottare i possibili accorgimenti tecnici atti ad attenuare nell'ambiente di lavoro i rumori, le vibrazioni ed il calore conseguenti al funzionamento della macchine meccanografiche e/o elettroniche.

Art. 66

Pause per i centralinisti

Per gli addetti ai centralini telefonici vengono stabilite dall'Azienda pause di mezz'ora nella giornata, distribuibili anche in due frazioni, una prima e una dopo l'intervallo meridiano. Dette pause non dovranno essere fissate nè all'inizio nè al termine dei periodi giornalieri di lavoro.

Per l'ipotesi di un unico operatore addetto al centralino la fruizione della pausa è condizionata alle possibilità che l'Azienda ha, di volta in volta, di sostituire l'operatore medesimo.

Le pause di cui sopra assorbono fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.


NOTA A VERBALE

Le parti convengono che, nell'ipotesi di unico operatore addetto al centralino, l'Azienda si adopererà per la ricerca delle soluzioni organizzative che rendano possibile la fruizione della pausa da parte dell'interessato.

Art. 67

Lavoro straordinario

Il lavoratore è tenuto ad una prestazione attiva e diligente e deve svolgere le incombenze ordinarie che gli vengono affidate entro l'orario normale.

Ove la necessità di servizio lo esigano, è in facoltà dell'Azienda richiedere prestazioni straordinarie secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Le prestazioni straordinarie devono essere di volta in volta richieste dal superiore diretto.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario.

Laddove il ricorso al lavoro straordinario assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell'anno, su richiesta degli organi di coordinamento delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.

NORMA TRANSITORIA

Le parti si incontreranno entro il 15 giugno 1996 per definire a livello nazionale una intesa sulle nuove forme di part-time e sul lavoro straordinario introducendo anche il concetto di una sua compensazione con ore di permesso, specificando:

- limiti nell'utilizzo di tale strumento da parte di Aziende e lavoratori sulla base di principi di volontarietà e reciprocità da determinare;

- tempi di applicazione;

- modalità di controllo.


Art. 68

Lavoro straordinario - registrazioni

Agli effetti del computo del lavoro straordinario, l'Azienda provvede giornalmente, nei modi prescritti dalla legge, alle relative registrazioni che devono essere controfirmate dai singoli interessati.


Art. 69

Lavoro straordinario - limiti

Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo annuo di 100 ore (dal 1° gennaio al 31 dicembre); detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.

E' in facoltà del lavoratore verificare periodicamente il numero delle ore straordinarie da lui eseguite a norma del comma precedente.

L'Azienda deve comunicare mensilmente alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.

E' in facoltà di un componente la Rappresentanza Sindacale del personale, appositamente designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, o a turni da ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro straordinario.

Le ore di lavoro straordinario saranno contenute nel limite di due ore giornaliere e dieci settimanali.

Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di cui all'art.52) salvo particolari ed eccezionali esigenze.

NOTE A VERBALE

1) Le comunicazioni di cui al terzo comma del presente articolo saranno effettuate, da ciascuna Azienda, al Sindacato Provinciale competente per la provincia ove trovasi le Direzione Generale dell'Azienda stessa.

2) In merito al quarto comma del presente articolo, le parti concordano sulla seguente linea interpretativa:

a) la cognizione delle registrazioni relative al lavoro straordinario viene anzitutto effettuata nell'ambito dell'unità produttiva, secondo la definizione che di questa è data nella Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali. Laddove, nel Comune esistano più unità produttive, svolgeranno l'incarico altrettanti designati delle Organizzazioni Sindacali.

b) la predetta cognizione viene effettuata anche nell'ambito delle unità minori, con numero cioè di dipendenti inferiori a 15;

c) le Organizzazioni Sindacali confermano che l'incaricato per ciascuna unità ­ di cui al predetto quarto comma del presente articolo ­ sarà prescelto in loco.

Art. 70

Lavoro straordinario - compensi

Il lavoro straordinario compiuto in giorno feriale deve essere retribuito con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata del 25%.

Il lavoro straordinario compiuto di sabato (ovvero di lunedì nei casi in cui l'orario settimanale sia distribuito dal martedì al sabato) sarà retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata del 30%. Tale norma non si applica al personale che, a termini dell'art.52, quinto comma, non recepisce l'adozione della settimana lavorativa su cinque giorni.

Il compenso di cui al primo e al secondo comma del presente articolo è dovuto anche nel caso di prestazioni di lavoro straordinario causata da errori del personale.

Non è ammesso in alcun caso il riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario.

La retribuzione oraria di cui all'art.55 e ai comma precedenti viene calcolata dividendo un dodicesimo dell'ammontare delle competenze annuali (con esclusione delle voci non corrisposte per le mensilità eccedenti le dodici, ad eccezione della indennità di mensa e della indennità di reggenza) per un divisore fisso che si determina moltiplicando l'orario settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 5 per difetto.

La retribuzione del lavoro straordinario ha luogo non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro stesso è stato prestato.

I reclami relativi a compensi per lavoro straordinario devono essere presentati per iscritto alla Direzione dell'Azienda entro i dodici mesi successivi al termine entro cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento del compenso. Trascorso tale termine, nessun reclamo sarà preso in considerazione.

Qualora per necessità urgenti ed improrogabili venga compiuto lavoro straordinario notturno (quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6), la maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo sarà del 55%. Per il lavoro straordinario notturno compiuto in giorno festivo, tale maggiorazione sarà del 65%

Art. 71

Personale addetto alla stima dei preziosi - orario

L'orario per il personale del pegno addetto alla stima degli oggetti preziosi deve essere regolato in modo da consentire l'espletamento di tali speciali mansioni nelle migliori possibili condizioni di visibilità.

Art. 72

Assenze - obbligo di giustificazione

Le assenze devono essere giustificate senza indugio dal lavoratore o chi per esso al superiore diretto che ne riferirà alla Direzione dell'Azienda, alla quale è riservato il diritto di fare gli opportuni accertamenti.

Le assenze non giustificate saranno passibili di provvedimenti disciplinari.

Qualora le assenze ingiustificate si protraggano oltre il quindicesimo giorno, il lavoratore sarà considerato dimissionario ad ogni effetto, salvo che la mancata giustificazione sia dovuta a comprovata circostanza di forza maggiore.

Art. 73

Ferie

Al personale spetta di diritto, ogni anno, normalmente nel periodo corrente dal 1° marzo al 30 novembre, una licenza ordinaria, a titolo di ferie, durante la quale conserva integro il suo trattamento economico, la cui durata è così determinata:

­ durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione, tanti giorni lavorativi quanti sono i mesi compresi fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno (considerandosi l'eventuale frazione di mese come mese intero)

­ dall'anno successivo a quello

in cui è avvenuta l'assunzione

fino a 5 anni di servizio: 20 giorni lavorativi

­ con oltre 5 anni di servizio e fino a 10: 22 giorni lavorativi

­ con oltre 10 anni di servizio: 25 giorni lavorativi

Previo accordo con la Direzione, il lavoratore può fruire dell'intero periodo di ferie, o di una parte di esso, in qualsiasi epoca dell'anno.

Data la natura del riposo annuale, non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, verrà liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (considerandosi l'eventuale frazione di mese come mese intero).

Nel caso che il lavoratore sia cessato dal servizio nel corso dell'anno ed abbia usufruito di ferie per un periodo maggiore di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio prestato (considerandosi l'eventuale frazione di mese come mese intero), gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma corrispondente alla retribuzione relativa al maggior periodo di ferie fruito.

La liquidazione del compenso per ferie non fruite, prevista dal quarto comma del presente articolo, deve avvenire moltiplicando ciascun giorno di ferie non fruite per 1,20. Identico criterio verrà seguito ai fini dell'applicazione del quinto comma del presente articolo.

Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione del periodo di ferie non si applica se l'assenza non superi i sei mesi; in caso di assenza di durata superiore, la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il lavoratore deve immediatamente denunciare all'Azienda, non saranno computati nella durata delle ferie.

Nei casi di assenza obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.

Ai mutilati o invalidi di guerra (militari o civili), agli invalidi civili, ai mutilati o invalidi per servizio e del lavoro (mutilati ed invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968 n.482) spettano, nell'anno di assunzione, rispettivamente 12 o 6 giorni lavorativi, a seconda che l'assunzione sia avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.

Il criterio di computo delle ferie resta fissato sulla base dei soli giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è distribuito su sei giorni anzichè su cinque.


RACCOMANDAZIONE

A richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, l'ACRI rivolge una raccomandazione alle Aziende associate perchè, nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito su sei giorni invece che su cinque, sia concesso al lavoratore, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedì successivo.


NOTA A VERBALE

Rimane inteso che, ove dovesse essere modificata la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni, si intenderanno non più applicabili le disposizioni del presente articolo, limitatamente alle sole parti concernenti il sistema di computo delle ferie sulla base dei giorni lavorativi, nonchè la sopra trascritta Raccomandazione.

Art. 74

Turni di ferie e precedenze

I turni delle ferie vengono stabiliti ­ e tempestivamente notificati per iscritto al personale ­ dalla Direzione dell'Azienda la quale, compatibilmente con le esigenze del servizio, darà la precedenza ai mutilati o invalidi di guerra (militari o civili), ai mutilati o invalidi per servizio o del lavoro, agli invalidi civili (mutilati o invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968 n.482) ed al personale avente necessità di riposo per motivi di salute. La Direzione dell'Azienda terrà inoltre conto dei desideri degli interessati anche in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.

Le ferie, per esigenze di servizio o su richiesta del lavoratore, possono essere frazionate in due periodi annuali.

Art. 75

Ferie - richiamo in servizio

L'Azienda può richiamare l'assente ­ ad eccezione dei mutilati e invalidi di cui al primo comma dell'art.74 ­ prima del termine della licenza quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore di completare le ferie in epoca successiva, entro l'anno solare, e di ottenere il rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno con l'aggiunta del trattamento di trasferta di cui all'art.93 per i giorni di viaggio.

Il suddetto rimborso spetta anche in caso di spostamento, da parte dell'Azienda, quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, del periodo di ferie già notificato.

Art. 76

Licenza matrimoniale

In caso di matrimonio al lavoratore compete una licenza straordinaria retribuita di 15 giorni continuativi di calendario, non computabili nel periodo delle ferie annuali.

Art. 77

Permessi sostitutivi delle festività soppresse

In relazione alla soppressione di talune festività disposte dalla legge 5 marzo 1977 n.54, a tutti i dipendenti in servizio per l'intero anno solare sono attribuite 5 giornate di permesso retribuito con possibilità di fruire di tali permessi ­ previo congruo preavviso, d'intesa con l'Azienda e compatibilmente con le esigenze di servizio ­ in qualsiasi periodo dell'anno anche in aggiunta alle ferie.

Nel caso di assunzione nel corso dell'anno, i permessi di cui sopra verranno assegnati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato compresi tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno. Qualora, in tale ipotesi, il lavoratore risulti destinatario di giornate intere di permesso e di frazione di esse, l'Azienda liquiderà la retribuzione corrispondente a detta frazione.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dipendente che non abbia già usufruito dei permessi straordinari relativi all'anno in corso, verrà liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi di quella relativa ai complessivi 5 giorni di permesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno.

Nel caso che il dipendente sia cessato dal servizio nel corso dell'anno ed abbia usufruito di permessi straordinari per un periodo maggiore di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio prestati, gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma determinata secondo gli stessi criteri di cui al precedente comma con riferimento ai mesi di servizio interi non prestati nell'anno.

Nel caso di assenza dal servizio, senza diritto all'integrale trattamento economico, i permessi di cui al 1° comma verranno ridotti di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Per mese intero di assenza dovranno intendersi anche assenze di 30 giorni di calendario comunque distribuiti nel corso dell'anno.

Il dipendente che non abbia fruito di permessi straordinari (o di parte di essi) nell'anno cui detti permessi si riferiscono avrà diritto alla corrispondente retribuzione che gli verrà erogata entro la fine di febbraio dell'anno successivo ovvero al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine, la retribuzione da tener presente è, rispettivamente, quella del mese di dicembre ovvero quella relativa all'ultimo mese di servizio.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti chiariscono che la normativa prevista dal presente articolo non riguarda i lavoratori addetti ad uffici in territori esteri.

Art. 78

Brevi permessi

E' in facoltà dell'Azienda di accordare brevi permessi, senza pregiudizio del periodo di licenza ordinaria, per interessi di famiglia, per gravi motivi di indole privata o, comunque, quando sussistano giustificate e serie cause.

Art. 79

Cure idrotermali

In materia di cure idrotermali si applicano le relative disposizioni di legge.

Art. 80

Permessi per lavoratori studenti

In aggiunta ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove d'esame previste dalle norme di legge per il conseguimento ­ presso scuole o università abilitate al rilascio di titoli di studio legali ­ di una laurea o di un diploma di scuola media superiore o inferiore, vengono concessi ai lavoratori studenti, a richiesta e con obbligo di successiva presentazione della necessaria documentazione, ulteriori permessi retribuiti nei seguenti limiti e con le modalità di cui in appresso:

a) per il conseguimento della laurea:

­ permessi giornalieri retribuiti una sola volta per ciascun esame di profitto previsto dal piano di studi, approvato dalla facoltà, da fruire nella giornata lavorativa precedente a quella in cui è prevista la prova d'esame;

­ permessi giornalieri nei quattro giorni precedenti la discussione della tesi di laurea;

b) per il conseguimento del diploma di scuola media ovvero per gli esami di ammissione a classi intermedie dei relativi corsi:

­ permessi giornalieri per complessivi 6 giorni, da fruire nei giorni precedenti gli esami;

c) per il conseguimento della licenza di scuola media ovvero per gli esami di ammissione a classi intermedie dei relativi corsi:

­ permessi giornalieri per complessivi 4 giorni, da fruire nei giorni precedenti gli esami.

Ai lavoratori studenti non residenti nella sede degli esami verranno altresì concessi permessi retribuiti per il tempo necessario per raggiungere tale sede e per il relativo rientro, sempre che nel luogo di residenza non esistano scuole o università del tipo prescelto.

I permessi di cui al presente articolo dovranno essere chiesti con un preavviso di almeno 5 giorni.

I permessi di cui alla lettera a) sono concessi solo per il conseguimento del diploma di laurea in una delle discipline di cui all'art.92 terzo comma e competono solo per la prima laurea.

I permessi di cui alla lettera b) non riguardano il conseguimento di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo artistico, né il conseguimento di un secondo diploma di pari grado a quello già posseduto.

I permessi retribuiti, previsti in aggiunta rispetto a quelli di legge, per quanto riguarda i diplomi di scuola media superiore o la licenza di scuola media, non competono in casi di ripetizione degli esami. Quelli relativi agli esami di profitto universitari e agli esami di laurea, competono non oltre il secondo anno dopo la durata del corso legale di studi.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art.55 del CCNL 22 luglio 1976.

Art. 81

Premi per lavoratori studenti

Ai lavoratori che conseguano, in servizio, un titolo di studio superiore a quello posseduto, viene erogato al conseguimento del titolo di studio medesimo un premio ­ non costituente voce di trattamento economico ­ nelle seguenti misure:

­ £. 180.000 al conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

­ £. 330.000 al conseguimento del diploma di scuola media superiore con esclusione di quella a carattere artistico;

­ £. 515.000 al conseguimento di un diploma di laurea.

Il premio di cui al terzo alinea del comma precedente, sarà concesso solo per il conseguimento del diploma di laurea in una delle discipline di cui all'art.92 terzo comma.

I contributi avanti detti saranno erogati previa presentazione del relativo certificato, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di conseguimento del titolo di studio medesimo.

Costituisce condizione per l'erogazione dei suddetti contributi la circostanza che il lavoratore sia stato alle dipendenze dell'Azienda in ciascuno degli anni di corso legale degli studi sopra indicati; in casi diversi, i contributi stessi saranno proporzionalmente ridotti.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali non sia stata esercitata la revoca dell'opzione di cui all'art. 81 del CCNL 16 gennaio 1991.

Art. 82

Provvidenze per i figli studenti dei lavoratori

Per i figli o persone equiparate ­ a carico dei lavoratori secondo il criterio seguito per il diritto agli assegni familiari e prescindendo da limitazioni riferite al reddito familiare ­ iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a studi universitari presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree, valide ad ogni effetto di legge, ovvero a conservatori o ad Istituti musicali equiparati per legge o che, infine, frequentino corsi di laurea in teologia, vengono annualmente corrisposte provvidenze ­ non costituenti voci di trattamento economico ­ nelle misure ed alle condizioni seguenti:

a) £. 185.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado o dei primi tre anni di conservatorio;

b) £. 255.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado o dei successivi anni di conservatorio;

c) £. 520.000 per gli studenti universitari.

Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di £. 115.000 e di £. 185.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che ­ per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia ­ frequentano corsi di studio in località diversa.

Le provvidenze di cui sopra, non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria, per i conservatori e per ciascuna facoltà universitaria e spettano:

­ per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado o di conservatorio non ripetenti;

­ per gli studenti universitari, previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione a ciascun anno accademico.

La corresponsione delle provvidenze di cui trattasi ­ che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio ­ viene effettuata entro i due mesi successivi a quello della presentazione dei documenti attestanti il sussistere delle condizioni richieste.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali non sia stata esercitata la revoca dell'opzione di cui all'art. 82 del CCNL 16 gennaio 1991.

In ogni caso le provvidenze di studio spettano anche per i figli che siano a carico ­ secondo i criteri indicati al primo comma ­ del coniuge del dipendente a condizione che il coniuge medesimo non benefici di analoghe provvidenze.

CAPITOLO VI

MALATTIA ­ ASPETTATIVA

Art. 83

Comporto per malattia

Nei casi di assenza dal servizio dovuta a malattia o infortunio accertati, il lavoratore che abbia conseguito la nomina in pianta stabile ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari ad un mese per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 mesi ed un massimo di 20.

I periodi suindicati sono aumentati del 50%, con un minimo globale di 12 mesi, in caso di ricovero in sanatorio per tbc o di accertata necessità di cura per la stessa malattia, nonchè in caso di comprovata malattia a carattere oncologico.

Agli effetti dell'applicazione delle norme di cui sopra, avrà efficacia l'eventuale variazione di anzianità che durante la malattia o l'infortunio si sia verificata nei confronti del lavoratore.

Durante i periodi di assenza per malattia o infortunio, compete al lavoratore la retribuzione integrale, oltre agli assegni familiari.

Trascorsi i periodi di cui al primo e secondo comma, il lavoratore sarà posto in aspettativa, salvo che non chieda l'esonero dal servizio per malattia. Essa ha la durata massima di un anno e non comporta corresponsione di emolumenti, ad eccezione degli assegni familiari. L'aspettativa cessa anche quando, in seguito agli accertamenti di cui all'art.84, risulti che non sussistono più le cause per le quali fu accordata.

Ai fini del computo del trattamento di cui al presente articolo, si cumulano per intero anche i periodi di assenza per malattia o infortunio verificatisi o esauritisi nei quattro mesi precedenti.

Per l'ultimo periodo, tuttavia non verrà praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal RDL 13 novembre 1924 n.1825 e successive modificazioni.

Trascorso il periodo di aspettativa ­ o i soli periodi di cui al primo e secondo comma del presente articolo qualora il lavoratore abbia chiesto l'esonero dal servizio per malattia ­ senza che l'interessato abbia potuto riprendere servizio, il rapporto di lavoro cesserà per motivi di salute con diritto del lavoratore al trattamento previsto dagli artt.123 e 125.

L'esonero dal servizio per malattia può essere chiesto dal lavoratore anche nel corso dell'aspettativa, fermo il trattamento di cui al precedente comma.

Ai fini di quanto previsto dal sesto comma del presente articolo non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi a trattamento di dialisi.

RACCOMANDAZIONE

L'ACRI raccomanda alle Aziende di prendere in considerazione la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.


Art. 84

Malattia - controlli

L'Azienda ha facoltà di accertare l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllarne il decorso, osservando le disposizioni di legge che regolano la materia.

L'Azienda, sempre osservando le disposizioni di legge che regolano la materia, potrà accertare, ai fini della riammissione in servizio del lavoratore rimasto assente per malattia o infortunio, se le condizioni di salute del lavoratore stesso sono tali da consentirgli di riprendere continuativamente le attribuzioni e i lavori del suo ufficio.

Art. 85

Malattia - mancato rientro in servizio

E' considerato dimissionario ad ogni effetto il lavoratore che, accertata la cessazione della malattia o dell'infortunio nei modi indicati dall'art.84, non riprende il servizio.

Art. 86

Gravidanza e puerperio

In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia.

Resta tuttavia stabilito che durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, il trattamento economico compete alla lavoratrice ­ con decorrenza dall'inizio del periodo di interdizione dal lavoro ­ in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di 5 mesi.

Analogo trattamento, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria "post­partum" (tre mesi), sarà applicato anche per l'ipotesi di adozione.

Nel caso in cui da parte degli Enti previdenziali si provveda, per detto periodo, alla erogazione di trattamenti economici in misura inferiore a quella di cui al secondo comma, i predetti trattamenti saranno integrati dall'Azienda per la relativa differenza, sempre nel limite massimo di 5 mesi.

Ove durante il periodo di astensione obbligatoria intervenga una malattia, si applicano le disposizioni dell'art.83 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, rimanendo in tutto o in parte assorbiti i trattamenti previsti per i corrispondenti periodi di astensione obbligatoria. Non sono invece computabili, agli effetti del periodo di conservazione del posto di cui al citato art.83, le malattie determinate da gravidanza, ancorchè non rientranti nei casi previsti dalla lettera a) dell'art.5 della legge 30 dicembre 1971 n.1204 (casi di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possono essere aggravate dallo stato di gravidanza), o da puerperio.

Art. 86 bis

Gravidanza e puerperio - segue

In caso di decesso della madre o di grave infermità della medesima che - secondo idonea certificazione medica - le renda impossibile assistere il proprio figlio, il lavoratore padre del bambino può chiedere di avvalersi dei diritti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987.

Fermo restando quanto sopra previsto, il lavoratore padre può avvalersi del diritto ai riposi giornalieri post partum di cui all'art.10 della legge 30 dicembre 1971, n.1204 nei limiti indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.179 del 21 aprile 1993.

Il lavoratore affidatario del minore (ai sensi dell'art.10, legge 4 maggio 1983, n.184) può avvalersi dell'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, nei limiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n.341 del 15 luglio 1991.




