Il giorno 20 dicembre 1994 tra la Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A. e le seguenti Organizzazioni Sindacali: - F.I.B.A./C.I.S.L. - F.I.S.A.C./C.G.I.L. - U.I.B./U.I.L. - F.A.B.I. - FEDERDIRIGENTICREDITO premesso che: - in date 26 novembre 1990, 10 giugno 1991 e 31 marzo 1992 la Cassa di Risparmio di Cuneo ha stipulato con le Organizzazioni sindacali aziendali F.I.B.A./C.I.S.L., F.I.S.A.C./C.G.I.L., U.I.B./U.I.L. e FEDERDIRIGENTICREDITO il nuovo accordo sul "Regolamento del Fondo di integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'assicurazione obbligatoria di invalidita', vecchiaia e superstiti", qui da intendersi integralmente richiamato; - l'art. 22 del citato Regolamento dispone che le norme dello stesso si applichino esclusivamente al personale della Cassa di Risparmio di Cuneo in servizio alla data del 31.12.1987 e a quello successivamente assunto; - con nota a verbale di cui all'ipotesi d'accordo 10 giugno 1991, in particolare, le parti stipulanti si sono impegnate a riprendere in esame il trattamento pensionario dei cessati ante 31.12.1987 al fine di apportare eventuali miglioramenti da contenersi nei limiti dei benefici che il Fondo avrebbe tratto dalle revisioni in corso delle pensioni INPS liquidate dal 1971 al 1984, nonche' della sentenza della Corte costituzionale n. 72/1990; - in data 9 febbraio 1994 tale accordo e' stato sottoscritto per adesione dall'Organizzazione sindacale aziendale F.A.B.I.; si e' convenuto quanto segue: con effetto dal 1ø gennaio 1994, le disposizioni degli artt. 17 e 18