Art. 87

Aspettativa per motivi di studio, familiari e personali

L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi.

Decorso l'anno, l'Azienda potrà, in via eccezionale, prolungare l'aspettativa di ulteriori 6 mesi.

Le Aziende accoglieranno le domande di aspettativa dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra 3 e 4 anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.

E' in facoltà del lavoratore di chiedere che l'aspettativa cessi anche prima dello scadere del termine per il quale era stata accordata.

Durante l'aspettativa cessa, normalmente, la corresponsione dello stipendio e di ogni altro emolumento ad eccezione degli assegni familiari.

Il lavoratore che non riprende servizio allo scadere della aspettativa è considerato dimissionario ad ogni effetto.

L'aspettativa può essere rinnovata, di regola, solo dopo un ulteriore periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni.


RACCOMANDAZIONE

L'ACRI raccomanda alle proprie Associate di favorire, nella concessione dell'aspettativa (anche per periodi di durata superiore rispetto a quelli sopra previsti), quelle situazioni, provatamente accertate, di lavoratori tossicodipendenti che si sottopongono ad effettiva cura riabilitativa.


Art. 88

Aspettativa per motivi di studio, familiari e personali

Il collocamento in aspettativa di cui all'art. 87 sarà comunicato per iscritto al lavoratore. La comunicazione conterrà:

a) la indicazione della deliberazione con cui l'aspettativa è stata concessa;

b) la causa che l'ha determinata;

c) la data di inizio e la scadenza.

Art. 89

Aspettativa - effetti

Il tempo trascorso in aspettativa accordata a sensi dell'art. 87 non è computabile ad alcun effetto.

Art. 89 bis

Assenze per malattia - effetti

Il periodo di assenza dal servizio per malattia o infortunio è computabile a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dall'art.73 settimo comma.

CAPITOLO VII

SERVIZIO MILITARE

Art. 90

Servizio militare

In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Il lavoratore al quale sia conservato il posto a' sensi del comma precedente, ha diritto alla percezione di due mensilità di retribuzione.

Il periodo di assenza di cui al primo comma ­ nel solo caso di servizio militare prestato, durante il rapporto di lavoro con l'Azienda, dopo il 1° gennaio 1948 ­ viene computato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità (scatti periodici), del trattamento di ferie e quello di malattia.

Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che anzichè il servizio militare compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.

In caso di richiamo alle armi al personale sarà praticato il trattamento di legge.

Art. 91

Servizio militare - mancato rientro

Il lavoratore che abbia lasciato il servizio per chiamata o richiamo alle armi ha il dovere di ripresentarsi all'Azienda entro il termine stabilito dalla legge, salvo comprovate circostanze di forza maggiore.

Il lavoratore che non si ripresentasse all'Azienda entro il termine di cui sopra sarà considerato dimissionario ad ogni effetto.

CAPITOLO VIII

ANZIANITA' CONVENZIONALI

Art. 92

Anzianità convenzionali

Ai soli effetti dell'applicazione degli aumenti periodici e del trattamento di ferie e di malattia, verranno riconosciute al personale in pianta stabile, una sola volta nella carriera, le seguenti anzianità convenzionali:

a) 1 anno ai decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, ai promossi per merito di guerra, ai mutilati e invalidi di guerra (militari o civili), ai feriti di guerra;

b) 1 anno ai decorati di medaglia al valor civile, ai mutilati e invalidi per servizio e del lavoro;

c) il periodo di servizio militare prestato in zona di operazioni durante le campagne di guerra riconosciute dallo Stato.

Per la identificazione dei beneficiari e per le modalità di applicazione dei benefici si osservano le disposizioni previste dalle leggi relative;

d) il 100% del servizio prestato presso altre Aziende assorbite o poste in liquidazione dall'Azienda, solo nel caso che detto servizio non sia stato liquidato dall'Azienda assorbita o posta in liquidazione;

e) il 100% del servizio prestato presso la stessa Azienda o presso altre Casse di Risparmio SpA, Monti di Credito su Pegno SpA, ICCRI SpA, quando non ricorrono gli estremi della lettera d);

f) il 50% del servizio prestato presso altre Aziende di credito, purchè l'assunzione sia avvenuta nella stessa categoria di appartenenza dell'Azienda di provenienza, quando non ricorrono gli estremi della lettera d).

I benefici di cui alla lettera a) sono cumulabili solo se le benemerenze dalle quali derivano sono state conseguite in campagne di guerra diverse. I benefici di cui alla lettera b) spettano per un solo titolo e non sono cumulabili con quelli di cui alla lettera a), restando in essi assorbiti.

Sempre ai soli effetti dell'applicazione degli aumenti periodici, del trattamento di ferie e di quello di malattia, al personale in pianta stabile appartenente almeno al grado immediatamente superiore a quello minimo della categoria impiegati che abbia conseguito o che consegua dopo l'assunzione, presso Università statali o riconosciute dallo Stato, una o più delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze bancarie e assicurative, scienze statistiche, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lingue estere, lettere (e "materie letterarie" della facoltà di magistero), scienze matematiche, fisiche, agrarie, forestali, sociologia, scienza dell'informazione (o informatica), ingegneria, architettura, economia politica, economia aziendale e scienze economiche, sarà riconosciuta, una sola volta nella carriera, una anzianità convenzionale di quattro anni.

Le lauree in economia politica ed economia aziendale saranno riconosciute ai fini di cui sopra anche se non conseguite presso Università statali o riconosciute dallo Stato purchè siano ritenute equipollenti a diplomi di laurea, così conseguiti, da norme di legge.

L'anzianità convenzionale di cui ai due precedenti comma sarà anche concessa al personale al quale, all'atto dell'assunzione verrà chiesta una laurea di qualsiasi tipo.

Le anzianità convenzionali di cui al presente articolo non verranno riconosciute se gli interessati non produrranno i documenti comprovanti i titoli che ad esse danno diritto all'atto dell'assunzione oppure entro sei mesi dalla data del successivo conseguimento. Le relative anzianità convenzionali saranno riconosciute all'interessato dalla data di assunzione nel primo caso e dalla data di conseguimento dei titoli che vi danno diritto nel secondo caso.

NOTE A VERBALE

1) Le parti convengono che, ove all'atto dell'assunzione, il lavoratore denunci all'Azienda di avere in corso pratiche per il conseguimento di titoli inerenti alle anzianità convenzionali di cui alle lettere a) e b) dell'art.92, l'Azienda riconoscerà la relativa anzianità convenzionale al momento della esibizione dei documenti comprovanti i titoli di cui sopra.

Gli effetti del riconoscimento di tale anzianità convenzionale decorrono, per la parte tabellare, dalla data di assunzione ­ ma comunque nel limite massimo di un quinquennio ­ e per il trattamento di ferie e di malattia, dalla data di esibizione dei documenti.

2) Agli effetti della identificazione della "categoria di appartenenza" di cui alla lettera f) dell'art.92, si fa riferimento all'ordinamento organico in atto al 31 dicembre 1972.

CAPITOLO IX

MISSIONI E TRASFERIMENTI

Art. 93

Missione - trattamento economico

L'Azienda ha la facoltà di inviare il personale in missione temporanea.

Al personale inviato in missione temporanea spetta:

1) il rimborso delle spese effettive di viaggio e di quelle per il trasporto del normale bagaglio;

2) il rimborso delle spese di posta, telegrafo ed altre fatte in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'Azienda;

3) la diaria per i giorni di viaggio e di permanenza fuori del Comune dov'è ubicato il luogo di lavoro la cui misura complessiva viene fissata annualmente d'intesa fra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro. Essa è maggiorata del 10%, in caso di missione in centri con popolazione superiore ai 200 mila e fino a 500 mila abitanti, del 20% in caso di missione in centri con popolazione superiore ai 500 mila abitanti e fino ad un milione, del 30% in caso di missione in centri con popolazione superiore ad un milione di abitanti ed è riferita a missioni di giornata intera comprendendo la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso viene corrisposta in ragione di 1/3, rispettivamente, per ogni pasto ed il pernottamento.

Ferme le misure previste dal precedente punto 3), mediante accordi con le OO.SS. aziendali, potranno essere previsti criteri di erogazione diversi da quelli di cui al predetto punto 3) medesimo in funzione della durata giornaliera della missione e/o della distanza del luogo dello stesso.

Con l'autorizzazione dell'Azienda, il dipendente potrà fruire del rimborso a piè di lista delle spese documentate. Detto trattamento è sostitutivo della diaria di cui sopra.

Sempre con l'autorizzazione dell'Azienda e ricorrendo situazioni speciali, potrà essere effettuato il rimborso a piè di lista della spesa dell'albergo. In tal caso la misura della diaria giornaliera è ridotta di 1/3.

Per le missioni all'estero può essere effettuato il rimborso delle spese a piè di lista ed in tal caso spetta una diaria pari alla metà di quella stabilita per le missioni nel territorio nazionale.

Tutte le spese devono essere giustificate.

Art. 94

Trasferimenti - limiti

Il trasferimento del lavoratore ad unità produttiva situata in comune diverso, può essere disposto dall'Azienda solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Nel disporre i trasferimenti, in ogni caso l'Azienda terrà conto, compatibilmente con le possibilità di servizio, delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato.

Il trasferimento ad unità produttiva situata in Comune diverso deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore a 30 chilometri.

Nei confronti del lavoratore che abbia compiuto 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento ad unità produttiva situata in Comune diverso non può essere disposto senza consenso del lavoratore stesso.

La disposizione di cui al comma che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva situata in Comune diverso che disti meno di 30 chilometri ed, in ogni caso, agli impiegati preposti o da preporre a filiali o dipendenze comunque denominate.

Il lavoratore può inoltre essere trasferito, a domanda motivata, quando le esigenze di servizio lo consentano.

Il personale eventualmente distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione dei tributi conserva il diritto all'applicazione del presente contratto.

Art. 95

Rotazioni

Per agevolare lo sviluppo delle conoscenze professionali le Aziende favoriranno le rotazioni del personale nelle mansioni proprie della categoria e, se ausiliari, della qualifica.

Alle richieste del suddetto personale di essere utilizzato in altri compiti anche in uffici diversi, sarà dato corso, nei limiti delle obiettive possibilità e compatibilmente con le esigenze operative, avuto riguardo alla priorità temporale della presentazione delle medesime e alle attitudini dei richiedenti.

Gli impiegati e subalterni adibiti alle stesse mansioni da almeno 10 anni hanno diritto di essere utilizzati in altri compiti anche in uffici diversi nel limite del 10% annuo del numero degli addetti all'ufficio cui ciascun richiedente è assegnato e compatibilmente con la possibilità, per l'Azienda, di ricoprire il posto che dovesse rendersi vacante.

La norma di cui al comma precedente non si applica, per la parte relativa alla rotazione nell'ambito dello stesso ufficio di appartenenza, nei confronti del personale addetto ad uffici presso i quali l'organizzazione del lavoro non preveda un adeguato numero di mansioni differenziate.

Art. 96

Trasferimenti - trattamento

Il lavoratore che, a seguito di trasferimento disposto ad iniziativa dell'Azienda, abbia trasferito la propria residenza ha diritto:

1) per chi non abbia familiari conviventi verso cui sia tenuto all'obbligo degli alimenti:

a) al rimborso delle spese effettive di viaggio seguendo la via più breve;

b) al rimborso delle spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

c) al rimborso della eventuale perdita di pigione, con un massimo di un anno, in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo alla sublocazione;

d) alla diaria di cui all'art.93 n.3 per il tempo necessario al trasferimento e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni;

2) per chi abbia familiari conviventi verso cui sia tenuto all'obbligo degli alimenti:

a) al rimborso delle spese effettive di viaggio di cui all'art.93 seguendo la via più breve, per sè e per le persone di famiglia conviventi che con lui si trasferiscono compresa l'eventuale persona di servizio;

b) al rimborso delle spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

c) al rimborso dell'eventuale perdita di pigione, con un massimo di un anno, in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione e far luogo alla sublocazione;

d) alla diaria di cui all'art.93 n.3 per il tempo necessario al trasferimento e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni. Questa diaria, per un periodo non superiore a 30 giorni, spetta ai familiari in misura del 60%.

Al lavoratore trasferito ad iniziativa dell'Azienda spetta, inoltre, un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione riferito alla precedente residenza ed il primo canone di locazione che l'interessato pagherà in quella nuova.

I canoni di locazione di cui al comma precedente sono quelli determinabili secondo le disposizioni di legge in materia tempo per tempo vigenti.

Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello precedente ed alla presentazione di idonea documentazione, è corrisposto per un massimo di 5 anni ed il relativo ammontare sarà erogato per intero nei primi due anni e per tre quinti, due quinti ed un quinto, rispettivamente, per il 3°, 4° e 5° anno di permanenza nella nuova residenza. Esso assorbe ogni trattamento eventualmente esistente in sede aziendale aggiuntivo di quelli previsti dal presente articolo.

Il preventivo delle spese, ivi comprese quelle di cui al secondo comma, deve essere approvato dalla Direzione.

La nota delle spese deve essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione.

Fermo restando che il trattamento previsto dal presente articolo spetta nel solo caso in cui al trasferimento disposto ad iniziativa dell'Azienda segua anche l'effettivo trasferimento di residenza nel Comune ove trovasi il nuovo ufficio di adibizione, per l'ipotesi che la residenza venga stabilita in luogo diverso da quello dove è ubicato l'Ufficio il trattamento in parola spetta, a valutazione dell'Azienda, quando la residenza stessa sia stata stabilita in luogo prossimo a quello dove è ubicato l'Ufficio di nuova assegnazione.

Previo consenso del singolo lavoratore, il trattamento di cui ai comma secondo, terzo e quarto non si applica nel caso in cui, in presenza di oggettive difficoltà per il reperimento dell'alloggio connesse alla articolazione territoriale della singola Azienda, l'Azienda medesima abbia concorso all'acquisizione della disponibilità dell'alloggio con beneficio per il dipendente complessivamente non inferiore.

Al termine di ciascun anno, l'Azienda darà alle OO.SS. aziendali una informativa circa le ipotesi in cui, nell'anno stesso, abbia trovato applicazione il comma che precede.

IMPEGNO DELLE PARTI

Le Parti stipulanti, considerato che il "contributo alloggio" di cui all'art. 96 ha lo scopo di favorire la mobilità del personale e di sovvenire il medesimo da oneri conseguenti al trasferimento, si incontreranno entro il 30 giugno 1995 per un esame della evoluzione della legislazione fiscale e contributiva inerente la materia.

Nel corso del medesimo incontro le parti stesse esamineranno altresì le problematiche concernenti la disciplina delle missioni del personale.




CAPITOLO X

NOTE CARATTERISTICHE ­ RICOMPENSE ­ PROMOZIONI

Art. 97

Note caratteristiche

Alla fine di ogni anno solare l'Azienda dispone per la compilazione delle note caratteristiche del personale.

La nota caratteristica non compete al personale che non abbia compiuto il periodo di prova.

Il giudizio complessivo viene espresso nelle qualifiche di:

a) ottimo;

b) distinto;

c) buono;

d) sufficiente;

e) mediocre;

f) insufficiente.

Art. 98

Note caratteristiche - procedure e ricorsi

La qualifica verrà comunicata per iscritto al lavoratore che dovrà accusarne ricevuta, entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello al quale la qualifica stessa si riferisce.

Le assenze dal servizio per gravidanza e puerperio, servizio militare, malattia e permessi retribuiti non pregiudicano l'attribuzione della nota di qualifica. In tali casi, qualora la prestazione non consenta la valutazione del lavoratore ai fini della compilazione delle note caratteristiche, si farà riferimento all'ultima qualifica conseguita dall'interessato.

Le motivazioni della "qualifica" saranno conservate dall'Azienda.

Nel caso in cui al lavoratore venga attribuita la "qualifica" di insufficiente, la comunicazione deve essere integrata da una sintetica motivazione.

Il lavoratore che non ritenesse rispondente ai suoi meriti la "qualifica" assegnatagli potrà ricorrere entro dieci giorni al Direttore dell'Azienda che esprimerà il giudizio sull'accoglimento o meno del ricorso entro un mese, dopo che la Direzione abbia sentito il lavoratore ove questi lo chieda. Qualora il ricorso venisse respinto il lavoratore, entro dieci giorni dalla comunicazione del Direttore, potrà ricorrere al Presidente dell'Azienda, le cui decisioni sono definitive. Il Presidente dell'Azienda comunicherà le sue decisioni al ricorrente entro tre mesi dalla data del ricorso propostogli.

Qualora venga attribuita una qualifica inferiore a quella conferita nell'anno precedente, il lavoratore, entro cinque giorni potrà chiedere che gli vengano notificati i motivi del declassamento della qualifica. In tal caso, il termine di dieci giorni previsto al precedente comma per il ricorso al Direttore dell'Azienda decorre dal giorno in cui il lavoratore abbia ricevuto la specificazione dei motivi del declassamento della qualifica, specificazione che in ogni caso deve essere fatta entro quindici giorni dalla richiesta.

Nei contratti integrativi aziendali potranno essere stabilite le norme relative alle modalità di intervento, a richiesta del lavoratore interessato, di rappresentanti del personale nei casi di ricorso.

Il lavoratore qualificato "mediocre" o "insufficiente" potrà chiedere di essere trasferito ad altro ufficio, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le "qualifiche" saranno annotate nel fascicolo personale del lavoratore.

Art. 99

Ricompense

Il personale che abbia meritato per capacità e rendimento o che abbia disimpegnato specifici incarichi con particolare efficienza e giovamento potrà essere premiato con:

a) l'encomio del Direttore;

b) l'encomio verbale o scritto del Presidente;

c) l'acceleramento dell'aumento periodico;

d) una speciale gratificazione o premio di rendimento.

Ogni ricompensa verrà annotata nella posizione personale dell'interessato.

Nei contratti integrativi aziendali saranno stabiliti la misura ed i criteri obiettivi per l'attribuzione del premio annuale di rendimento al personale.


NOTA A VERBALE

Rimangono fermi i criteri e le misure stabiliti nei C.I.A. per l'attribuzione del premio annuale di rendimento al personale senza possibilità di ulteriore variazione degli stessi.


Art. 100

Avanzamenti di carriera

Salvo il caso di cui all'art.40 secondo comma, i gradi gerarchici verranno coperti dal personale in servizio presso l'Azienda entro sei mesi dal giorno in cui si fanno posti vacanti o sorge l'opportunità di crearne dei nuovi.

Soltanto ed unicamente in caso di servizio di nuova creazione o quando si richiedono competenze e capacità speciali o titoli non posseduti dal personale in servizio, potranno essere nominate anche persone estranee all'Azienda.

Fermo quanto previsto agli artt.10 e 12 del presente CCNL in materia di passaggi automatici, per la copertura dei posti superiori e per il passaggio alla categoria o grado superiore, è in facoltà dell'Azienda stabilire di volta in volta, se le promozioni e i passaggi debbano avvenire in seguito a concorso tra il personale in servizio secondo le norme dell'art.19, oppure senza concorso mediante scelta fra il personale in pianta stabile, in possesso dei titoli di studio richiesti per il posto da coprire.

Il merito, agli effetti delle promozioni è determinato dal giudizio complessivo, "qualifica", che ogni anno viene inserito nel libretto o pratica personale come prescritto dall'art.98, nonchè dalle conoscenze e capacità operative acquisite.

Agli effetti delle promozioni al grado più elevato della categoria impiegati, il merito è determinato sulla base delle competenze professionali ­ acquisite anche mediante esperienze lavorative e formative ­ nonchè sulla base della attitudine ad ulteriori sviluppi professionali, tenendo anche conto dei precedenti di lavoro e delle note di qualifica.

A parità di merito, prevarrà l'anzianità di servizio nella categoria o grado inferiore al posto da coprire.

Nel caso di promozione, mediante scelta, al grado più elevato della categoria "Impiegati", il lavoratore, per poter aspirare alla promozione, dovrà aver conseguito almeno la qualifica di "distinto" nell'ultimo triennio. Negli altri casi di promozione mediante scelta sarà invece sufficiente che il lavoratore abbia conseguito almeno la qualifica di "buono" nell'ultimo triennio purchè la qualifica dell'ultimo anno non sia inferiore a "distinto".

I criteri previsti dal presente articolo per le promozioni mediante scelta al grado più elevato della categoria impiegati valgono anche per le promozioni mediante scelta alla categoria dei Quadri (e nell'ambito della stessa) e/o a funzionario.

Le promozioni a funzionario possono avvenire dalla categoria dei quadri ovvero direttamente dal grado più elevato della categoria impiegati.


NOTE A VERBALE

1) Le parti considerano la nuova regolamentazione concernente i passaggi a gradi superiori, prevista dagli artt.10, 12 e 100 del presente Contratto, globalmente più favorevole per il personale regolato dal presente Contratto di quella portata dai precedenti CCNL.

2) Le parti convengono che a decorrere dal 1° gennaio 1983, nelle Aziende presso le quali alla data del 31 dicembre 1982 non sussisteva sviluppo automatico di carriera anche al grado immediatamente inferiore rispetto a quello più elevato della categoria impiegatizia, ai fini delle eventuali promozioni per scelta a detto grado, saranno applicabili i criteri stabiliti al quinto comma del presente articolo.

Art. 101

Avanzamenti - segue

L'Azienda potrà eccezionalmente promuovere alla categoria o grado superiore, anche il personale in pianta stabile da almeno sei anni che pur non avendo il titolo di studio richiesto per il posto superiore, ha però conseguito la qualifica di "ottimo" almeno negli ultimi tre anni.

La norma di cui sopra non si applica ai passaggi dal grado meno elevato a quello immediatamente superiore della categoria "Impiegati", per i quali si applicheranno le norme relative agli inquadramenti ed alle promozioni previste dagli artt.9, 10 e 100, ancorchè i dipendenti interessati non siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'appartenenza al grado superiore.

Art. 102

Commissioni per promozioni

Le Commissioni esaminatrici che l'Azienda ritenesse di costituire per le promozioni saranno nominate dal Consiglio di Amministrazione.

Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previste modalità e norme per l'intervento di rappresentanti (massimo 3) del personale dell'Azienda ai lavori delle predette Commissioni.

IMPEGNO DELLE PARTI

Conformemente alla disponibilità resa in sede nazionale dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, presso le Aziende dove alla data di stipula del CCNL stesso fossero in atto commissioni permanenti per gli avanzamenti del personale, si darà luogo ad incontri aziendali con le OO.SS. aziendali per la valutazione delle problematiche relative a dette commissioni, al fine del reperimento di idonee soluzioni in materia.

Laddove entro la data del 30 giugno 1995 non si pervenisse ad intese nel senso predetto, la questione, su richiesta di una delle parti, sarà oggetto, entro il 31 dicembre 1995, di un nuovo esame a livello aziendale, tra le stesse parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni nazionali.




Art. 103

Anzianità del lavoratore promosso

L'anzianità del lavoratore promosso, per quanto ha riferimento all'appartenenza alla nuova categoria o grado, decorre dal giorno dell'avvenuta promozione.

Al lavoratore promosso viene mantenuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità acquisita nella categoria o grado di provenienza.

Art. 104

Promozione del personale subalterno

La promozione a scelta del personale subalterno alla categoria Impiegati può avvenire soltanto se il lavoratore ha acquisito il titolo di studio necessario ed abbia almeno conseguito la qualifica di "distinto" nell'ultimo triennio di servizio.

Art. 105

Gerarchia del personale

La gerarchia del personale è costituita dalla categoria e grado e, a parità, dall'anzianità di servizio nella categoria o grado; in caso di parità anche di anzianità di servizio nella categoria o grado, da quella di servizio e, in caso di ulteriore parità, dall'età.

L'ordine gerarchico non può mai pregiudicare nè l'espletamento delle funzioni di ispezione o di controllo, a qualunque categoria o grado appartenga il lavoratore che ne è investito, nè l'esercizio, per l'ipotesi di parità di categoria e grado, degli incarichi che siano attribuiti dall'Azienda.

Art. 106

Promozioni del personale ausiliario

Le disposizioni portate dagli artt. 100, 101, 102, 103, 104 e 105 non riguardano il personale ausiliario per il quale trovano applicazione le norme di cui al successivo art.107.

Art. 107

Promozioni del personale ausiliario - segue

L'Azienda può, in via eccezionale, promuovere il personale ausiliario che ne abbia i requisiti alla categoria del personale subalterno dopo almeno tre anni di effettivo servizio prestato.

In ogni caso, non potrà essere promosso il personale ausiliario che non abbia conseguito almeno la qualifica di "buono" nell'ultimo triennio, purchè la qualifica dell'ultimo anno non sia inferiore a "distinto".

In caso di promozione dalla categoria "Personale ausiliario" alla categoria "Personale subalterno", al lavoratore promosso sarà praticato un trattamento economico, per paga base e scatti di anzianità, immediatamente superiore a quello goduto nella categoria di provenienza. Resta comunque escluso che il lavoratore possa percepire un trattamento economico come sopra determinato superiore a quello che gli spetterebbe se, fin dalla data di assunzione, fosse appartenuto alla categoria del personale subalterno. L'eventuale differenza fra il trattamento già percepito e quello attribuito al lavoratore nella categoria del personale subalterno verrà mantenuta sotto forma di "assegno ad personam" assorbibile con i miglioramenti economici conseguenti a successivi scatti tabellari ed avanzamenti di carriera.

Ferme restando le modalità e condizioni tutte applicate per i passaggi dalla categoria del personale ausiliario alla categoria del personale subalterno, avvenuti ­ per risoluzione del precedente rapporto o per promozione ­ fino al 31 dicembre 1967, le norme di cui ai precedenti comma si applicano unicamente per le promozioni successive a tale data.

Il personale ausiliario avente qualifica di "operaio", compresi gli autisti promossi alla categoria del personale subalterno, può, per disposizione dell'Azienda e semprechè il lavoratore interessato sia consenziente proseguire nell'espletamento delle mansioni già attribuitegli nella categoria di provenienza.

CAPITOLO XI

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 108

Provvedimenti disciplinari

Le mancanze del personale ai propri doveri e le infrazioni disciplinari sono punite con i seguenti provvedimenti:

­ per Quadri, impiegati e subalterni:

a) l'ammonizione scritta da parte della Direzione;

b) la nota di biasimo da parte del Presidente;

c) la deplorazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione;

d) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni;

e) la dispensa dall'impiego;

f) la destituzione;

­ per il personale ausiliario:

1) il rimprovero verbale;

2) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni;

3) la dispensa;

4) la destituzione.

I provvedimenti di cui alle lettere da c) a f) ed ai numeri da 2) a 4) debbono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Ogni provvedimento disciplinare sarà annotato nella posizione personale dell'interessato.

NOTA A VERBALE

Le parti convengono che nel prevedere al secondo comma del presente articolo che "i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere da c) ad f) ed ai numeri da 2) a 4) debbono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione", non hanno inteso escludere l'esercizio del potere disciplinare nelle Aziende presso le quali la competenza per i provvedimenti disciplinari sia devoluta al Consiglio di Amministrazione e/o ad altri Organi amministrativi statutariamente previsti.

Presso tali Istituti, pertanto, i provvedimenti in discorso saranno adottati dagli organi amministrativi competenti secondo le previsioni statutarie.

Art. 109

Provvedimenti disciplinari - segue

I provvedimenti disciplinari vengono applicati ­ secondo le norme di legge che regolano la materia ­ in relazione alla natura e gravità della mancanza ed al grado della colpa, senza riguardo all'ordine con cui sono elencati nell'art.108, tenendo presente la condotta abituale e la eventuale recidività di chi ha mancato.

Al personale sospeso dal servizio è interdetto l'accesso agli uffici.

Art. 110

Sospensione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare

Nei casi urgenti il Direttore dell'Azienda o chi ne fa le veci può sospendere dal servizio i colpevoli di gravi mancanze in attesa del provvedimento disciplinare.

Art. 111

Dispensa dall'impiego

E' in facoltà dell'Azienda di deliberare la dispensa dall'impiego:

a) quando la qualifica di insufficiente si è ripetuta per tre anni consecutivi;

b) quando al lavoratore, nel periodo di due anni, sia stata applicata per due volte la punizione di cui alla lettera d) ovvero al n.2 dell'art.108.

Art. 112

Sospensione del lavoratore sottoposto ad azione penale

Quando un lavoratore sia sottoposto ad azione penale ­ esclusa quella derivante da fatti colposi, semprechè peraltro i medesimi non abbiano relazione con il rapporto di lavoro ­ l'Azienda determina se egli debba o meno, in pendenza di giudizio, essere sospeso dal servizio salvo che non vi sia giusta causa per la destituzione a' sensi dell'art.108.

Dopo che il provvedimento sia divenuto definitivo l'Azienda decide circa la riammissione o meno in servizio.

Al lavoratore sospeso sarà corrisposto un assegno pari al 50% della normale retribuzione mensile.

Nel caso di condanna o di pronuncia equiparata (patteggiamento) per reato punibile con la pena restrittiva della libertà personale è in facoltà dell'Azienda di applicare i provvedimenti di cui all'art.108 non esclusa la destituzione.

In caso di assolutoria per inesistenza di reato o per non aver commesso il fatto, salvo eventuali responsabilità disciplinari o amministrative, il lavoratore riacquista il diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata qualora fosse rimasto in attività di servizio; saranno detratte dalla retribuzione le somme di cui al terzo comma del presente articolo e il lavoratore riprenderà servizio senza interruzione di anzianità.

Qualora, dopo che il provvedimento sia divenuto definitivo, l'Azienda adotti, nei confronti del lavoratore, un provvedimento comportante la risoluzione del rapporto, tale provvedimento avrà efficacia con decorrenza dal giorno dell'avvenuta sospensione. In tale ipotesi, qualora il lavoratore consegua il diritto a corresponsione della pensione integrativa aziendale, nonchè di qualsiasi trattamento di quiescenza ­ con esclusione del trattamento di fine rapporto ­ eccedente quello previsto dalle norme riguardanti l'assicurazione obbligatoria I.V.S., egli sarà tenuto, fino a concorrenza con gli importi spettanti in base alle predette norme, alla restituzione di quanto percepito a' sensi del terzo comma del presente articolo.

Art. 113

Tutela penale

Qualora nei confronti del lavoratore venga notificata informazione di garanzia ovvero esercitata azione penale per fatti od atti connessi all'espletamento o all'adempimento dei compiti di ufficio o incarichi affidatigli, l'Azienda assume a proprio carico le spese giudiziarie comprese quelle di assistenza legale, fermo restando il diritto dell'interessato a nominare un legale di fiducia.

La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti od atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'Azienda ed in tutti i casi in cui si ravvisi nel comportamento del lavoratore una situazione di conflitto con l'Azienda stessa.

Al lavoratore al quale è accordata la tutela di cui sopra, che sia privato della libertà personale, verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.

Qualora il danneggiato o la parte lesa ­ soggetto passivo ­ si costituisca parte civile nei confronti del lavoratore l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'Azienda.

Il lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'Azienda.

Nel caso di sentenza irrevocabile di condanna o di pronuncia equiparata (patteggiamento) dalla quale emergano circostanze che, alla luce delle previsioni di cui al secondo comma non avrebbero apportato per il lavoratore il riconoscimento della tutela prevista della presente norma, il lavoratore è tenuto a reintegrare l'Azienda nel valore delle spese e degli oneri dal medesimo sostenuti.

La tutela di cui sopra viene accordata anche in caso di pronuncia di estinzione del reato sempre qualora non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma della presente norma.

Le garanzie e le tutele di cui al primo e quarto comma del presente articolo si applicano al lavoratore anche successivamente alla cessazione del rapporto qualora si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

La presente norma si applica ai dipendenti per procedimenti penali avviati con comunicazioni giudiziarie notificate a far tempo dal 1° gennaio 1987.

Art. 114

Assegno alimentare

Durante la privazione degli emolumenti per punizione e nel caso di sospensione di cui all'art.110, gli assegni familiari vengono corrisposti alla famiglia del dipendente alla quale, sarà accordato un assegno alimentare pari alla metà del trattamento economico mensile.

Nel caso in cui, dopo la sospensione di cui all'art.110, non venga assunto alcun provvedimento disciplinare ovvero venga assunto un provvedimento disciplinare che non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore riacquista il diritto al trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse rimasto in attività di servizio; sarà detratto, da tale trattamento economico, l'eventuale assegno corrisposto alla famiglia.

Art. 115

Destituzione

La destituzione prevista alla lettera f) ed al n.4 dell'art.108 si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 116

Azione disciplinare - estinzione

L'azione disciplinare si estingue con le dimissioni del lavoratore se accettate dall'Azienda.

L'applicazione dei provvedimenti disciplinari e l'accettazione delle dimissioni non pregiudicano però l'esercizio di ogni azione penale o civile, derivante dal fatto per il quale siano stati applicati i provvedimenti o presentate e accettate le dimissioni.

CAPITOLO XII

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 117

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro del personale può avvenire:

a) per dimissioni, e ciò anche nel caso degli artt. 72 (ultimo comma), 85 e 87 (penultimo comma) e 91 (secondo comma);

b) per riduzione di posti o per soppressione o trasformazione di servizi o uffici, a' sensi all'art.120;

c) per esonero dal servizio in seguito a malattia, a' sensi del terzultimo e penultimo comma dell'art.83;

d) per collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età, a' sensi dell'ar.122;

e) per dispensa dall'impiego (art.111);

f) per destituzione (art.115);

g) per morte.

Art. 118

Provvedimento di dispensa - revoca

L'Azienda può revocare il provvedimento di dispensa dall'impiego quando il lavoratore interessato lo chieda entro dieci giorni dalla relativa notificazione e, in tal caso, il lavoratore viene retrocesso alle categorie o gradi inferiori, con conseguente diminuzione degli emolumenti.

NOTA A VERBALE

La previsione di cui all'art.118 è applicabile nei soli confronti dei Quadri, degli impiegati e dei subalterni.

Art. 119

Preavviso

Le dimissioni debbono venir presentare per iscritto con il preavviso di un mese per Quadri ed impiegati e di 15 giorni per il personale subalterno ed ausiliario. In difetto, l'Azienda tratterrà dalle competenze spettanti al lavoratore la corrispondente indennità sostitutiva.

Al dimissionario compete il pagamento dell'intera retribuzione fino alla scadenza del preavviso.

E' in facoltà dell'Azienda di far cessare il servizio il giorno della presentazione delle dimissioni od in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intera retribuzione fino alla scadenza stessa.

Art. 120

Disponibilità

Nel caso di riduzione di posti o di soppressione o trasformazione di un servizio o di un ufficio, l'Azienda ha facoltà di collocare in disponibilità il personale che sia stato a suo tempo assunto specificatamente per quel determinato posto o servizio o ufficio.

Quando, sempre per i predetti motivi, l'Azienda debba collocare in disponibilità personale non specificatamente assunto per il posto o servizio o ufficio soppresso o trasformato, dovranno essere debitamente valutati i titoli preferenziali (anzianità di servizio, merito, carico di famiglia, possibilità economiche, benemerenze militari e civili, ecc.) di tutto il personale appartenente alla stessa categoria e collocare in disponibilità coloro che risulteranno in possesso di titoli minori.

La disponibilità avrà la seguente durata:

a) 4 mesi per il personale con anzianità effettiva di servizio fino a 5 anni;

b) 6 mesi per il personale con anzianità effettiva di servizio oltre i 5 anni e fino a 10;

c) 8 mesi per il personale con anzianità effettiva di servizio oltre i 10 anni e fino a 15;

d) 12 mesi per il personale con anzianità effettiva di servizio oltre i 15 anni.

Durante il periodo di disponibilità compete l'intera retribuzione.

Prima di far luogo a nuove assunzioni di personale l'Azienda dovrà richiamare in servizio tutti coloro che eventualmente si trovassero in disponibilità, possedendo i requisiti adeguati ai posti da coprire. Il lavoratore richiamato dalla disponibilità per essere assegnato ad una categoria o grado diversi avrà la facoltà di accettare il nuovo posto o di continuare ad usufruire del rimanente periodo di disponibilità.

Il lavoratore, trascorso l'intero periodo di disponibilità senza che sia stato richiamato dall'Azienda, cesserà dal servizio.

Art. 121

Dispensa e destituzione - decorrenza degli effetti

La dispensa e la destituzione, di cui alle lettere e) ed f) dell'art.117, hanno effetto legale dal momento in cui ne viene data comunicazione all'interessato. Qualora la consegna della comunicazione non possa effettuarsi, la dispensa e la destituzione avranno effetto legale dalla data di consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata portante la comunicazione.

Il provvedimento ha effetto legale dal momento in cui l'interessato è stato sospeso dal servizio, quando alla sospensione seguano la dispensa dall'impiego o la destituzione.

Art. 122

Collocamento a riposo - limiti di età e di servizio

Quando il lavoratore abbia compiuto il 35° anno di servizio effettivo oppure i 60 anni di età ha diritto di ottenere il collocamento a riposo e l'Azienda, fermo quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n.54 e successive integrazioni, ha del pari diritto di collocarvelo d'ufficio.

Tutti i termini anzidetti sono ridotti di 5 anni per il personale femminile ai fini del diritto ad ottenere il collocamento a riposo, mentre l'Azienda, fermo quanto previsto dall'art.6 della legge 54/82 e successive integrazioni, ha diritto di collocare a riposo la lavoratrice che abbia compiuto il 60° anno di età ovvero il 30° anno di servizio.

Peraltro, il medesimo personale femminile può optare di continuare a prestare la propria attività lavorativa fino al compimento del 35° anno di servizio previa comunicazione all'Azienda da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di raggiungimento del limite ridotto previsto dal secondo comma e fermo anche restando quanto previsto dall'art.4 della legge 9 dicembre 1977, n.903 e dall'art.6 della legge 26 febbraio 1982, n.54 e successive integrazioni.

Il lavoratore dovrà essere sempre collocato a riposo quando abbia compiuto il 40° anno di servizio effettivo oppure i 65 anni di età sempre che, in quest'ultimo caso, abbia maturato i requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

ULTIMO COMMA ABROGATO


Art. 123

Trattamenti di quiescenza e previdenza

Al lavoratore che cessa dal servizio per una delle cause indicate all'art.117 o agli aventi diritto in caso di morte del lavoratore, spetta il trattamento di quiescenza e di previdenza, stabilito dalle norme in vigore presso ciascuna Azienda.

Art. 124

Trattamenti di quiescenza e previdenza - personale ausiliario

L'attribuzione della stabilità di impiego al personale ausiliario, prevista dal presente contratto, non comporta automatica estensione allo stesso personale dei trattamenti in atto stabiliti, dai Fondi aziendali di quiescenza o di previdenza, per il personale al quale la stabilità stessa era già contrattualmente assicurata al 31 dicembre 1967.

Art. 125

Trattamenti di quiescenza e previdenza - segue

In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro il trattamento di cui all'art. 123 non potrà essere inferiore al trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982 n.297 ed a quanto dovuto dall'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti.

In tutti i casi di cessazione dal servizio nei quali il trattamento di quiescenza e di previdenza risulti pari a quello minimo previsto dal precedente comma, il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza o quiescenza aziendale avrà diritto alla restituzione dei contributi a suo carico versati al Fondo stesso, dedotti i contributi, pure a suo carico, eventualmente versati o da versare all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 126

Misura del preavviso

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con diritto, da parte del lavoratore, a preavviso (dispensa e collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età nel caso previsto dal primo comma dell'art.122) la misura del predetto preavviso sarà pari a tre mesi.

I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa, l'Azienda è tenuta ad accordare al lavoratore, durante il periodo di preavviso, adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.

L'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte, sarà pari a tre mensilità di retribuzione.

Art. 127

Trattamenti di quiescenza e previdenza - segue

Per accertare se i trattamenti di quiescenza e di previdenza aziendali garantiscono il trattamento minimo indicato nell'art. 125, presso le Aziende ove si corrispondono pensioni, la quota di pensione corrispondente al Trattamento di fine rapporto verrà determinata sulla base delle tabelle di conversione allegate al regolamento del Fondo pensioni aziendali.

Per i trattamenti di previdenza costituiti, parzialmente o integralmente, da forme assicurative, l'accertamento di cui al precedente comma sarà effettuato tenendo conto del valore economico di ogni singola polizza.

NOTA A VERBALE

Le disposizioni portate dagli artt.123, 125 e 127 non riguardano il personale ausiliario.

Art. 128

Danni arrecati dal dipendente all'Azienda

L'Azienda avrà il diritto di rivalersi a' sensi di legge su quanto compete, a qualsiasi titolo, al lavoratore che cessa dal servizio, per i danni da questi eventualmente arrecati all'Azienda medesima.

Art. 129

Certificato di fine servizio

All'atto della cessazione dal servizio, per qualunque causa avvenga, l'Azienda dovrà rilasciare al lavoratore un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione d'opera e della natura delle attribuzioni disimpegnate, indipendentemente da qualsiasi contestazione che potesse sorgere circa la liquidazione dei diritti spettanti all'interessato.

CAPITOLO XIII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE SUBALTERNO ED AUSILIARIO

Art. 130

Vigilanza notturna e pernottamento

Il servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell'Azienda da parte del personale subalterno è consentito solamente per il termine massimo di tre mesi nonchè per la sostituzione dei lavoratori adibiti al servizio stesso nei casi di loro assenza per riposo settimanale, ferie, malattia e richiamo alle armi.

Nel solo caso di pernottamento (escluso quindi il servizio di vigilanza notturna) è ammessa la contemporanea prestazione del normale lavoro diurno da parte del personale subalterno ed ausiliario.

Art. 131

Incombenze del personale subalterno

Le incombenze del personale ausiliario ­ operai, guardie diurne e notturne (compresi i portieri), uomini di fatica, donne di pulizia ­ potranno essere eccezionalmente disimpegnate dal personale subalterno quando la modesta entità dell'Azienda o della dipendenza non consenta l'assunzione di personale ausiliario.

Art. 132

Vigilanza notturna e pernottamento - compensi

Il servizio di pernottamento o di vigilanza notturna prestato dal personale subalterno ed ausiliario non dovrà in nessun caso superare le ore 10,30 e sarà retribuito con uno speciale compenso, la misura del quale verrà fissata nei contratti integrativi aziendali. Detto compenso non spetta al personale ausiliario con qualifica di guardia notturna.

Ferma la durata settimanale dell'orario di lavoro, il servizio di vigilanza notturna da parte del personale subalterno, viene effettuato in deroga alle disposizioni portate dagli artt.55 e 59.

Art. 133

Uso gratuito dell'alloggio

Per il servizio di pernottamento prestato dal personale che fruisce gratuitamente dell'alloggio nello stabile della sede o dipendenza dell'Azienda non è dovuto alcun speciale compenso.

L'uso gratuito dell'alloggio nello stabile della sede o dipendenza dell'Azienda, concesso al personale utilizzato per mansioni di portiere, si intende compensativo delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.

Art. 134

Custodia in giornata di sabato - compenso

Al personale subalterno ­ escluso quello normalmente adibito alle mansioni di custodia con alloggio nei locali dell'Azienda ­ il quale, al di fuori del caso dell'art.131, sia adibito a turno alla custodia diurna nei locali dell'Azienda nella giornata di sabato (ovvero di lunedì nei casi in cui l'orario settimanale sia distribuito dal martedì al sabato), sarà corrisposto ­ per tale servizio da contenersi nell'orario massimo giornaliero previsto per i guardiani diurni (art.55, ottavo comma) e da svolgersi in aggiunta all'orario settimanale di lavoro fissato per la categoria del personale subalterno ­ un compenso la misura del quale sarà stabilita nei contratti integrativi aziendali.

Art. 135

Uniformi

Nei contratti integrativi aziendali potranno essere disciplinati l'uso delle uniformi da parte del personale subalterno ed ausiliario e le modalità per la fornitura delle uniformi medesime e di eventuali altri indumenti di lavoro.

CAPITOLO XIV

CORSI DI ADDESTRAMENTO ­ CORSI DI FORMAZIONE E/O DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ­ INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ­ CONDIZIONI IGIENICO/SANITARIE ­ SICUREZZA DEL LAVORO



Art. 136

Corsi di addestramento

Le Aziende promuoveranno per il personale impiegatizio di nuova assunzione corsi aziendali di addestramento, da tenersi di norma durante il periodo di prova e comunque non oltre il primo anno di servizio, aventi durata di almeno due settimane.

Tali corsi saranno svolti ­ secondo le modalità ed i programmi aziendalmente stabiliti ­ nell'ambito dell'orario di lavoro.

Durante l'addestramento, ove questo sia organizzato in corsi collettivi, è data facoltà agli impiegati nuovi assunti, di partecipare a riunioni promosse, durante l'orario di lavoro, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.

Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni, singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale dell'Azienda, previa comunicazione alla direzione aziendale competente del nominativo all'uopo designato.

Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l'ordine di precedenza delle richieste comunicate alla direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore, è riservato al dirigente di ciascuna organizzazione sindacale il tempo limite di mezz'ora cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad organizzazioni diverse.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art.127 del CCNL 22 luglio 1976.

In ogni caso la durata dei corsi aziendali di addestramento per il personale impiegatizio di nuova assunzione non potrà essere inferiore a due settimane.

Art. 137

Corsi di formazione e/o aggiornamento professionale

Al fine di tutelare l'occupazione per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti dell'impresa e un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonchè per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione nonchè l'acquisizione di nuove conoscenze, in tema di metodi, strumenti e contenuti.

Le Aziende, al fine di consentire una maggiore competenza professionale al personale, promuoveranno annualmente corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale. A far tempo dal 1° gennaio 1995 i corsi di cui sopra hanno durata, nel loro complesso, non inferiore a 37 ore e 30 minuti nel biennio, da tenersi durante il normale orario di lavoro, non selettivi e a partecipazione non obbligatoria, per gli impiegati in pianta stabile.

Il limite di durata di cui sopra si intenderà rispettato anche qualora l'Azienda effettui un unico corso, per un periodo pluriennale, la cui durata risulti pari alla somma delle dotazioni orarie di ciascun biennio.

Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.

All'inizio dell'anno l'Azienda esaminerà eventuali indicazioni fornite dalle RSA, in ordine all'effettuazione di tali corsi.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante l'istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle Aziende che, per la loro dimensione od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo, ne ravvisassero la necessità.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art.128 del CCNL 22 luglio 1976.

Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti aziendali, nell'ambito di un incontro da tenere all'inizio dell'anno, anche allo scopo di verificare se sia rispettato il diritto del lavoratore alla formazione continua. Tale incontro sarà ripetuto qualora l'Azienda apporti sostanziali modifiche in materia nel corso dell'anno. La definizione dei programmi, la scelta dei docenti sono di competenza dell'Azienda.

Fermo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, i corsi medesimi, nel loro complesso, non potranno avere durata inferiore a 16 ore annue.

Inoltre, nei contratti integrativi aziendali saranno definiti i criteri informatori in base ai quali è regolata la partecipazione del personale ai corsi di cui al secondo comma.

Quanto previsto dal presente articolo non riguarda eventuali ulteriori iniziative dirette a specifici addestramenti professionali, la partecipazione ai quali avrà comunque carattere non obbligatorio.

NORMA TRANSITORIA ABROGATA

Art. 138

Barriere architettoniche

In caso di modifiche o ristrutturazione o nuove costruzioni di sedi bancarie, le Aziende faranno in modo di adottare le opportune misure che facilitino l'acceso al posto di lavoro dei lavoratori invalidi.



Art. 139

Condizioni igienico - sanitarie

Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previste norme concernenti la tutela delle condizioni igienico­sanitarie nell'ambiente di lavoro e le garanzie volte alla sicurezza del lavoro.


Art. 139 bis

Antiriciclaggio

In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nel corso dell'incontro annuale di cui all'art. 142 le Aziende comunicheranno le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato.

In tale occasione le strutture sindacali interessate potranno formulare idonee proposte in ordine all'applicazione delle previsioni di legge.

Entro il 31 marzo 1995, si darà luogo ad un incontro in sede aziendale, nel corso del quale l'Azienda darà agli organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, un'informativa riepilogativa di quanto già adottato in materia.

CAPITOLO XV

GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO


Art. 140

Relazioni sindacali - incontri semestrali

Ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto le Aziende daranno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette Organizzazioni facenti parte del personale prospetteranno i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico­ambientali del luogo dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.

Detti incontri, che avranno luogo presso le Direzioni Generali, dovranno tenersi con tutte le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto su richiesta anche di una sola di esse e saranno indetti dall'Azienda, con effetto anche nei confronti delle citate altre Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta stessa.

All'inizio di ogni incontro semestrale le Organizzazioni Sindacali dovranno indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell'incontro medesimo.

Le dichiarazioni conclusive della Direzione saranno inserite in apposito verbale.

Le predette Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che intendono partecipare agli incontri dovranno notificare tempestivamente all'Azienda i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a 2 ovvero a 3 per ogni Organizzazione, a seconda che i lavoratori ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità), che interverranno agli incontri stessi.

A detti dirigenti le Aziende accorderanno permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.

Art. 141

Informativa alle OO.SS.

L'Azienda fornirà agli organismi sindacali di cui al comma seguente una informativa preventiva sulle variazioni decise dall'Azienda stessa in tema di:

­ orario di lavoro di cui all'art. 55;

­ orario di sportello applicati dall'Azienda;

­ spostamenti di orario di cui all'art.56;

­ ora di inizio dei turni di cui all'art.54;

­ orari di lavoro speciali (orari articolati per esigenze tecniche dal martedì al sabato; sportelli aperti presso mercati, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti di confine o posti doganali; sportelli cambio; stazioni marittime, aeree o autostradali; sportelli aperti nei centri ove ­ per autorizzazione delle autorità competenti ­ vige un particolare regime di orario domenicale; sportelli con orari speciali).

L'informativa di cui sopra viene fornita alle rappresentanze sindacali aziendali ­ facenti capo alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto ­ dell'unità produttiva interessata. L'informativa sugli orari di sportello e sugli spostamenti dovrà, invece, essere fornita agli organi di coordinamento delle rappresentanze medesime laddove gli organi medesimi esistono e qualora i provvedimenti stessi riguardino più unità produttive.

Art. 142

Relazioni sindacali - incontro annuale

Ad iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, le Aziende daranno luogo annualmente ad un incontro nel corso del quale l'Azienda stessa fornirà una informativa sugli argomenti di seguito indicati:

­ appalti;

­ livelli occupazionali dell'Azienda per categorie e gradi indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

­ numero delle rotazioni effettuate indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

­ programmi dell'Azienda sui corsi di cui all'art.137, primo comma, e numero dei lavoratori che hanno partecipato a tutti i corsi effettuati dall'Azienda indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

­ numero trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in Comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa dell'Azienda da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive;

­ numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive;

­ interventi effettuati per la eliminazione delle barriere architettoniche a favore di portatori di handicap;

­ provvedimenti conseguenti all'attuazione delle previsioni dei contratti integrativi aziendali in materia di sicurezza ed a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;

- antiriciclaggio (misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato).

Nel corso dell'incontro di cui al presente articolo l'Azienda fornirà altresì una informativa sugli interventi effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di costruzioni o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività bancaria delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro per i portatori di handicap.

Sempre nel corso dell'incontro annuale sarà fornita una informativa sui provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni dei contratti integrativi aziendali in materia di sicurezza ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi.

Ai fini della tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie del disagio sociale, tenendo presente l'analisi delle relative tematiche, nel corso dell'incontro annuale aziendale si potrà, altresì, procedere:

- all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;

- alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.

Detto incontro, che avrà luogo presso la Direzione Generale, dovrà tenersi con tutte le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto su richiesta anche di una sola di esse e sarà indetto dall'Azienda, con effetto anche nei confronti delle citate altre OO.SS. dei lavoratori, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta stessa.

Le predette OO.SS. dei lavoratori che intendano partecipare all'incontro dovranno notificare tempestivamente all'Azienda i nominativi dei propri dirigenti ­ facenti parte del personale dell'Azienda medesima ed in numero non superiore a due ovvero a tre per ogni Organizzazione, a seconda che i lavoratori ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità ­ che interverranno all'incontro stesso.

A detti dirigenti saranno accordati permessi retribuiti per la partecipazione al suddetto incontro.

Art. 143

Osservatorio nazionale

Si costituisce un osservatorio nazionale, composto da rappresentanti di entrambe le parti nel numero massimo di 3 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria e nello stesso numero complessivo per entrambe le associazioni datoriali (Assicredito e ACRI) cui vengono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in ordine alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:

­ situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;

­ pari opportunità per il personale femminile;

­ sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;

­ condizioni igienico­ambientali nei posti di lavoro;

­ lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

­ problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dalla integrazione europea;

­ ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;

­ possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle Aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);

- rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;

­ assetto previdenziale del settore.

Per il migliore funzionamento dell'Osservatorio in parola viene creata una "banca dati" gestita operativamente dalle Associazioni imprenditoriali con accesso da parte di componenti l'Osservatorio designati dalle rispettive Organizzazioni stipulanti nella quale far affluire ed elaborare i dati di complesso da utilizzare per l'esame dei predetti argomenti e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.

L'Osservatorio potrà avvalersi, se del caso, della collaborazione di esperti nelle materie di volta in volta in esame, da nominare e utilizzare con i criteri che le parti concorderanno.

Nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio rientra la fissazione delle cadenze con le quali tenere gli incontri dell'Osservatorio medesimo che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno.


Art.144

Pari opportunità per il personale femminile

Sul tema delle pari opportunità per il personale femminile l'Azienda provvederà a fornire agli organi sindacali di cui al successivo terzo comma un'informativa, con possibilità di analisi e di valutazione congiunta anche a livello aziendale.

Detta informativa e valutazione sono finalizzate anche ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.

Coerentemente ai principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991, si conviene di esaminare la situazione delle pari opportunità per il personale femminile, al fine di promuovere - anche tramite "gruppi di lavoro" operanti nell'ambito degli organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, ai sensi dell'art. 144 - azioni positive:

- acquisendo le più significative esperienze maturate in sede aziendale in applicazione della legge medesima;

- elaborando risultati e proposte anche da trasferire all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 143.

Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri ­ anche ai fini dei permessi ­ con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno dei detti sostituti può, comunque, fruire dei permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.

Art. 144 bis

Tutela della dignità delle donne e degli uomini

Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 1990 e della Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.

Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:

- comportamenti offensivi a connotazione sessuale;

- altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;

- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.

In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, le Parti stipulanti concordano azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona.



Art. 144 ter

Unioni di fatto

Con riferimento alle esigenze concernenti l'impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, si conviene - considerato il carattere non settoriale della tematica - di seguire con attenzione l'evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.




Art. 145

Processi di riorganizzazione, decentramento, fusione, concentrazione e scorporo

Per i processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni anche se derivanti da innovazioni tecnologiche), fusione, concentrazione e scorporo, l'informazione e consultazione saranno successive alla fase decisionale.

Per quanto attiene alle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale in tutte le fattispecie sopraindicate, le stesse formeranno oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgeranno tra la Direzione aziendale e le segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali ­ ovvero, in mancanza, le rappresentanze sindacali aziendali interessate ­ costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Detta procedura ­ salvo diversi accordi tra le parti ­ si svolgerà in prima istanza direttamente in sede aziendale e dovrà esaurirsi entro un termine di 10 giorni, successivi all'informativa di cui al primo comma. Qualora in tale sede non si giungesse ad un accordo si darà luogo ad ulteriori incontri negoziali, che dovranno esaurirsi entro altri 25 giorni.

Gli incontri di cui sopra si svolgeranno:

­ se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda più unità produttive operanti in diverse regioni, in prima istanza tra l'Azienda e l'organo di coordinamento, in seconda istanza con l'assistenza delle rispettive organizzazioni nazionali;

­ se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda una sola unità produttiva, in prima istanza tra l'Azienda e la rappresentanza sindacale aziendale, la quale ultima, in seconda istanza, può farsi assistere dall'organo di coordinamento;

­ se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda più unità produttive situate nella stessa provincia o nella stessa regione, in prima istanza tra l'azienda e l'organo di coordinamento, il quale ultimo, in seconda istanza, può farsi assistere dalla struttura sindacale territoriale competente."

Per tutti i casi considerati nel presente articolo, l'azienda potrà attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale, al termine dei periodi sopra indicati. Nello stesso periodo di moratoria i sindacati si asterranno da ogni azione diretta.


Art. 145 bis

Occupazione

Le Parti stipulanti prendono atto che per le Banche e le Imprese finanziarie si è interrotto il trend di crescita degli occupati complessivamente registrato fino al recente passato; anche se sono assenti segnali di cedimento strutturale a livello di sistema, sono emerse alcune situazioni che tendono ad evidenziare tensioni occupazionali.

Le Parti stipulanti individuano nell'adozione della procedura preventiva di cui ai comma successivi lo strumento al quale ricorrere prima dell'applicazione delle norme di cui alla L.n. 223/1991.

Le Parti medesime convengono pertanto che le Aziende, in presenza delle suddette situazioni di tensione, anche conseguenti a processi di ristrutturazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali, provvederanno a fornire preventivamente agli organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.

A richiesta dei citati organi di coordinamento si darà quindi luogo, entro i 10 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte dell'Azienda, ad incontri nell'ambito dei quali le Parti interessate si impegneranno a ricercare le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell'Azienda. A questo fine valuteranno l'adozione degli strumenti utilizzabili quali le incentivazioni all'esodo anticipato volontario, l'uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, la mobilità interna, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all'art. 2103 c.c. Nell'ambito della procedura potranno essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori interessati.

Nel caso in cui l'Azienda interessata dai fenomeni in premessa faccia parte di un Gruppo bancario ai sensi della vigente normativa di legge, qualora la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro di cui al comma precedente, si darà luogo - su richiesta di una delle Parti - ad incontri a livello di "capogruppo" per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che l'Azienda interessata faccia ricorso all'applicazione delle previsioni di legge di cui al secondo comma.

La procedura, in tutte le sue diverse fasi, dovrà comunque esaurirsi nel termine massimo di 40 giorni, salvo diversa intesa che si realizzasse tra le Parti.

Nei periodi di moratoria di cui sopra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si asterranno dall'utilizzo conflittuale di azioni sindacali, mentre le Aziende, da parte loro, eviteranno di dare corso operativamente ad ogni decisione inerente alle materie in discussione.


DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti stipulanti si impegnano, al verificarsi delle convergenze che lo rendano praticabile, a richiedere congiuntamente al Ministero del Lavoro l'attivazione dello specifico tavolo contemplato dalle norme di cui al Protocollo del 23 luglio 1993.

DICHIARAZIONE ACRI

Per l'Acri la procedura di cui alla presente norma trova applicazione prima del collocamento in disponibilità di cui all'art.120 del contratto nazionale 16 gennaio 1991.

DICHIARAZIONE A VERBALE

	In sede di stipula dell'accordo di rinnovo contrattuale del 19 dicembre 1994, le parti si sono date atto che nel settore bancario e dell'intermediazione finanziaria sono in pieno sviluppo rilevanti processi di ristrutturazione e di riorganizzazione.

Poichè tali processi stanno subendo una forte accelerazione, le stesse Parti riconfermano l'esigenza di definire linee strategiche ed operative atte a predisporre adeguati strumenti di intervento. A tal fine le Parti concordano di costituire una Commissione mista paritetica per l'esame delle problematiche relative all'occupazione nel settore, anche al fine di realizzare intese che, fatte salve le previsioni contrattuali e di legge in materia, prevedano la individuazione di strumenti finalizzati a fronteggiare eventuali situazioni di eccedenze lavorative con l'obiettivo della salvaguardia dei livelli occupazionali. Il Ministro del lavoro, in rapporto a tale obiettivo, si impegna a favorire tali intese, riservandosi di valutare le forme più opportune per sostenere i progetti che si potranno realizzare. Le Parti - fermo restando quanto già stabilito in materia dalla normativa vigente - prendono atto che il Ministero del Lavoro procederà, in esecuzione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, ad appositi incontri a partire dal prossimo mese di luglio 1996 idonei alla individuazione di soluzioni coerenti con le finalità più sopra precisate.

Art. 146

Controversie collettive di lavoro

Le controversie collettive aventi ad oggetto l'interpretazione di norme del presente Contratto possono venire congiuntamente esaminate dalle parti stipulanti per un tentativo di amichevole definizione.

Art. 147

Controversie individuali di lavoro

Nel caso di controversia individuale di lavoro, laddove non sia possibile pervenire ad una soluzione in sede aziendale, il lavoratore ha facoltà ­ in relazione a quanto precisato dall'art. 410 c.p.c. ­ di chiedere l'intervento di una Commissione, costituita da due rappresentanti dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e da due rappresentanti dell'Organizzazione Sindacale, firmataria del presente Contratto, cui il lavoratore stesso aderisca o conferisca mandato, per l'espletamento di un tentativo di amichevole conciliazione.

Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di richiesta di intervento della Commissione, avanzata all'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane dall'Organizzazione Sindacale interessata.

Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dai componenti la Commissione e dalle parti interessate; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 411 c.p.c..

La Commissione di conciliazione ha sede in Roma presso la Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane che ne cura la segreteria.

Art. 147 bis

Sistema di informativa e partecipazione

Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle Aziende e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le Parti stipulanti convengono sull'opportunità di perseguire l'adozione di un sistema complessivo di relazioni sindacali che si articoli attraverso momenti di confronto in sede nazionale ed aziendale, aventi ad obiettivo il razionale sviluppo del comparto creditizio/finanziario, in armonia con l'evoluzione professionale dei lavoratori ed in coerenza con i principi indicati in premessa al presente CCNL.

Di conseguenza le Parti stipulanti procederanno:

- al riesame, entro il 30 aprile 1995, delle competenze e dei criteri di funzionamento dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 143, quale sede più idonea per l'attuazione e lo sviluppo del sistema di informazioni individuato nel contratto nazionale e per la promozione di possibili iniziative congiunte atte a sostenere le posizioni rispetto alle quali si realizzino auspicate convergenze;

- alla raccolta in un unico capitolo del contratto nazionale delle previsioni relative al sistema di relazioni sindacali in sede aziendale;

- all'approfondimento del tema delle clausole di conciliazione e di arbitrato, allo scopo di valutare l'introduzione nel settore di un'apposita disciplina, tenendo presenti, fra l'altro, le indicazioni espresse dal CNEL in un apposito disegno di legge in materia.

CAPITOLO XVI

DIRITTI DI INFORMATIVA SINDACALE

Art. 148

Diritti di informativa sindacale - riepilogo

I diritti di informativa sindacale, nei termini, con i limiti e agli organismi sindacali previsti nei sottoindicati articoli del presente contratto, concernono:

a) incontro annuale (art.142):

­ appalti;

­ livelli occupazionali dell'Azienda per categorie e gradi indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

­ numero delle rotazioni effettuate indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

­ programmi dell'Azienda sui corsi di cui all'art.137, primo comma, e numero dei lavoratori che hanno partecipato a tutti i corsi effettuati dall'Azienda indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

­ numero trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in Comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa dell'Azienda da quelli attuali in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive;

­ numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive;

­ interventi effettuati per la eliminazione delle barriere architettoniche a favore di portatori di handicap;

­ provvedimenti conseguenti all'attuazione delle previsioni dei contratti integrativi aziendali in materia di sicurezza ed a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;

- antiriciclaggio (misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato).

Nel corso dell'incontro annuale aziendale potrà , altresì, procedersi:

- all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;

- alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.

b) turni degli addetti ai sistemi di controllo centralizzato ­ a vari livelli ­ dei servizi di sicurezza (art.54, quarto comma):

- ora d'inizio dei turni del personale di cui al quarto comma dell'art.54;

c) turni degli addetti ad altri particolari compiti (art. 54, decimo comma):

­ ora d'inizio dei turni del personale di cui al decimo comma dell'art. 54;

­ in occasione dell'avvio dei turni di cui all'art.54, consistenza numerica, ripartita per qualifiche, del personale di cui al primo e nono comma dello stesso articolo;

d) orari di lavoro, orari di sportello, spostamenti di orario e orari di lavoro speciali (art.141):

­ variazioni decise dall'Azienda in tema di:

a) orari di lavoro di cui all'art.55;

b) orari di sportello applicati dall'Azienda;

c) spostamenti di orario di cui all'art.56;

d) orari di lavoro speciali (orari articolati per esigenze tecniche dal martedì al sabato; sportelli aperti presso mercati, ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini e località turistiche, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti di confine o posti doganali; stazioni marittime, aeree o autostradali; sportelli cambio; sportelli aperti nei centri ove ­ per autorizzazione delle autorità competenti ­ vige un particolare regime di orario domenicale; unità operative o sportelli, con orari speciali);

e) lavoro straordinario (art.69, terzo comma):

­ comunicazione mensile del numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni;

f) Corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento non selettivi (art.137, ottavo comma):

­ tempi e modalità di effettuazione dei corsi di cui all'art.137, primo comma;

g) innovazioni tecnologiche ed importanti ristrutturazioni aziendali (art.145):

­ innovazioni tecnologiche e/o rilevanti processi di ristrutturazione aziendale che incidano, riduttivamente, sul complessivo livello occupazionale in atto del personale dell'Azienda ovvero sulle caratteristiche professionali di significative aliquote di personale (es. mobilità e destinazione ad altre mansioni) e che, comunque, riguardino, anche in tempi programmati, almeno un intero servizio o dipendenza;

h) assunzione e destinazione del personale (art.19, quinto comma):

­ numero dei dipendenti tempo per tempo assunti e loro specifica destinazione (ad esempio, dipendenza o servizio);

i) assunzione del personale (art. 20, ultimo comma):

l) personale a tempo determinato (art.31, secondo comma);

­ assunzione e cessazione del personale assunto con contratto a tempo determinato (art.31, secondo comma);

m) processi di riorganizzazione, fusione, concentrazione, scorporo, decentramento (art. 145 primo comma);

m bis) specifica comunicazione nelle situazioni di tensione occupazionale (art. 145 bis 3° comma);

n) informativa sul tema delle pari opportunità (art. 144).

CAPITOLO XVII

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 149

Successione di contratti - clausola abrogativa

Il presente Contratto abroga e sostituisce tutta la regolamentazione normativa nazionale del rapporto di lavoro del personale delle Casse di Risparmio SpA, ICCRI SpA, Monti di Credito su Pegno SpA, Aziende finanziarie, Aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria, in atto alla data della sua entrata in vigore ed esclude l'applicazione di qualsiasi uso o consuetudine locale.

Art. 149 bis

Assetti contrattuali

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro;

- un secondo livello, di contrattazione integrativa aziendale, riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie e le voci nelle quali detta contrattazione integrativa aziendale si articola.




Art. 149 ter

Procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali

A valere dal futuro rinnovo del contratto collettivo nazionale, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alle controparti imprenditoriali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto predetto.

Durante il suindicato periodo e per il mese successivo a detta scadenza - ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata.

Resta fermo che al termine del primo biennio di valenza contrattuale e cioè il 31 dicembre 1995 scadrà la "parte economica" del presente CCNL.

Entro tale termine di scadenza le Organizzazioni sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993.




Art. 149 quater

Indennità di vacanza contrattuale

In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, a valere dal futuro rinnovo del contratto nazionale ed in riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato alla paga base e all'eventuale indennità di carica, nonchè, ai sensi del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993, all'indennità di ex scala mobile.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.

Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.




Art. 149 quinquies

Clausole di garanzia per l'esecuzione del contratto

Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui all'art. 149.

E' comune impegno delle Parti stipulanti il presente CCNL operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.





Art. 150

Unificazione della categoria impiegati

ABROGATO

Art. 151

Contrattazione integrativa aziendale

Ai fini di conservare al presente contratto lo scopo principale di costituire una regolamentazione uniforme e inscindibile del rapporto di lavoro dell'intera categoria, fermo quant'altro previsto nel presente articolo, in sede aziendale non si ripropongono le materie definite nel contratto nazionale.

La contrattazione integrativa aziendale, potrà essere avviata secondo quanto previsto dal successivo art. 151 bis, 3° comma.

I contratti integrativi aziendali devono comprendere soltanto la regolamentazione della materia ad essi espressamente demandata dal presente contratto; la medesima regola vale per i contratti complementari. Solo in via eccezionale, detti contratti integrativi potranno contemplare materia non regolamentata, o diversamente disciplinata dal presente contratto a condizione che tale regolamentazione sia già contenuta nei contratti integrativi medesimi.

Nei contratti integrativi aziendali si procederà, inoltre, alla definizione dei criteri per determinare il premio aziendale secondo quanto previsto dal successivo art. 152.

E' esclusa dalla contrattazione integrativa aziendale la modificazione delle materie ­ anche se già disciplinate dai contratti integrativi aziendali in vigore al 31 dicembre 1975 ­ per le quali la relativa regolamentazione è stata trasferita, o comunque inserita, nel CCNL (buono o contributo per la consumazione del pasto; automatismi di carriera o economici; provvidenze a favore dei lavoratori studenti e per i figli studenti dei lavoratori fatta eccezione per quanto previsto dall'art.82, ultimo comma; corsi di addestramento; corsi di qualificazione e formazione professionale fatta eccezione per quanto previsto dall'art.137 settimo comma; trasferimenti, rotazioni; informazioni sulle innovazioni tecnologiche) indipendentemente dal fatto che laddove previsto, siano state esercitate o meno le opzioni previste dal CCNL 22 luglio 1976 per il mantenimento delle normative aziendali ovvero la revoca dell'opzione stessa secondo quanto previsto dall'art.82 penultimo e terz'ultimo comma del presente CCNL.

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.

ABROGATA

Art. 151 bis

Contrattazione integrativa aziendale - segue

Tenendo a base quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 le Parti stipulanti convengono che:

- i contratti integrativi aziendali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

- le richieste di rinnovo dei contratti integrativi aziendali devono essere presentate in tempo utile a consentire l'apertura delle trattative due mesi prima dei contratti stessi;

- durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dei contratti integrativi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a predisporre le condizioni affinchè le rappresentanze sindacali unitarie siano realizzate entro il 31 dicembre 1995.

In sede di prima applicazione della disciplina di cui sopra, i contratti integrativi aziendali avranno decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1996 e scadranno il 31 dicembre 1998. Le richieste per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali in atto saranno presentate in tempo utile a consentire l'avvio delle trattative nell'ultimo bimestre del 1995.

Le materie rimesse alla contrattazione integrativa aziendale sono quelle indicate dal presente CCNL.

Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale le Parti stipulanti si richiamano a quanto stabilito al punto 3 del Capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993.

° ° °

Acri prende atto che le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti hanno formalmente ribadito il loro impegno unitario a presentare entro il 30 giugno 1996 un progetto congiunto di accordo in materia di costituzione e funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie, secondo quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'accordo nazionale 19 dicembre 1994.

Sulla base di tale confermato impegno, nel quadro di un indispensabile clima costruttivo, coerente con la delicata fase attraversata dal settore, le Parti si incontreranno nel mese di luglio 1996 per addivenire alle conseguenti intese.

In considerazione del predetto impegno, Acri informerà le rispettive Associate che, in deroga a quanto previsto in materia dal presente articolo 151 bis, secondo comma, del citato contratto, si potrà dar corso alla contrattazione integrativa aziendale alle seguenti condizioni.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano affinchè le richieste in sede aziendale siano conformi ai demandi stabiliti a livello nazionale, fermo quanto previsto dal presente accordo.

Limitatamente alla presente tornata di contrattazione integrativa aziendale, per quanto concerne le delegazioni sindacali abilitate si applicherà l'art. 154 penultimo comma.

Prima dell'avvio della contrattazione integrativa aziendale si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate ai predetti demandi nazionali, secondo le norme del vigente CCNL, restando in particolare confermato che la CIA potrà avviarsi solo dopo che si sarà concordemente riscontrata la conformità di cui sopra.

Nel caso in cui detta verifica in sede aziendale dia esito negativo le Segreterie nazionali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e Acri si dichiarano disponibili ad intervenire in sede nazionale per un incontro da tenersi in presenza dei rappresentanti dell'Azienda interessata e delle relative strutture sindacali.



Art. 152

Premio aziendale


L'attribuzione di un premio aziendale (in sostituzione di quello di cui all'art. 152 del CCNL 16 gennaio 1991) viene effettuata - secondo il metodo definito a livello aziendale - in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività del lavoro, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le Imprese dispongano, nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'Impresa.

Detto premio non può essere compreso nè scambiato con assegni di merito (la cui natura è normalmente discrezionale) nè con altri emolumenti slegati da criteri di cui al primo comma.

Agli effetti del predetto metodo, sono escluse dal computo le rendite dell'Azienda.

L'azienda e le OO.SS. aziendali, provvedono annualmente a verificare gli effetti derivanti dal metodo prescelto, nel corso di un apposito incontro.

Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il periodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità o meno nel trattamento di fine rapporto ­ nell'ambito dell'ammontare complessivo del medesimo ­ viene definita a livello aziendale.

Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.

Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio la riduzione di cui al comma precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.

Gli effetti delle note caratteristiche sul premio aziendale restano definiti nello stesso modo già prescelto aziendalmente per il premio annuale di rendimento.

Nei confronti del personale che nell'anno di riferimento abbia prestato servizio ad orario inferiore a quello intero, il premio aziendale viene erogato in proporzione all'orario di lavoro prestato.



NOTA A VERBALE

Nell'applicazione di quanto previsto dalla norma che precede, le Parti aziendali potranno tener conto di quanto indicato, a titolo esemplificativo, dall'art. 152 del CCNL 16 gennaio 1991, provvedendo alle opportune modifiche sulla base del nuovo schema di bilancio CEE introdotto a partire dall'esercizio 1993.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti stipulanti prendono atto che, in attuazione degli impegni del Protocollo 23 luglio 1993, saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivo previdenziale delle erogazioni incentivanti previste dagli accordi collettivi di secondo livello mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo. A tale fine le Parti stesse auspicano una rapida emanazione di detto provvedimento e si impegnano ad agire in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.

NORME TRANSITORIE

L'erogazione del premio relativo al 1994 avverrà sulla base dei criteri fissati nell'art. 152 del CCNL 16 gennaio 1991 e nelle corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali in atto.

Tenuto peraltro conto del nuovo schema di bilancio CEE introdotto a partire dall'esercizio 1993 ed al fine di poter disporre di una serie storica il più possibile omogenea, le indicazioni contenute nel citato art. 152 del contratto andranno opportunamente modificate.

Resta peraltro inteso che le Aziende che presentassero a fine 1994 un risultato economico netto negativo saranno tenute a corrispondere esclusivamente una erogazione pari al 50% del premio erogabile per il valore base semprechè l'indicatore prescelto - secondo le norme dei contratti integrativi aziendali in atto - abbia superato il predetto valore base.

Le Aziende che presentassero a fine 1994 un risultato economico netto positivo saranno comunque tenute a corrispondere una erogazione pari al 50% del premio erogabile per il valore base anche se l'indicatore prescelto - secondo le norme aziendalmente in atto - non abbia superato il predetto valore base.

Il premio relativo all'anno 1995 sarà oggetto della contrattazione integrativa aziendale che sarà avviata a far tempo dall'ultimo bimestre del 1995.

In deroga a quanto previsto dal comma che precede, anche l'erogazione del premio aziendale relativo al 1995 avverrà sulla base degli indicatori e dei criteri fissati dall'art. 152 C.C.N.L. 16 gennaio 1991 e dalle corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali in atto.

Per quanto attiene alla misura di tale premio, la stessa verrà determinata incrementando del 20% gli importi da erogare al raggiungimento di valori "base" e "soglia" (ed eventuali intermedi) previsti dai contratti integrativi aziendali per il primo anno di applicazione (1991 per l'esercizio 1990). Analogamente si procederà per il caso di premi previsti dagli stessi contratti in un importo unico.

Ove gli importi cui dovrebbe applicarsi la maggiorazione siano variati con riferimento agli esercizi 1990-1994, si assumerà a base la misura prevista per il primo anno di applicazione. Restano fermi i meccanismi e gli indicatori aziendalmente in atto per la determinazione degli effettivi importi da erogare. Nel caso in cui dalla applicazione dei medesimi derivino misure inferiori a quelle riferite all'esercizio 1994, il premio aziendale relativo all'esercizio 1995 sarà determinato con riferimento agli importi relativi all'esercizio 1994 senza alcuna maggiorazione.

Tenuto peraltro conto del nuovo schema di bilancio CEE introdotto a partire dall'esercizio 1993 ed al fine di poter disporre di una serie storica il più possibile omogenea, le indicazioni contenute nell'art. 152 andranno opportunamente modificate.

Resta peraltro inteso che le Aziende che presentassero a fine 1995 un risultato economico netto negativo, definiranno aziendalmente una erogazione pari al 25% del premio erogabile per il valore base semprechè l'indicatore prescelto - secondo le norme aziendalmente in atto - abbia superato il predetto valore base.

Le Aziende che presentassero a fine 1995 un risultato economico netto positivo, definiranno aziendalmente una erogazione pari al 25% del premio erogabile per il valore base anche se l'indicatore prescelto - secondo le norme aziendalmente in atto - non abbia superato il predetto valore base.

Il premio relativo agli altri esercizi compresi nel quadriennio di valenza della contrattazione integrativa sarà oggetto della contrattazione integrativa aziendale secondo quanto previsto dal presente articolo.

In mancanza di qualunque previsione aziendale in materia, il premio relativo all'anno 1995 sarà oggetto della contrattazione integrativa aziendale ai sensi del quinto comma delle norme transitorie.

Art. 153

Ulteriori opportunità aziendali e rimozione di normative obsolete

In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell'Azienda interessata intese:

a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);

b) per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standards di settore.

L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.

Prima di dar luogo ai relativi incontri, l'Azienda interessata provvederà ad informare, tramite raccomandata a.r., le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l'ACRI.

Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l'informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni.

Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle organizzazioni nazionali di cui al comma precedente. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà, nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale fra le parti aziendali, con l'assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell'ACRI, per una preliminare valutazione dell'argomento.

Art. 154

Ambito di applicazione, decorrenza e durata del CCNL

Il presente Contratto si applica al personale in servizio alla data di stipulazione o successivamente assunto. Salvo le specifiche decorrenze previste nelle singole norme, esso ha decorrenza:

a) dal 1° gennaio 1995 per le seguenti norme:

­ art.10 (assegno di anzianità);

­ art.12 (assegno di anzianità);

­ art.14 (assegno di anzianità);

- art.53 (indennità per promozione e consulenza al sabato);

­ art.54 (indennità di turno);

- art.56 (indennità di spostamento di orario eccedente la durata di un'ora);

- art. 58 (indennità sostitutiva di quella di cui all'art. 56);

­ art.65 (indennità di turno);

- art. 137, 2° comma (nuova durata dei corsi di formazione e/o aggiornamento);

b) dalla data di stipulazione per ogni altra sua parte fatte salve le specifiche diverse decorrenze stabilite da singole norme.

Il presente contratto ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica; pertanto:

- la parte normativa decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto eventualmente stabilito in singole norme, e scadrà il 31 dicembre 1997;

- per il primo biennio, la parte economica decorre dal 1° gennaio 1994 e scadrà il 31 dicembre 1995;

- per il secondo biennio, la parte economica decorre dal 1° gennaio 1996 e scadrà il 31 dicembre 1997.

Detto contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo pari a quelli dei predetti periodi di riferimento, laddove non disdetto da una delle Parti almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza mediante lettera raccomandata A.R. e così sucessivamente.

I contratti integrativi aziendali che dovranno essere stipulati fra le Aziende con l'intervento dell'ACRI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, che ne facciano richiesta, e rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali in quanto esistenti, si applicheranno al personale in servizio alla data della loro stipulazione.

I contratti integrativi aziendali seguono le scadenze previste dall'art. 151 bis, primo comma, primo alinea, e terzo comma. Per le proroghe e i termini di disdetta si applicheranno i criteri e le modalità di cui al terzo comma che precede.

Art. 155

Contrattazione aziendale integrativa del CCNL 16 gennaio 1991

I contratti aziendali, integrativi del CCNL 16 gennaio 1991 ancora da stipulare, saranno stipulati unitamente ai contratti aziendali integrativi del presente CCNL, in conformità a quanto stabilito al precedente art.154. Per la regolamentazione delle materie da concordare aziendalmente a' sensi del CCNL 16 gennaio 1991 restano ferme le decorrenze specificate nello stesso CCNL e, per l'identificazione della materia ad essi demandata dal CCNL 16 gennaio 1991, saranno osservate tutte le disposizioni già portate dal CCNL medesimo.

I suddetti contratti integrativi aziendali scadranno il 31 dicembre 1998.

Art. 156

Definizione di unità produttiva

Ai fini dell'applicazione del presente contratto, per unità produttiva, rappresentanze sindacali aziendali e organi di coordinamento si intendono - laddove non diversamente precisato - quelli previsti dalla "Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali presso le Casse di Risparmio S.p.A, Monti di Credito S.p.A., ICCRI S.p.A.", salvo quanto sarà concordato nell'ambito delle intese da definire in tema RSU.

Ai soli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art.56, il centro contabile (meccanografico o elettronico) sarà considerato quale unità produttiva autonoma rispetto alla Direzione Generale o Centrale ed agli uffici distaccati.

DICHIARAZIONE DEL MINISTRO

resa il 15 marzo 1990



In ordine alla normativa di cui al punto 4 (Appalti), l'Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie delle materie di cui alle lettere a) e b) del punto 1, fino al compimento del termine della procedura prevista (10 giorni di calendario, 7 per le minori Aziende) non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva.



LETTERA DELL'ACRI ALLE OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL ­ CONSENSO DEL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI CASSA

19 marzo 1987


Vi informiamo che, in relazione alla prassi in atto presso taluni Enti associati ed in considerazione dell'avvenuta abrogazione dell'art.20 del CCNL 9 marzo 1983, provvederemo ad invitare le Aziende associate affinchè si astengano, compatibilmente con le esigenze di servizio, dall'adibire a servizi di cassa quei lavoratori che non abbiano prestato il previsto consenso, nei termini già stabiliti dalla disposizione ora abrogata.



LETTERA DELL'ACRI ALLE OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL ­ ASSISTENZA SANITARIA

19 dicembre 1994


In relazione a quanto convenuto, in occasione del recente rinnovo del CCNL per quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari, in materia di assistenza sanitaria, l'ACRI provvederà a dare indicazioni alle proprie Associate nel senso che, presso le Aziende ove i lavoratori siano beneficiari del solo trattamento sanitario nazionale, la materia verrà definita aziendalmente in sede di rinnovo dei Contratti integrativi.

PROTOCOLLO

In occasione del rinnovo del CCNL, è emerso il problema delle regolamentazioni del rapporto di lavoro ­ definite per realizzare le condizioni di cui all'art. 3, nono comma del CCNL 19 marzo 1987 ­ per il personale di quelle società controllate da Casse di Risparmio S.p.A. e Banche del Monte S.p.A. già costituite per la concessione in appalto di servizi da parte di Associate.

In relazione a quanto precede l'Acri assume impegno affinchè gli Istituti associati di cui sopra intervengano presso gli Organi amministrativi delle richiamate società perchè, presso le stesse, il rapporto di lavoro già regolamentato con normative convenute in esecuzione dell'art.3 del citato CCNL, venga disciplinato, a far tempo da una data concordata aziendalmente e comunque entro il 30 settembre 1991, dal nuovo CCNL, con eventuali normative di flessibilità richieste dalla peculiare operatività delle stesse da concordarsi tra le parti in azienda con l'intervento dell'Acri e delle segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie e da inserire nei rispettivi CIA delle predette società.

Resta ferma, la possibilità di concessione in appalto di servizi alle predette società da parte delle Associate all'Acri previo espletamento della procedura di cui all'art.145 del CCNL.

Il presente protocollo costituisce parte integrante del CCNL.



NOTA A VERBALE

L'Acri si impegna ad intervenire, con lo stesso obiettivo di cui al secondo comma del protocollo, su segnalazione delle OO.SS., nei casi di eventuali Società che applichino normative contrattuali diverse da quelle predette pur essendo state costituite per le finalità previste dal citato art. 3, nono comma, del CCNL 19 marzo 1987.



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

A) Previo accordo con le OO.SS. aziendali firmatarie dei CCNL gli Istituti al cui personale sia posto a carico, alla data del presente Protocollo, un contributo assicurativo per la malattia in misura inferiore all'1,75%, potranno adeguare all'anzidetta misura il contributo medesimo erogando, peraltro, in tal caso, uno speciale assegno di rivalsa di corrispondente importo.

Conseguentemente, ove le aliquote contributive globali facenti capo ai lavoratori per l'assicurazione di malattia, dovessero essere ridotte per effetto di disposizioni legislative, l'importo dell'assegno di rivalsa sarà automaticamente ridotto in misura corrispondente e con la medesima decorrenza.

Al contrario, qualora le aliquote in parola dovessero essere aumentate per effetto di disposizioni legislative, l'importo dello assegno speciale resterà parametrato alla differenza di aliquote esistenti alla data odierna.

Resta, inoltre, convenuto che in relazione al carattere dell'assegno di rivalsa e, comunque, per espressa volontà delle parti, l'assegno medesimo non va ricompreso ad alcun effetto della retribuzione utile ai fini del Trattamento di fine rapporto nonchè ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendali (integrativi e/o esonerativi dell'AGO).

B) Non sussiste il limite temporale di cui al primo comma dell'art.119 nei confronti del personale subalterno tale divenuto per effetto di particolari regolamentazioni di inquadramento automatico aziendalmente in vigore alla data del 31 dicembre 1981.

C) Le parti confermano che, anche a' sensi dell'art.1 della legge 29 maggio 1982, n.297, le provvidenze di cui all'art.77 del CCNL non rientrano nel trattamento di fine rapporto.

D) In relazione a quanto stabilito dal terzo comma dell'art.4 dell'accordo economico nazionale 9 marzo 1983 le parti si danno reciprocamente atto che tale comma non si applica all'indennità di cui all'accordo aziendale 19 novembre 1982 stipulato tra la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e le OO.SS. dei lavoratori.

E) Premesso che con la stipulazione del CCNL 19 marzo 1987, di cui il presente protocollo è parte integrante, presso la Cariplo sono venuti a decadere ­ in base a quanto previsto alla lett. E) del Protocollo aggiuntivo al CCNL 9 marzo 1983 ­ i rappresentanti del personale in seno alle Commissioni paritetiche previste dal C.I.A., il rinnovo di detti rappresentanti in seno agli organismi di che trattasi ha luogo mediante designazione da parte degli Organi di Coordinamento delle RSA o, in mancanza, da parte delle RSA costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo, ovvero mediante altri criteri ­ quali ad esempio l'elezione diretta da parte del personale dell'Istituto ­ che fossero aziendalmente stabiliti tra le parti alle quali si riferisce il presente protocollo.

APPENDICE

Previdenza complementare - Impegno delle Parti

L'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane si impegna a raccomandare l'istituzione di fondi integrativi della pensione dell'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti, agli Istituti presso i quali, alla data di stipulazione del presente Contratto, i predetti Fondi non risultino già istituiti.

L'ACRI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti - condividendo la particolare rilevanza che riveste la tematica della previdenza complementare, anche per quanto attiene ai lavoratori neo assunti - si impegnano ad incontrarsi, non appena sarà definita la preannunciata nuova disciplina di legge in materia, per un esame congiunto delle conseguenti problematiche applicative anche con riferimento alla situazione dei lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Quanto sopra non costituisce limitazione per iniziative già intraprese o da intraprendere nelle sedi aziendali.

In relazione a quanto previsto al 2° comma che precede, le Parti stipulanti si incontreranno entro il mese di giugno del 1996.

Atti criminosi di terzi

Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, l'ACRI raccomanda alle Aziende di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa) i lavoratori dipendenti ­ che vi si trovino maggiormente esposti in ragione delle mansioni esplicate ­ dalle conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell'Azienda datore di lavoro.

All. A


ELENCO DELLE PIAZZE SULLE QUALI VENGONO TENUTE FIERE O MERCATI IN GIORNI DI SABATO DI CUI ALL'ART. 52



LOMBARDIA - Ponte Tresa (Varese)

EMILIA ROMAGNA - Bazzano (Bologna)

- Pavullo nel Frignano (Modena)

- Bobbio (Piacenza)

- Casina (Reggio Emilia)

- Ciano d'Enza (Reggio Emilia)

- Toano - Fraz. Cerredolo (Reggio Emilia)

CAMPANIA - Cicciano (Napoli)


ACCORDO ECONOMICO NAZIONALE

19 DICEMBRE 1994

Il giorno 19 dicembre 1994, in Roma

tra

- l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI)

e

- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Gianfranco Steffani, dal Segretario Generale Aggiunto Sig. Carlo Giorgetti, dai Segretari Nazionali Sigg.: Gianfranco Amato, Fulvio Bertoldi, M.Cristina Gessi, Giacomo Melfi, Giancarla Zemiti e dai membri del Comitato Direttivo Centrale Sigg.: Ruggero Adducchio, Cristina Attuati, Massimo Battesini, Mauro Bazzanella, Carmelo Benedetti, Francesco Bertoli, Adriano Bertolutti, Mauro Bossola, Attilio Calvanese, Franco Casini, Arnaldo Cavaciocchi, Nicola Ceccarossi, Loredana Cova, Giovanni Dalini, Vito Di Benedetto, Angelo Ferrero, Mario Gatti, Enrico Gavarini, Valerio Grimaldi, Paolo Henin, Antonio Lupo, Vincenzo Magno, Maurizio Mattioli, Beniamino Mazzitelli, Enrico Micci, Giuseppe Mogno, Pietro Mosca, M.Luisa Picerni, Samuele Pirola, Valerio Poloni, Roberto Radice, Carmelo Raffa, Angela Rosso, G.Battista Sequi, Sergio Severi, Corrado Villa, Piermassimo Villa;

- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI), rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile Sig. Francesco Esposito, dal Vice Segretario Nazionale Responsabile Sig. Bruno Gabrieli e dai Segretari Nazionali Sigg.: Francesco Amodio, Massimo Ingelido, Riccardo Montagnani, Roberto Robazza, Ilvio Serenelli;

- la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-Cisl), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Eligio Boni e dai Segretari Nazionali: Gianni Carocci, Andrea Ceglie, Giuseppe Gallo, Fausto Nucci, Pierluigi Ramponi, Marco Tesi;

- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-Cgil), rappresentata dal Segretario Generale Sig.ra Nicoletta Rocchi, dal Segretario Generale Aggiunto Sig. Mario Boyer; dai Segretari Nazionali Sigg.: Francesco Avallone, Giuseppe Minigrilli, Domenico Moccia, Giancarlo Saccoman, Giovanna Tripodi, Sergio Veroli, Renato Zini, Fortunato Zinni;

- la Unione Italiana Bancari (UIB-Uil), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Elio Porino, dai Segretari Nazionali Sigg.: Antonino Brancatelli, Diana Facci, Ugo Fadani, Marco Gaudiomonti, Lucio Giardini, Edgardo Iozia;

si è stipulato

il seguente Accordo Economico Nazionale(*):

(*)Testo cooordinato che tiene conto delle previsioni portate dall'accordo di rinnovo del 19 dicembre 1994, dal verbale di accordo "ministeriale" del 18 maggio 1996 e dall'accordo del 29 maggio 1996 (diarie).

Art. 1

Paga base e scatti di anzianità

A far tempo, rispettivamente, dal 1° gennaio 1994, 1° gennaio 1995, 1° gennaio 1996, 1° giugno 1996, 1° gennaio 1997 e 1° maggio 1997, il trattamento economico per paga base (stipendio o salario), scatti di anzianità o aumenti periodici del personale appartenente alle categorie dei quadri, degli impiegati, dei subalterni e degli ausiliari dipendenti dalle Casse di Risparmio SpA, Monti di Credito su Pegno SpA, ICCRI SpA è quello risultante rispettivamente dalle tabelle allegate A) e B).

Al personale in servizio alla data del 19 dicembre 1994 spettano mensilmente per ogni biennio di anzianità a partire dalla data di assunzione, scatti di anzianità nel numero massimo complessivo di 12 scatti e nelle misure stabilite nella allegata tabella.

Al personale assunto dopo la data del 19 dicembre 1994 il primo scatto di anzianità spetta dopo quattro anni a partire dalla data di assunzione; successivamente lo stesso personale ha diritto ad ulteriori 7 scatti per ogni biennio di anzianità e nelle misure stabilite nella predetta tabella.


NOTA A VERBALE

Per quanto attiene al numero degli scatti le normative aziendali difformi in atto alla data di stipulazione del presente CCNL saranno modificate in modo coerente con quanto stabilito al terzo comma del presente articolo.

Art. 1 bis

Importo a copertura del periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993

A copertura del periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993 viene corrisposto un importo nelle misure stabilite dalla tabella allegato n. 1). La determinazione della misura della erogazione in parola va effettuata con riferimento all'inquadramento di ciascun interessato alla data del 31 dicembre 1993. L'importo di cui sopra:

- va computato pro quota in relazione all'eventuale minor servizio retribuito nel periodo predetto;

- va sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;

- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell'A.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi.

La presente norma si applica al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto e, per quanto di competenza, a quello assunto successivamente, nonché ai cessati dal servizio dal 1° gennaio 1993, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.


Art. 2

Operai specializzati

Presso le Aziende ove sono in vigore, a sensi dell'art.8, quinto comma, del CCNL 6 maggio 1980, tabelle autonome di trattamento economico per gli operai specializzati o qualifiche equivalenti, dette tabelle, fermo quanto previsto dall'art. 1, 2° e 3° comma, si intendono automaticamente aumentate nella stessa percentuale di incremento applicata, rispettivamente, dal 1° gennaio 1994, dal 1° gennaio 1995, dal 1° gennaio 1996, dal 1° giugno 1996, dal 1° gennaio 1997 e dal 1° maggio 1997, rispetto al 31 dicembre 1993, sulle tabelle di trattamento economico nazionale cui le predette tabelle aziendali risultano sostanzialmente riferite.


Art. 3

Premio di rendimento

Primo comma depennato.

Fermo restando quanto previsto dalla nota a verbale in calce all'art.99 del CCNL:

­ presso le Aziende ove la misura del premio di rendimento sia stata stabilita, per effetto dei contratti integrativi aziendali in atto al 31 dicembre 1993, solo in cifra fissa, i premi stessi non subiranno alcuna variazione conseguente agli incrementi per paga base, indennità di carica e scatti biennali derivanti dal presente Accordo;

­ presso le Aziende ove, invece, la misura del premio di rendimento sia stata stabilita per effetto dei richiamati contratti integrativi aziendali, in tutto o in parte, in misura percentuale ragguagliata a voci di trattamento economico, limitatamente ai premi di rendimento di competenza degli anni 1994 e 1995, gli incrementi di tali voci utili derivanti, per gli stessi anni 1994 e 1995, dal presente Accordo opereranno automaticamente su detti premi di rendimento secondo le percentuali indicate negli stessi contratti integrativi aziendali.

Con riguardo agli incrementi relativi agli anni 1996 e 1997, in deroga a quanto previsto e soltanto per la vigente applicazione tabellare, risulta non soggetta agli incrementi di cui sopra solo una quota del premio annuale di rendimento relativo agli stessi anni 1996 e 1997, corrispondente ad una mensilità, con ciò non pregiudicando per il periodo successivo all'1/1/1998 la libertà delle Parti di definire contrattualmente la materia del nuovo trattamento economico avente decorrenza da tale data.

La diversa incidenza che gli incrementi contrattuali avranno sui premi di rendimento per effetto di quanto stabilito dalle previsioni di cui al secondo comma esclude qualsiasi variazione di trattamento economico conseguente alla richiamata diversa incidenza.


Art. 4

Differenze aziendali

Restano ferme nelle misure in atto al 31 dicembre 1981 le eventuali differenze aziendali determinate a' sensi e per gli effetti dell'art.2 dell'Accordo economico nazionale 6 maggio 1980.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dalla "dichiarazione delle parti" in calce all'art.9.


Art. 5

Trattamento economico quadri

Il trattamento economico per paga base ed indennità di carica previsto dalle allegate tabelle A) e C) per la categoria dei quadri assorbe, per la parte eccedente rispetto a quello riferito al grado 1° impiegati, fino a concorrenza, i particolari trattamenti aziendalmente ancora in atto per effetto della Nota a verbale in calce all'art.3 dell'Accordo 5 dicembre 1984.

Fermo restando quanto previsto al primo comma che precede nonchè alla Nota a verbale in calce al presente articolo, laddove sussistano particolari situazioni aziendali derivanti dall'applicazione della richiamata Nota a verbale in calce all'art.3 dell'Accordo 5 dicembre 1984, nei contratti integrativi verranno definite apposite norme che consentano unicamente di raccordare le predette particolari situazioni con la nuova regolamentazione normativa ed economica attinente alla categoria dei quadri.

NOTA A VERBALE

Le parti, nel convenire circa l'avvenuta abrogazione, per effetto della stipula dell'Accordo Economico Nazionale 19 marzo 1987, della previsione portata dalla Nota a verbale in calce all'art.3 dell'Accordo 5 dicembre 1984, confermano che, nei contratti integrativi aziendali, non potrà, in ogni caso, procedersi ad aumentare i trattamenti aziendalmente in essere per effetto della richiamata Nota a verbale nè ad individuare nuove figure di destinatari rispetto a quelle già concordate in attuazione della nota a verbale stessa.


Art. 6

Trattamento quadri - segue

Presso le Aziende ove abbia trovato attuazione la previsione portata dall'art.2, secondo comma, dell'Accordo economico nazionale 6 maggio 1980, al personale appartenente alla categoria dei quadri è, in ogni caso, attribuito a titolo di "differenza aziendale" lo stesso importo di "differenza aziendale" in atto per il personale appartenente al grado più elevato della categoria impiegati ed appartenente alla stessa classe tabellare.

Presso le Aziende ove abbia trovato attuazione la previsione portata dalla "dichiarazione delle parti" in calce all'art.4 dello stesso Accordo economico nazionale 6 maggio 1980, al medesimo personale appartenente alla categoria dei quadri è in ogni caso attribuito a titolo di "indennità di carica aziendale", un importo pari alla differenza risultante tra la "indennità di carica aziendale" e/o maggiorazioni e assegni integrativi dell'indennità di carica aziendale in atto per il grado più elevato della categoria impiegati e la indennità di carica prevista per il Capo Ufficio appartenente alla stessa classe tabellare dalla tabella D) allegata all'Accordo economico nazionale 19 marzo 1987.


Art. 7

Scala mobile

Le parti stipulanti prendono atto che l'indennità di scala mobile ha cessato di esplicare i suoi effetti.

Pertanto i relativi importi (indennità di ex scala mobile) restano fissati nelle misure di cui alla allegata tabella E).

DICHIARAZIONE DELLE PARTI ABROGATA

Art. 8

Indennità di mensa

Al personale viene mensilmente corrisposta una indennità di mensa nella misura stabilita nella allegata tabella D).


CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti si danno atto che l'indennità di mensa di cui all'art.8 è comprensiva delle voci precedentemente previste a titolo di indennità di mensa, indennità di caropane e contributo pasto voci che mantengono la loro individualità ai fini della determinazione del trattamento di pensione aziendale secondo i singoli ordinamenti.

Art. 9

Indennità di carica

Le misure della indennità di carica rispettivamente dal 1° gennaio 1994, dal 1° gennaio 1995, dal 1° gennaio 1996, dal 1° giugno 1996, dal 1° gennaio 1997 e dal 1° maggio 1997, sono quelle di cui alla allegata tabella C).

Per i quadri appartenenti al grado superiore al minimo, l'importo di cui alla richiamata tabella C) deve intendersi aggiuntivo all'eventuale "indennità di carica aziendale" di cui all'art.6 secondo comma.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti convengono che l'allegata tabella C) non è vincolante per le Aziende destinatarie della Dichiarazione delle parti in calce all'art.4 dell'Accordo Economico Nazionale 6 maggio 1980.

Presso tali Aziende, si provvederà con le decorrenze sopra citate ad adeguare le misure delle indennità di carica aziendali di un importo pari alle differenze tra le misure di indennità di carica di cui alla tabella C) allegata al presente Accordo Economico e quella risultante dalla tabella D) allegata all'Accordo Economico Nazionale 16 gennaio 1991.

Analoghi criteri verranno seguiti per il personale subalterno e ausiliario.

Peraltro, presso le Aziende ove, secondo gli ordinamenti in atto al 31 dicembre 1979, esistessero gradi delle categorie subalterni ed ausiliari per i quali fosse prevista parità tabellare con gradi e categorie superiori (impiegati e/o subalterni) si applicheranno i criteri di determinazione del trattamento economico risultanti dal presente Accordo che verranno osservati per impiegati e/o subalterni.

Art. 9 bis

Impegno a semplificare e razionalizzare la retribuzione

Le parti stipulanti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 1995 per esaminare la possibilità di definire una nuova struttura della retribuzione che risulti improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione e non comporti, ad alcun titolo, maggiori oneri per le Aziende.

Art. 10

Buono o contributo pasto

A ciascun lavoratore spetta, per ogni giornata in cui lo stesso effettua l'intervallo di cui all'art.59 del CCNL, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un "buono o contributo per la consumazione del pasto" pari a £. 3.500 dal 1° luglio 1992.

Esso non spetta al personale inviato in missione e trasferta ed è escluso dal calcolo del TFR.

Sono fatte salve misure e criteri più favorevoli aziendalmente in essere con assorbimento, fino a concorrenza, degli importi di cui al primo comma.

Art. 11

Compensi per pernottamento, ecc.

Le misure dei compensi per il pernottamento, per la vigilanza notturna, al personale subalterno per la custodia diurna nella giornata di sabato (o di lunedì), risultano dalla allegata tabella G).

Art. 12

Indennità di reggenza

L'operazione di redistribuzione della indennità corrisposta ai titolari di dipendenze su 12 mensilità prevista dall'art.9, secondo comma, dell'Accordo economico nazionale 9 marzo 1983 non può comunque avere effetti ai fini della determinazione del premio di rendimento qualora detto premio, o parte di esso, sia commisurato in percentuale a voci di trattamento economico comprendenti anche la indennità di reggenza.

Art. 13

Indennità per lavori in locali sotterranei

La misura della indennità per lavori in locali sotterranei è quella risultante dalla allegata tabella F).

Gli importi della indennità per lavori in locali sotterranei eventualmente previsti dai contratti integrativi aziendali in essere alla data del 31 dicembre 1993 in misura superiore rispetto a quella di cui alla tabella F) allegata all'Accordo economico nazionale 16 gennaio 1991 si intendono incrementati, a far tempo dal 1° gennaio 1995 della medesima percentuale di incremento attribuita alla misura di cui alla richiamata tabella F) e che ha dato luogo al nuovo importo decorrente dal 1° gennaio 1995.

Art. 14

Concorso spese tranviarie

Le misure del concorso spese tranviarie sono quelle risultanti dalla allegata tabella H).

Art. 15

Integrazione assegni familiari

Le misure dell'integrazione assegni familiari, da corrispondersi in presenza di effettiva percezione dell'assegno familiare di legge, sono quelle risultanti dall'allegata tabella M).


Art.16

Assegno ex accordo 19 dicembre 1994

A far tempo rispettivamente dal 1° gennaio 1994, dal 1° gennaio 1995, dal 1° gennaio 1996, dal 1° giugno 1996, dal 1° gennaio 1997 e dal 1° maggio 1997, al personale appartenente alla categoria dei quadri, degli impiegati, dei subalterni ed ausiliari dipendente dalle Aziende già destinatarie della norma recata dall'art. 16 dell'AEN 16 gennio 1991, verrà corrisposto un assegno mensile nella misura di 1/12mo delle voci: stipendio, indennità di carica, scatti di anzianità per il personale interessato nei limiti di cui all'art. 1 del presente Accordo e indennità di mensa.

Detto assegno, denominato "assegno sostitutivo ex accordo economico nazionale 19 dicembre 1994" non è computabile nella determinazione del premio di rendimento aziendale nonchè di qualsiasi maggiorazione contrattualmente prevista dal trattamento economico.

Resta inteso che, per effetto dell'erogazione in parola, la misura del premio di rendimento da corrispondersi per ciascun anno, si intende ridotta per un importo pari a quanto erogato a ciascun lavoratore nell'anno cui il premio stesso si riferisce.

La corresponsione dell'"assegno" non è legata alle condizioni contrattualmente previste, in sede nazionale ed aziendale, per la corresponsione del premio di rendimento.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che quanto previsto dall'art. 16 che precede continuerà a trovare applicazione, in caso di attuazione di una delle operazioni di ristrutturazione previste dall'art. 1 legge 30 luglio 1990 n. 218, al personale dipendente dalle Aziende elencate nel richiamato art. 16 iscritto alla Cassa di Previdenza Dipendenti Enti Locali.

Art. 17

Norma di salvaguardia

Le previsioni di cui agli articoli precedenti non comportano introduzione di nuove voci di trattamento economico ove le voci stesse non siano, alla data di entrata in vigore del presente accordo, aziendalmente previste.

Fermo quanto previsto agli artt.1, 8 (per la parte relativa alla indennità di mensa di cui al CCNL 22 luglio 1976) e 9, restano salve le misure diverse e/o i criteri diversi di erogazione delle voci previste dai precedenti articoli stabiliti dai contratti ed accordi economici aziendali.

Restano inoltre del pari salve eventuali voci aziendali di trattamento economico non previste dal presente accordo.

Art. 18

Verifiche annuali


ABROGATO

Art. 18 bis

E.D.R.

A partire del 1° gennaio 1993, ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992, al personale spetta mensilmente un "EDR", nella misura di £. 20.000 per 13 mensilità (£. 260.000 annue).


Art. 19

Salvaguardie

Resta confermato quanto previsto nell'ambito della dichiarazione a verbale apposta in calce all'Accordo economico nazionale 6 maggio 1980, fatti comunque salvi gli effetti derivanti dalle previsioni recate dai contratti e dagli accordi economici aziendali integrativi dello stesso CCNL 6 maggio 1980.

Il rinvio alla contrattazione aziendale di cui al 4° comma della stessa dichiarazione resta riferito a quella integrativa del CCNL 6 maggio 1980.

Art. 19 bis

Campo di applicazione

Per il primo biennio, la parte economica del presente contratto si applica al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto e, per quanto di competenza, a quello assunto successivamente, nonché ai cessati dal servizio dal 1° gennaio 1993, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.

Per il secondo biennio, la parte economica del presente contratto si applica al personale in servizio al 18 maggio 1996 e, per quanto di competenza, a quello assunto successivamente, nonchè ai cessati dal servizio dal 1° gennaio 1996, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.


Art. 20

Durata del contratto

Il presente Accordo economico nazionale scade il 31 dicembre 1997.

Art. 21

Adesione

L'ACRI comunicherà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'elenco degli Enti propri associati che daranno adesione al presente accordo.

TABELLE TRATTAMENTO ECONOMICO

Allegato n. 1)



Importo a copertura del 1993
Importo medio:1.300.000
Quadro (per il grado superiore al minimo) 1.429.669 + 39.013 per ogni scatto di anzianità
Quadro 1.317.278 + 39.013 "
Capo ufficio 1.204.924 + 39.013 "
Vice capo ufficio 1.092.320 + 39.013 "
Capo reparto 1.009.952 + 39.013 "
Impiegato grado superiore al minimo 927.669 + 39.013 "
Impiegato grado minimo 848.838 + 33.447 "
Capo commessi 815.093 + 27.331 "
Vice Capo Commessi 798.203 + 27.331 "
Commesso 781.314 + 27.331 "
Operai 752.292 + 23.286 "
Guardie diurne e notturne 723.270 + 19.242 "
Pers. di fatica e custodia, personale di pulizia 702.623 + 18.692 "

TABELLA A)




PAGA BASE (per 14 mensilità)




Qualifiche
1994
1995
1° gennaio 1996
1° giugno 1996
1° gennaio 1997
1° maggio 1997
Quadro (per il grado superiore al minimo) 1.784.4951.899.4152.033.864 2.102.9862.156.3502.210.489
Quadro1.784.4951.899.415 2.033.8642.102.9862.156.350 2.210.489
Capo ufficio1.182.008 1.241.1641.344.5861.397.756 1.438.8061.480.451
Vice capo ufficio1.182.008 1.241.1641.344.5861.397.756 1.438.8061.480.451
Capo reparto1.182.008 1.241.1641.344.5861.397.756 1.438.8061.480.451
Impiegato grado superiore al minimo1.182.008 1.241.1641.344.5861.397.756 1.438.8061.480.451
Impiegato grado minimo1.060.263 1.115.9681.213.3571.263.426 1.302.0811.341.297
Capo commessi954.658 1.007.4051.099.6241.147.034 1.183.6371.220.770
Vice Capo commessi954.658 1.007.4051.099.6241.147.034 1.183.6371.220.770
Commesso 954.6581.007.405 1.099.6241.147.0341.183.637 1.220.770
Operai927.192978.421 1.067.9871.114.0331.149.583 1.185.647
Guardie diurne e notturne864.621 914.8241.002.5951.047.719 1.082.5571.117.899
Pers. di fatica e custodia, personale di pulizia 832.015881.311967.497 1.011.8051.046.0141.080.718



TABELLA B)




SCATTI DI ANZIANITA' (per 14 mensilità)




Qualifiche
1994
1995
1° gennaio 1996
1° giugno 1996
1° gennaio 1997
1° maggio 1997
Quadro (per il grado superiore al minimo) 63.54864.34265.546 66.15366.61767.084
Quadro63.54864.342 65.54666.15366.617 67.084
Capo ufficio63.54864.342 65.54666.15366.617 67.084
Vice capo ufficio63.548 64.34265.54666.153 66.61767.084
Capo reparto63.54864.342 65.54666.15366.617 67.084
Impiegato grado superiore al minimo63.548 64.34265.54666.153 66.61767.084
Impiegato grado minimo.54.404 55.08456.11556.635 57.03257.432
Capo commessi44.46645.022 45.86446.28946.614 46.941
Vice Capo commessi44.466 45.02245.86446.289 46.61446.941
Commesso 44.46645.022 45.86446.28946.614 46.941
Operai39.53140.025 40.77441.15141.440 41.731
Guardie diurne e notturne32.359 32.76433.37733.686 33.92234.160
Pers. di fatica e custodia, personale di pulizia 30.75731.14131.724 32.01832.24332.469



TABELLA C)




INDENNITA' DI CARICA (per 14 mensilità)




Qualifiche
1994
1995
1° gennaio 1996
1° giugno 1996
1° gennaio 1997
1° maggio 1997
Quadro (per il grado superiore al minimo) 180.315185.245193.863 198.294201.715205.185
Quadro00 000 0
Capo ufficio423.787435.618 456.302466.937475.147 483.475
Vice capo ufficio249.490 256.390268.457274.660 279.449284.308
Capo reparto125.303128.753 134.787137.889140.283 142.712
Impiegato grado superiore al minimo0 000 00
Impiegato grado minimo.0 0000 0
Capo commessi52.23853.717 56.30257.63158.658 59.699
Vice Capo commessi31.865 32.76734.34435.155 35.78136.416
Commesso 00 000 0
Operai00 000 0
Guardie diurne e notturne0 000 00
Pers. di fatica e custodia, personale di pulizia 000 000


TABELLA D)





INDENNITA' DI MENSA (per 12 mensilità) £. 85.262

TABELLA E)


EX SCALA MOBILE (per 14 mensilità)


Qualifiche
ex scala mobile
Quadro (per il grado superiore al minimo)
1.073.757
Quadro
1.065.075
Capo ufficio
1.054.033
Vice capo ufficio
1.042.189
Capo reparto
1.035.431
Impiegato grado superiore al minimo
1.029.052
Impiegato grado minimo.
1.020.377
Capo commessi
1.017.538
Vice Capo commessi
1.016.067
Commesso
1.013.735
Operai
1.011.473
Guardie diurne e notturne
1.007.108
Pers. di fatica e custodia, personale di pulizia
1.004.697

TABELLA F)





LAVORI IN LOCALI SOTTERRANEI (dal 1° gennaio 1995) £. 82.500

(per 12 mensilità)

TABELLA G)




COMPENSI GIORNALIERI (dal 1° gennaio 1995)





- per il pernottamento ............................................................ 33.000
- per la vigilanza notturna di durata superiore all'orario normale diurno ................................................................................ 44.000
- per la vigilanza notturna di durata non superiore all'orario normale diurno .................................................................. 26.400
- per la custodia diurna nella giornata di sabato (o di lunedì secondo le previsioni del CCNL) ........................................ 88.000

TABELLA H)





CONCORSO SPESE TRANVIARIE

(per 12 mensilità)



VERONA £. 2.150

CATANIA " 2.350

BARI, BRESCIA, CAGLIARI, TARANTO " 2.400

VENEZIA " 2.450

PADOVA, PALERMO " 2.600

TRIESTE " 2.850

BOLOGNA " 2.900

MESSINA, NAPOLI, TORINO " 3.000

GENOVA " 3.300

FIRENZE " 3.900

ROMA " 4.500

MILANO " 5.650

TABELLA I)





TRASFERTE O MISSIONI




1994
1995
1° giugno 1996
1997
Quadri157.200 161.100166.700171.700
Impiegati137.000 140.400145.300149.700
Subalterni108.300 111.000114.900118.300
Ausiliari101.600 104.100107.700111.000

Le misure di cui alla presente tabella sono state definite ai sensi dell'art. 93, 2° comma, n. 3 del presente CCNL.

TABELLA L)



Indennità di rischio (per 12 mensilità) - misure in vigore dal 1/1/1994
Cat.1^:Capoluoghi di prov. e centri a intenso movimento bancario

Cat. 2^:

Altri centri
a) addetti agli sportelli contanti 239.189179.366
b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori 239.189179.366
c) addetti agli sportelli non contanti 170.465127.823
d) altri cassieri 121.302 90.873
e) addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari 118.09488.493
f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere 104.01878.039
g) personale subalterno che ha maneggio di valori o contanti non esplicabile allo sportello 68.72451.440


Personale subalterno adibito agli sportelli per l'incasso degli effetti, bollette e similari nei limiti di quattro giorni al mese £. 16.485.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e) ed f), qualora vi sia una adibizione allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%, qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.

Impiegati addetti alla stanza di compensazione (di cui all'art. ........ del CCNL .................... 1994) che svolgano, oltre alle mansioni inerenti il servizio della stanza di compensazione, anche mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, £. 91.805 mensili per i centri di 1^ categoria e £. 68.724 mensili per i centri di 2^ categoria.

Gli importi dell'indennità di rischio previsti in misura fissa dai contratti integrativi aziendali per il personale incaricato dei servizi di cassa e del pegno, ivi compresi quelli prestati in via saltuaria o giornalieri ed in atto al 31 dicembre 1992 sono aumentati, a far tempo dal 1° gennaio 1994, del 3,5%.

Gli importi anzidetti dovranno inoltre essere proporzionalmente aumentati fino ad un massimo del 20% qualora vi sia una adibizione allo sportello di durata superiore alle 5 ore, qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, gli importi stessi devono essere maggiorati di un ulteriore 14%.

TABELLA L)

(segue)

Indennità di rischio (per 12 mensilità) - misure in vigore dal 1/1/1995
Cat.1^:Capoluoghi di prov. e centri a intenso movimento bancario

Cat. 2^:

Altri centri
a) addetti agli sportelli contanti 245.168183.850
b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori 245.168183.850
c) addetti agli sportelli non contanti 174.726131.018
d) altri cassieri 124.335 93.145
e) addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari 121.04690.705
f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere 106.61879.990
g) personale subalterno che ha maneggio di valori o contanti non esplicabile allo sportello 70.44252.725


Personale subalterno adibito agli sportelli per l'incasso degli effetti, bollette e similari nei limiti di quattro giorni al mese £. 16.897.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e) ed f), qualora vi sia una adibizione allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%, qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.

Impiegati addetti alla stanza di compensazione (di cui all'art. ........ del CCNL .................... 1994) che svolgano, oltre alle mansioni inerenti il servizio della stanza di compensazione, anche mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, £. 94.100 mensili per i centri di 1^ categoria e £. 70.442 mensili per i centri di 2^ categoria.

Gli importi dell'indennità di rischio previsti in misura fissa dai contratti integrativi aziendali per il personale incaricato dei servizi di cassa e del pegno, ivi compresi quelli prestati in via saltuaria o giornalieri ed in atto al 31 dicembre 1994 sono aumentati, a far tempo dal 1° gennaio 1995, del 2,5%.

Gli importi anzidetti dovranno inoltre essere proporzionalmente aumentati fino ad un massimo del 20% qualora vi sia una adibizione allo sportello di durata superiore alle 5 ore, qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, gli importi stessi devono essere maggiorati di un ulteriore 14%.

TABELLA M)




INTEGRAZIONE ASSEGNI FAMILIARI (per 12 mensilità)



- per il coniuge ed i figli £. 13.532


- per genitore £. 16.912



APPENDICE



















CONTRATTO COMPLEMENTARE



Il giorno 27 novembre 1991 in Roma,


tra


- l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI)


e


- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)

- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI)

- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA/CISL)

- la Federazione Italiana Sindacati Assicurazioni e Credito (FISAC/CGIL)

- l'Unione Italiana Bancari (UIB/UIL)


Premesso che

­ il presente contratto complementare si applica:

a) agli Enti finanziari: le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla II^ Direttiva CEE, le SIM, le Merchant Banks; per i lavoratori dipendenti dalle reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari (esclusi gli Agenti ­ autonomi ­ e le loro organizzazioni);

b) alle attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso;

­ in entrambi i casi sub a) e b) dette Società devono risultare controllate da Enti creditizi e finanziari già destinatari dei contratti Assicredito o ACRI e, nel caso sub b), devono altresì essere operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari;

­ i contratti complementari si collocano all'interno dei predetti contratti nazionali, e si integrano con i medesimi, secondo quanto previsto al punto 2) della premessa al CCNL;

­ la presente premessa costituisce parte integrante della normativa che segue,

in esecuzione di quanto sopra si conviene:

Art. 1



In deroga a quanto previsto dall'art. 1 del CCNL, è esclusa dalla contrattazione integrativa aziendale la materia a tale sede demandata dallo stesso art. 1, secondo comma.


Art. 2



In deroga a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del CCNL, tutte le assunzioni del personale sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge.


Art. 3



Fermo previsto dall'art. 6, secondo comma, del CCNL, l'Azienda fornirà comunque alle OO.SS. aziendali una informativa preventiva circa i provvedimenti di distacco di volta in volta adottati nonchè sulla durata degli stessi.


Art. 4



Agli effetti del presente contratto complementare, il riferimento ad "ogni altra indennità" previsto dalla lettera f) dell'art. 44 del CCNL va inteso quale "ogni altro trattamento".

Art. 5



Al personale destinatario del presente contratto complementare si applicano integralmente le norme in materia di orari di lavoro e di lavoro straordinario stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro fatto salvo quanto di seguito previsto.

In presenza di oggettive e motivate esigenze:

­ di mercato, considerate le necessità della clientela in relazione alla specifica attività aziendale;

­ ovvero di fruire di pari opportunità operative rispetto ad altre imprese che svolgono la stessa attività, anche se appartenenti ad altro settore;

l'Azienda ­ in alternativa a quanto stabilito dal contratto nazionale per le medesime materie ­ ha la facoltà, in relazione alla propria attività specifica, di collocare o distribuire, per le fattispecie qui disciplinate, l'orario giornaliero del personale, in ciascuna unità produttiva o operativa, secondo le seguenti articolazioni:

a) per gli Enti finanziari di cui alla lettera a) della premessa al presente contratto:

­ fissazione dell'orario d'ingresso fra le ore 8.00 e le ore 9.00 con correlativo spostamento dell'orario d'uscita;

­ spostamento, per il personale necessario, dell'orario di ingresso e d'uscita individuato come sopra, nel limite massimo di due ore per il 15% (con un minimo di 3 lavoratori) del personale complessivamente impiegato nell'Azienda;

b) per le attività di cui alla lettera b) della premessa al presente contratto:

­ fissazione dell'orario d'ingresso fra le ore 8.00 e le ore 9.00 con correlativo spostamento dell'orario d'uscita;

­ spostamento dell'orario di ingresso e di uscita per le figure professionali necessarie alla manutenzione ed a prestazioni tecniche connesse all'attività tipica, nel limite di un'ora per il 30% del personale complessivamente impiegato nella società, estendibile a due ore per la metà degli addetti inclusi nella predetta quota.

L'Azienda che intende avvalersi della facoltà di cui al secondo comma ne informa preventivamente le OO.SS. aziendali e ­ salvo il caso che si tratti unicamente di fissazione dell'orario di ingresso fra le ore 8.15 e le ore 8.30 ­ illustra nel corso di un apposito incontro:

­ le posizioni di lavoro e/o i gruppi di lavoratori interessati alla variazione d'orario;

­ le oggettive esigenze di mercato di cui al primo comma che richiedono tale variazione.

Dette OO.SS. aziendali hanno facoltà di formulare, congiuntamente fra loro, all'Azienda interessata ­ nel corso del medesimo incontro, ovvero di uno ulteriore da tenere entro 20 giorni dalla ricezione dell'informativa ­ osservazioni in merito alle variazioni in parola.

Ove dall'incontro non emerga una diversa soluzione l'Azienda ha facoltà di rendere operativo il provvedimento.

Tenuto conto della specificità delle Aziende destinatarie del presente contratto complementare, si conviene che il lavoratore possa richiedere una elasticità nell'orario di entrata (con correlativo spostamento dell'orario di uscita) fino a mezz'ora dopo l'orario fissato dall'Azienda ai sensi del primo alinea delle lettere a) e b) che precedono. L'Azienda valuterà la possibilità di accogliere tale richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio.




Art. 6



Le promozioni conferite ad iniziativa dell'Azienda vengono effettuate in base al merito dei lavoratori, tenuti presenti, in ordine di valutazione, la capacità professionale, le particolari attitudini, i precedenti di lavoro con particolare riferimento alle mansioni esercitate ed all'espletamento di incarichi di significativa rilevanza, le note di classifica ed i titoli di studio.

Per la promozione a funzionario è elemento prevalente di valutazione l'attitudine a ricoprire il grado.

Le promozioni sono deliberate collegialmente dalla Direzione centrale o generale dell'Azienda, laddove la specifica competenza non risulti già demandata ad organi amministrativi.

La promozione a scelta del personale subalterno alla categoria Impiegati può avvenire soltanto se il lavoratore ha acquisito il titolo di studio necessario ed abbia almeno conseguito la qualifica di "distinto" nell'ultimo triennio di servizio.


Art. 7



In deroga a quanto previsto dall'art. 29 del CCNL, il lavoratore che abbia compiuto il periodo di prova si intende confermato "in servizio".

A tale previsione conseguono quelle contenute nei successivi articoli dall'8 al 16.


NOTA A VERBALE

Le previsioni del CCNL aventi riguardo al "personale in pianta stabile" si intendono riferite al personale "confermato in servizio".


Art. 8



I provvedimenti disciplinari sono:

a) il rimprovero verbale;

b) il biasimo scritto della Direzione locale;

c) il biasimo scritto della Direzione centrale o generale;

d) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;

e) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);

f) il licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);

I provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo le norme di legge che regolano la materia, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, senza riguardo all'ordine in cui sono elencati.

Art. 9


La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:

a) per risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda o del lavoratore per aver l'interessato superato il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 83 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc) e l'eventuale periodo di aspettativa di cui allo stesso articolo, nonchè per invalidità permanente riconosciuta a termine della legge sull'assicurazione invalidità e vecchaia;

b) per risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda nei confronti del lavoratore ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro a sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) per risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive integrazioni;

d) per risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;

e) per dimissioni;

f) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;

g) per morte.

Le dimissioni debbono venir presentare per iscritto con il preavviso di un mese per quadri ed impiegati e di 15 giorni per il personale subalterno ed ausiliario. In difetto, l'Azienda tratterrà dalle competenze spettanti al lavoratore la corrispondente indennità sostitutiva.

Al dimissionario compete il pagamento dell'intera retribuzione fino alla scadenza del preavviso.

E' in facoltà dell'Azienda di far cessare il servizio il giorno della presentazione delle dimissioni od in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intera retribuzione fino alla scadenza stessa.

Art. 10



In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. a) dell'art. 9 qualora la risoluzione stessa avvenga per iniziativa dell'Azienda, spetta al lavoratore una indennità di mancato preavviso nella seguente misura:

­ quadri e impiegati: mezza mensilità per ogni anno compiuto di effettivo servizio, con il minimo di due e col massimo di otto mensilità;

­ subalterni: un terzo di mensilità per ogni anno compiuto di effettivo servizio, col minimo di una e mezza e col massimo di sei mensilità;

­ ausiliari: un quarto di mensilità per ogni anno compiuto di effettivo servizio, col minimo di una e col massimo di quattro mensilità.

Qualora al lavoratore spetti, con effetto immediato, un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie, la misura della indennità di mancato preavviso è stabilita come segue:

a) nel caso in cui il trattamento di previdenza spetti nella misura massima: due mesi per i quadri e gli impiegati, 45 giorni per i commessi e una mensilità e un quarto per gli ausiliari;

b) nel caso in cui il trattamento di previdenza spetti in misura inferiore a quella massima, l'indennità di mancato preavviso di cui al primo comma del presente articolo viene ridotta del 25%.

Qualora invece la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del lavoratore, questi è esonerato dall'obbligo del preavviso.


Art. 11



In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell'art. 9 al lavoratore spetta, qualora egli venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle Assicurazioni sociali obbligatorie, il preavviso ­ o, in difetto, la corrispondente indennità ­ nella misura fissa di due mesi per i quadri e gli impiegati, di 45 giorni per i commessi e di un mese e un quarto per gli ausiliari.

In caso contrario sarà corrisposta al lavoratore l'indennità di mancato preavviso nella seguente misura:

quadri e impiegati:

­ con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 2 mensilità;

­ con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 3 mensilità;

­ con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio: 4 mensilità;

subalterni:

­ con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 1 mensilità;

­ con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 2 mensilità;

­ con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio: 3 mensilità;

ausiliari:

­ con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 1 mensilità;

­ con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 1 e 1/2 mensilità;

­ con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio: 2 mensilità.

Art. 12



In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. c) dell'art. 9, spetta al lavoratore il seguente preavviso:

quadri e impiegati:

­ con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: mesi 3;

­ con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: mesi 4;

­ con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio: mesi 5;

­ con anziantà superiore a 15 anni di effettivo servizio: mesi 6;

subalterni:

­ con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: mesi 2;

­ con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: mesi 2 e 1/4;

­ con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio: mesi 3;

­ con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio: mesi 4;

ausiliari:

­ con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: mesi 1 e 1/2;

­ con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: mesi 2;

­ con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio: mesi 2 e 1/2;

­ con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio: mesi 3.


Art. 13



In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della let. d) dell'art. 9, non spetta al lavoratore nè il preavviso nè la corrispondente indennità.

Il licenziamento per giusta causa ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all'interessato: qualora la consegna della comunicazione non possa effettuarsi, il licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata a.r. portante la comunicazione diretta al domicilio dichiarato dal lavoratore.

Nel caso di cui al presente articolo, se i fatti che hanno dato luogo alla risoluzione abbiano provocato danno materiale all'Azienda, si conviene che è ammissibile, ai sensi dell'art.1252 c.c., la compensazione tra quanto dovuto al lavoratore e quanto al medesimo imputabile per risarcimento.

Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull'ammontare del danno, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell'Azienda stessa.

Art. 14


In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. f) dell'art. 9, spetta al lavoratore, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dello stesso articolo, la stessa indenità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ai sensi della lett. c) dell'art. 9.

Al lavoratore viene altresì corrisposto, ad integrazione di quanto sopra, il seguente trattamento:

­ con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio: 4 mensilità;

­ con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio: 6 mensilità.

Nel caso in cui il lavoratore si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell'art. 9, il lavoratore stesso, anzichè al trattamento previsto nei comma precedenti, ha diritto a quello previsto dall'art. 11.

Art. 15



In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore art. 9 lett. g) senza diritto per gli aventi causa ad un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle Assicurazioni sociali obbligatorie, viene corrisposta, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l'indennità di mancato preavviso nella seguente misura, in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore defunto:

quadri e impiegati:

­ con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 2 mensilità;

­ con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 3 mensilità;

­con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio: 4 mensilità;

subalterni:

­ con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 1 mensilità;

­ con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 2 mensilità;

­ con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio: 3 mensilità;

ausiliari:

­ con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 1 mensilità;

­ con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 1 e 1/2 mensilità;

­ con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio: 2 mensilità.

Qualora invece vi sia diritto ad un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie, l'indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di tre mesi per i quadri e gli impiegati, di due mesi e mezzo per i subalterni e di una mensilità e tre quarti per gli ausiliari.


Art. 16



Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dall'anzianità di servizio.

Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'Azienda è tenuta ad accordare al lavoratore adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.

Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto della effettiva cessazione del servizio.


Art. 16 bis


Per le SIM è possibile la distribuzione dell'orario di lavoro in turni ai sensi dell'art. 54, nono comma, del CCNL.

Le flessibilità disposte dal presente contratto complementare vengono estese a tutte le attività c.d. "parabancarie" sia che le medesime vengano espletate direttamente dalle Banche, sia che vengano svolte da Enti finanziari autonomi, dandone preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che in quella sede potranno formulare osservazioni sulle modalità applicative.

Nell'applicare le flessibilità aggiuntive stabilite dalla presente norma le Aziende daranno la precedenza ai lavoratori che eventualmente lo richiedano, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 17



La disciplina di cui al presente contratto complementare si applica al personale in servizio alla data di stipulazione della medesima ed a quello assunto successivamente.

Essa segue, per la scadenza, le sorti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.


PROTOCOLLO D'INTESA PER DISCIPLINARE I PASSAGGI DA NORMATIVE COLLETTIVE DIVERSE A QUELLA NAZIONALE E COMPLEMENTARE.


Nei confronti delle Aziende presso le quali, alla data di stipulazione del presente protocollo, si ponga la necessità di sostituire la precedente disciplina regolata secondo normative collettive diverse (settori industria, commercio, ecc.) con quella definita dalla presente normativa nazionale e complementare, l'applicazione della medesima avverrà con un'intesa tra l'Azienda e apposite delegazioni sindacali, in rappresentanza del personale destinatario del presente accordo.

Dette delegazioni saranno costituite ­ per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del contratto nazionale indicato in premessa ­ da non più di 3 esponenti da scegliersi fra i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendalmente costituite facenti capo alle Organizzazioni medesime (due dei quali possono essere sostituiti da dirigenti territoriali dell'Organizzazione stessa o della Confederazione a cui essa eventualmente aderisce).

Nell'ipotesi in cui non sia stata costituita alcuna rappresentanza sindacale aziendale detta delegazione sarà composta ­ per ciascuna delle Organizzazioni in parola che abbia iscritti nell'Azienda ­ da non più di tre dirigenti territoriali dell'Organizzazione medesima o della Confederazione a cui essa eventualmente aderisce (uno dei quali può essere sostitutivamente un lavoratore dell'Azienda iscritto alla suddetta Organizzazione).

L'intesa viene stipulata alle condizioni seguenti:

a) inquadramento del personale dipendente nelle categorie, qualifiche e gradi previste dal contratto nazionale. In casi particolari potrà, altresì, tenersi conto del livello retributivo globale raggiunto dall'interessato all'atto del passaggio;

b) definizione del relativo nuovo trattamento economico, considerando che la retribuzione globale di fatto annualmente percepita all'atto del passaggio dal singolo lavoratore interessato, per qualsiasi ragione, titolo o causa, va ridistribuita (secondo criteri di compensazione fra precedente e nuovo trattamento) nelle mensilità e nelle voci previste dal contratto nazionale, ivi incluso il premio di rendimento stabilito nella seguente misura:

­ un importo fisso di £. 600.000;

­ un importo pari al 150% della gratificazione di Natale relativa all'esercizio cui il premio stesso si riferisce limitatamente alla voce paga base, scatti di anzianità, indennità di carica, assegno di anzianità per il grado II° impiegati, automatismi economici per gli ausiliari ed i subalterni;

­ una quota complessiva media pro­capite di £. 795.000, secondo criteri di parametrazione per tipo di inquadramento da definire in sede aziendale fra le parti sopra indicate.

A tal fine ciascun lavoratore verrà inserito nell'ambito del trattamento previsto per la propria categoria, qualifica e grado, ripartendo il trattamento economico annuo nelle seguenti voci: paga base, scatti di anzianità, indennità di mensa, eventuale assegno di carica, indennità di scala mobile, concorso spese tranviarie, premio di rendimento, in modo che l'importo risultante da detto trattamento contrattuale risulti complessivamente il più vicino a quello che l'interessato percepiva.

L'eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore, rispetto al trattamento determinato come suesposto, verrà mantenuta come "assegno ad personam" assorbibile con successivi scatti biennali di anzianità e/o passaggio di qualifica e/o grado.

L'attuale disciplina del contratto nazionale in tema di avanzamenti automatici di carriera e benefici economici per automatismo si applica con modalità individuate nell'intese aziendali di cui al primo comma.

Le anzianità maturate dalla data di assunzione nelle Aziende di cui al primo comma sono valutate per intero ai fini degli scatti biennali di anzianità, dei trattamenti di ferie e di malattia.

Tempi, modalità e decorrenze del nuovo trattamento economico, nonchè delle normative in materia di orari, turni e reperibilità, in una complessiva valutazione della situazione in atto al momento dell'applicazione della presente disciplina, saranno definiti nelle intese aziendali di cui al primo comma del presente protocollo.

La definzione dell'inquadramento e del trattamento economico riguardante ciascun lavoratore, secondo quanto stabilito nelle intese aziendali di cui al primo ad al secondo comma, formerà oggetto di transazione individuale da sottoscriversi fra l'Azienda e l'interessato, che potrà farsi assistere da una Organizzazione sindacale stipulante il contratto nazionale, cui aderisce o conferisce eventualmente mandato.

A dette transazioni sarà data applicazione dopo l'avvenuta formalizzazione, presso l'apposita Commissione di Conciliazione, costituita presso gli Uffici del lavoro territorialmente competenti ai sensi degli artt. 410 e segg. c.p.c. (L. 11 agosto 1973, n. 533).

Eventuali divergenze tra le parti stipulanti aventi ad oggetto l'applicazione della presente disciplina potranno venir congiuntamente esaminate dalle parti medesime, con l'eventuale assistenza di ACRI e delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti, per un tentativo di amichevole definizione.

PROTOCOLLO


Ferme le previsioni di legge in materia di diritti e libertà sindacali, le parti convengono che nelle unità produttive che occupino meno di 16 lavoratori, gli stessi possono riunirsi in Assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue per le quali viene conservata la normale retribuzione.

Le riunioni di cui sopra sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai competenti Sindacati provinciali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto complementare. Alle riunioni possono partecipare i dirigenti nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali promotrici delle riunioni stesse in numero non superiore a una per ciascuna delle Organizzazioni medesime, previa comunicazione alla Direzione dell'Azienda, da parte dei Sindacati provinciali dei nominativi e delle qualifiche dei predetti dirigenti sindacali esterni.

VERBALE INTERPRETATIVO








­ premesso che le parti hanno stipulato il contratto complementare di cui al CCNL;

­ premesso, altresì, che al quarto comma, lett. a) del "Protocollo di intesa" facente parte del suddetto contratto complementare si fa riferimento a "casi particolari" non espressamente individuati,

le parti chiariscono che con la predetta locuzione hanno inteso fare esclusivo riferimento a situazioni individuali ­ e, quindi, non generali ­ nelle quali:

a) l'interessato fruisca, all'atto del passaggio, di assegni ad personam non assorbibili (esclusi, comunque, i c.d. superminimi); ove di questi si tenga conto (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), gli stessi resteranno successivamente assorbiti con successivi scatti biennali di anzianità e/o passaggio di qualifica e/o grado;

b) l'interessato fruisca, all'atto del passaggio di anticipati scatti di anzianità: in questo ultimo caso potrà tenersi conto degli scatti anticipati (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), fermo, comunque, il numero massimo di scatti stabiliti dal contratto nazionale di cui sopra;

c) il premio annuale di rendimento risulti già disciplinato, nell'Azienda interessata, da apposito accordo ­ migliorativo rispetto alle condizioni fissate nel predetto Protocollo ­ secondo criteri adottati dall'azienda controllante (ai sensi delle Disposizioni Generali, punto 3, del CCNL) in analogia con quanto praticato da quest'ultima per il proprio personale.

Roma, 27 novembre 1991


Spett.li

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UIB/UIL





In relazione alle intese intercorse in sede di stipulazione del contratto complementare 27 novembre 1991, confermiamo che, nel calcolo dei lavoratori utili ai fini della quantificazione delle "cedole" di cui all'accordo 21 dicembre 1984, da parte nostra si terrà conto anche dei dipendenti dalle società destinatarie del contratto complementare 27 novembre 1991 associate all'ACRI.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE

REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art.1

Disposizioni generali

La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale contenuta nella presente Appendice costituisce una normativa unitaria e inscindibile concordata fra le parti al fine di dare completa attuazione al rinvio in materia previsto dall'art.3 del CCNL 19 dicembre 1994 e si applica alle Aziende e alle categorie di personale destinatarie del contratto stesso.

Al riguardo le parti hanno convenuto che:

ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicherà, oltre alla normativa di cui al presente accordo, la disciplina contenuta per le seguenti materie nel contratto collettivo di lavoro del 19 dicembre 1994 e le vigenti norme sulle libertà sindacali, con gli adattamenti obiettivamente richiesti dalla specificità dal rapporto di lavoro a tempo parziale:

­ doveri e diritti del personale;

­ malattia, aspettativa;

­ gravidanza e puerperio;

­ servizio militare;

­ provvidenze di cui agli artt.81 e 82 (o le diverse norme aziendali opzionate);

­ anzianità convenzionali;

­ missioni e trasferimenti (artt.93, 94 e 96);

­ disposizioni disciplinari;

­ cessazione del rapporto di lavoro;

­ disposizioni speciali per il personale subalterno ed ausiliario;

­ garanzie per l'esecuzione del contratto;

­ diritti di informazione sindacale;

­ norme di attuazione e transitorie.

Agli stessi rapporti e con gli stessi adattamenti si applicano inoltre le norme dei contratti integrativi aziendali per quanto concerne:

­ premio di rendimento e premio aziendale;

­ divise ai commessi;

­ garanzie volte alla sicurezza del lavoro;

­ tutela delle condizioni igienico sanitarie.

Le parti, inoltre, procederanno aziendalmente ad una ricognizione per verificare quali altre norme contenute nei contratti integrativi aziendali, fermi i più volte richiamati adattamenti nonchè la compatibilità delle stesse con le previsioni portate dalla presente normativa, risultino applicabili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Sui risultati di tale ricognizione verrà formalizzato apposito verbale.

Resterà altresì applicabile al personale a tempo parziale la disciplina contenuta nel CCNL stesso per le seguenti altre materie:

­ Assunzioni ed inquadramenti, fermo restando che:

a) abrogata

b) nei confronti del personale assunto a tempo parziale non troveranno applicazione le norme recate dall'art.19 quarto e sesto comma in tema di preferenze per il passaggio al grado superiore, nonchè le analoghe previsioni recate dai contratti integrativi aziendali;

c) nei confronti del personale assunto a tempo parziale le norme recate dal CCNL in tema di inquadramento per titolo di studio (nonchè le analoghe previsioni contenute nell'ambito dei contratti integrativi aziendali) comporteranno applicazione del solo trattamento economico corrispondente al grado attribuibile in relazione al titolo di studio medesimo;

­ Ferie e licenze, fermo restando che nei confronti dei lavoratori il cui orario sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana, o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell'interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, o nel mese rispetto alla normale distribuzione dell'orario.

Nei confronti del lavoratore che nel corso dell'anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell'anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.

Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il lavoratore interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie.

Criteri analoghi vanno applicati con riguardo alla disciplina dei permessi per ex festività di cui all'art.77.

­ Note caratteristiche, ricompense e promozioni, fermo restando che il personale assunto a tempo parziale o che abbia trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non è destinatario delle norme recate dagli artt.100, 101, 104 e 107 del CCNL e che lo stesso personale non esercita poteri di supremazia gerarchica secondo le previsioni di cui all'art.105 del CCNL;

­ Corsi di addestramento per i neo assunti, per i lavoratori assunti con contratto non a termine a tempo parziale con qualifica impiegatizia le Aziende provvedono ad un addestramento di durata non inferiore a due settimane.

Nel caso in cui la durata giornaliera dell'addestramento superi il limite dell'orario ordinario dell'interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri di cui all'art. 70, quinto comma, del CCNL e non si applicheranno i limiti stabiliti nel presente accordo al punto 5 della disposizione sull'"orario di lavoro a tempo parziale".

­ Corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale, per i lavoratori in servizio con contratto non a termine a tempo parziale con qualifica impiegatizia le Aziende promuoveranno annualmente corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale secondo quanto previsto dall'art.137 del CCNL.

Nel caso in cui la durata giornaliera dei predetti corsi superi il limite dell'orario ordinario dell'interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri di cui all'art. 70, quinto comma del CCNL, e non si applicheranno i limiti stabiliti nel presente accordo al punto 5 della disposizione sull'"orario di lavoro a tempo parziale".

Relativamente alle disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata la cosiddetta opzione prevista dalle relative norme del CCNL, l'applicabilità delle medesime, ove non sia già stata estesa al personale a tempo parziale da apposite disposizioni del presente accordo, formerà oggetto di esame fra le parti ai sensi del successivo comma.

Ove dovessero insorgere problemi applicativi in relazione alla disciplina del CCNL o dei contratti integrativi aziendali per le suddette materie, ovvero alle vigenti norme sulle libertà sindacali, nei riguardi del personale a tempo parziale, i problemi medesimi verranno rimessi all'esame delle parti contraenti ai fini di una soluzione consensuale.

NORMA TRANSITORIA

Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 28 febbraio 1997 per verificare la rispondenza dell'attuale disciplina contrattuale di settore in tema di part-time alle esigenze di flessibilità di utilizzo delle prestazioni lavorative, anche alla luce di eventuali innovazioni legislative.

Art.2

Durata del lavoro a tempo parziale

I rapporti di lavoro a tempo parziale di cui al presente accordo cesseranno alla scadenza stabilità fra le parti salvo che le parti stesse non ne stabiliscano la proroga o siano stati concordati a tempo indeterminato.

Art. 3

Limiti ed esclusioni dei rapporti a tempo parziale

L'Azienda in presenza di proprie esigenze organizzative e produttive può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio e/o assumere lavoratori a tempo parziale.

L'Azienda ­ purchè ciò risulti compatibile con le obiettive esigenze tecniche, organizzative e produttive ­ accoglierà prioritariamente le domande di quei lavoratori in servizio con l'inquadramento necessario che, appartenendo all'unità produttiva in cui si è manifestata l'esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga, l'interessato può chiedere alla Direzione aziendale che gli vengano forniti chiarimenti.

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, in sede aziendale potranno essere definiti, d'intesa con le OO.SS. aziendali facenti capo alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti, criteri di precedenza per l'accoglimento delle domande dei lavoratori che intendono effettuare la propria prestazione in tempo parziale.

4° COMMA ABROGATO

Restano comunque escluse le posizioni di lavoro relative a prestazioni lavorative non adeguatamente utilizzabili da parte dell'Azienda ove eseguite per un tempo ridotto; nel mese di dicembre di ciascun anno l'Azienda, in apposito incontro da tenersi con le OO.SS. aziendali facenti capo alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti, comunicherà le posizioni di lavoro che siano state ricomprese, nel corso dell'anno, nel rapporto a tempo parziale.

Il numero dei rapporti a tempo parziale non potrà, comunque, superare i seguenti limiti massimi:

- 10% del personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo pieno per i passaggi a part-time del personale in servizio. Nell'ambito di tale percentuale complessiva viene riconosciuto l'accesso a tale istituto anche agli appartenenti alla categoria dei Quadri fino ad una percentuale pari al 2% del loro numero complessivo con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore.

- 5% del complesso del personale in servizio destinatario del predetto contratto per le assunzioni dall'esterno di lavoratori a part-time.

Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del personale appartenente alle categorie dei quadri, degli impiegati, dei subalterni e degli ausiliari rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art.4

Anzianità

Ai soli fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia e scatti tabellari e collocamento a riposo i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme del CCNL.

Al lavoratore a tempo parziale si applica in via esclusiva la disciplina degli automatismi prevista dal CCNL (o dalle eventuali norme aziendali per le quali sia stata conservata la c.d. "opzione"), ferma restando che, in luogo degli automatismi di carriera, verrà riconosciuto il corrispondente trattamento economico proporzionato, ovviamente, alla durata della prestazione lavorativa.

In caso di passaggio a tempo pieno, il periodo trascorso dal lavoratore a tempo parziale sarà valutato in proporzione ai fini del conseguimento degli automatismi previsti dalle norme di cui al comma precedente: il relativo trattamento economico che il lavoratore avesse conseguito, resterà assorbito dalla maggiore retribuzione spettantegli.

In ogni altro caso la minore durata della prestazione a tempo parziale rispetto a quella a tempo pieno determina un correlativo aumento, in misura proporzionale, delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il richiamo effettuato nell'ambito del secondo comma della previsione riguardante l'anzianità al capitolo II del CCNL, ricomprende anche quanto previsto nell'ambito dell'art.17 del CCNL medesimo in tema di esclusione dell'applicabilità degli artt.9,10,11,12,14,15 e 16 per le Aziende i quali, alla data del 31 dicembre 1975 applicavano contratti integrativi aziendali prevedendo criteri di anzianità congiunta a qualifica di merito, per i passaggi nell'ambito della categoria del personale impiegatizio, del personale subalterno e/o del personale ausiliario.

Art.5

Trattamento economico

Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse le indennità e compensi vari, nonchè il premio di rendimento ed il premio aziendale) contrattualmente prevista per il lavoratore a orario intero e di cui all'art.55 del CCNL con la stessa anzianità e inquadramento dell'interessato, alla minore durata della prestazione lavorativa.

Art.6

Orario di lavoro a tempo parziale

L'orario del personale a tempo parziale viene fissato secondo i seguenti criteri:

1) La durata settimanale dell'orario del personale a tempo parziale non può essere superiore a 25 ore o inferiore a 20 ore (10 ore per il personale ausiliario);

2) La deduzione dall'orario di lavoro di cui al secondo comma dell'art.52 del CCNL viene effettuata nella misura di due giornate lavorative (durata dell'orario settimanale di cui al punto 1, diviso 5) da utilizzarsi nei modi ed alle condizioni previste dal citato secondo comma dell'art. 52;

3) le prestazioni lavorative sono concordate fra l'Azienda e il lavoratore secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana, e nel mese fatti salvi i limiti di durata giornaliera previsti dal predetto CCNL per la corrispondente categoria del personale a tempo pieno;

4) la distribuzione dell'attività lavorativa che comprenda anche la giornata di sabato e/o domenica può essere convenuta fra le parti nei soli casi in cui detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. Tale diversa ripartizione dovrà essere preceduta da intesa con le OO.SS. aziendali nei casi in cui l'intesa stessa sia necessaria anche per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa intesa da stipularsi a livello aziendale con le OO.SS. facenti capo alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo.

5) solo in presenza di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive l'Azienda può apportare variazioni all'orario di lavoro che incidano per più di mezz'ora sulla durata o collocazione giornaliera inizialmente fissate o che ne modifichino la distribuzione settimanale (ferma restando la durata dell'orario della settimana).

Ogni modifica deve essere, comunque, comunicata all'interessato con almeno 30 giorni di preavviso.

Nel caso che la modifica non riguardi le predette variazioni nell'ambito della mezz'ora, l'Azienda accerterà, su richiesta dell'interessato, se sia compatibile con le proprie esigenze organizzative e produttive continuare ad utilizzarlo nelle condizioni di orario iniziali in mansioni proprie del suo inquadramento: ove anche ciò non sia realizzabile la decisione dell'Azienda diviene operativa.

L'interessato può tuttavia ­ ove abbia a suo tempo mutato la propria prestazione da orario intero a orario parziale ­ richiedere in tal caso il ripristino del suo rapporto ad orario intero.

6) Le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente al ricorrere delle seguenti specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite nei limiti di 50 ore per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e con un compenso corrispondente alla paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all'art.70, quinto comma, dell'anzidetto CCNL:

­ operazioni di quadratura contabile e di chiusura;

­ interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro.

Previa intesa con le OO.SS. aziendali, le prestazioni supplementari di cui sopra potranno inoltre essere effettuate nell'ipotesi di ulteriori specifiche esigenze.

Il lavoratore a tempo parziale può essere adibito a prestazioni supplementari nel limite massimo di due ore al giorno.

E' consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui all'art.69 del CCNL predetto.

Art. 6 bis

Intese aziendali

Fermo quant'altro previsto nella presente regolamentazione, fra l'Azienda e i rispettivi organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori possono intervenire intese, in via sperimentale, sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal CCNL:

superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo parziale;

fissazione della durata settimanale dell'orario di lavoro del personale a tempo parziale in misura non inferiore - salvo che per il personale ausiliario - a 15 ore e non superiore a 32 ore e 30 minuti, anche ai fini della distribuzione "verticale" di detto orario.


RACCOMANDAZIONE

L'ACRI raccomanda alle Aziende di voler favorire - ai fini della precedenza nell'accoglimento - le domande di passaggio da tempo pieno a tempo parziale avanzate da lavoratori che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità.

NOTA A VERBALE

Le parti stipulanti convengono che le Aziende potranno dar corso ad assunzioni di personale con contratto di "formazione e lavoro part-time" nel rispetto complessivo del limite di cui al 2° alinea del quinto comma del'art. 3 della presente appendice.

Art.7

Computabilità dei lavoratori a tempo parziale

Ai fini delle vigenti norme di contratto il personale a tempo parziale viene computato alla stregua del personale ad orario intero salvo che dette norme non escludano tale computo per i lavoratori con orario inferiore a quello intero. Ai fini dell'applicazione di eventuali norme dei contratti integrativi aziendali che colleghino determinati inquadramenti (gradi e qualifiche) al numero dei lavoratori, il personale a tempo parziale è computato nel suo complesso sommando l'orario settimanale (annuale nell'ipotesi di cui al precedente punto 6) svolto dai singoli e rapportandolo alle ore lavorative contrattualmente previste per il personale a tempo pieno avente lo stesso inquadramento, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

Esempio a verbale

Il computo di tre impiegati a orario parziale che osservino rispettivamente un orario di 20, 23 e 25 ore settimanali è pari a 2 unità: infatti 20 + 23 + 25= 68 che è pari (rispetto all'orario settimanale full­time di 37,30) a 1,81.

Art.8

Ripristino di lavoro a tempo pieno

In occasione della scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo parziale, il lavoratore interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio, viene assegnato, all'atto della trasformazione a tempo pieno, alla stessa unità produttiva.

Il dipendente passato da lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo parziale può chiedere il ripristino del rapporto a tempo pieno. L'Azienda ­ fermo restando quanto previsto dall'art.5, comma 3 bis, della legge 19 dicembre 1984, n.863 ­ accoglierà la richiesta compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive.

Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, l'interessato può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti chiarimenti.

Nell'eventualità che l'Azienda ritenga la domanda accoglibile comunicherà all'interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l'interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno.

RACCOMANDAZIONE

L'ACRI raccomanda alle Aziende di considerare l'opportunità di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dai lavoratori a tempo parziale, prioritariamente rispetto all'adibizione di altro lavoratore a tempo pieno alle stesse mansioni svolte dal lavoratore a tempo parziale e nella stessa unità produttiva.

Art.9

Rotazioni

Gli impiegati a tempo parziale possono richiedere dopo cinque anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.

L'Azienda valuterà la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici.

Art.10

Informativa

Nel corso dell'incontro annuale di cui all'art.142 del CCNL predetto verrà fornita una informativa sull'andamento occupazionale e la destinazione numerica, a livello di unità produttiva, dei lavoratori che prestano la loro opera a tempo parziale con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile nonchè dei dati riguardanti l'appartenenza alle singole categorie e gradi dei singoli interessati.

Art.11

Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio

Ai lavoratori a tempo parziale si applica salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'art.80 del CCNL con i seguenti adattamenti:

­ ai lavoratori che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell'interessato;

­ nei confronti dei lavoratori la cui prestazione sia concentrata in meno di 5 giorni alla settimana o in numero di giorni inferiori a quelli lavorativi del mese, il periodo di permesso relativo agli esami di licenza o di laurea spetta nella misura che risulta proporzionando il numero dei giorni previsto per il personale a tempo pieno al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana.

Presso le Aziende ove, per effetto di opzione a suo tempo esercitata, risultino in materia applicabili normative diverse da quella nazionale, gli adattamenti alla specificità del rapporto di lavoro a tempo parziale verranno effettuati, con criteri analoghi a quelli di cui sopra, nell'ambito della "ricognizione" prevista dal precedente art.1.

Art.12

Personale ad orario ridotto

La presente Appendice non si applica al personale già in servizio ad orario ridotto, ovvero a quello di futura assunzione che non risulti destinatario del CCNL a' sensi dell'art.3 punti c) e d) del CCNL medesimo.

Art.13

Assemblee

Qualora si presenti la necessità di indire assemblee dei lavoratori a tempo parziale fuori dei casi di cui all'accordo 21 novembre 1983, le rappresentanze sindacali aziendali cureranno di concordare con l'Azienda le modalità, l'ora e il locale della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello.

Art.14

Trattamenti pensionistici

Ai fini della determinazione dei trattamenti pensionistici aziendali integrativi e/o esonerativi dell'Assicurazione generale obbligatoria I.V.S. i periodi di lavoro a tempo parziale sono così considerati:

­ per intero, ai fini della determinazione del numero di anni di iscrizione per il raggiungimento del diritto a pensione secondo le previsioni portate da ciascun regolamento aziendale;

­ in proporzione all'effettiva attività lavorativa, per la determinazione della misura delle prestazioni dovute da ciascun fondo in funzione del numero di anni di iscrizione al fondo stesso come sopra determinato.

Le normative pensionistiche vigenti verranno adeguate, ove occorra, ai principi sopra enunciati ed inserendo le previsioni di adattamento in apposita appendice che costituirà parte integrante delle predette normative.

Nella predetta Appendice verranno altresì inserite previsioni volte a consentire, per le sole ipotesi di rapporto di lavoro che comprendono sia periodi a tempo pieno che periodi a tempo parziale, l'applicazione, con gli adattamenti obiettivamente richiesti dalla specificità del rapporto di lavoro a tempo parziale, delle vigenti normative disciplinanti i trattamenti pensionistici che attribuiscono maggiorazioni di anzianità di iscrizione al fondo collegate a specifici eventi quali la morte o la invalidità.


Art.15

Norma transitoria

La presente Appendice abroga e sostituisce le regolamentazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale aziendalmente in essere precedentemente alla data di stipula della stessa Appendice.

I rapporti di lavoro a tempo parziale in essere per effetto delle stesse continueranno ad essere disciplinati, fino al loro esaurimento, secondo la disciplina aziendale sulla base della quale erano stati instaurati.

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO



Le parti stipulanti si incontreranno entro il 31 marzo 1997 per la definizione della materia.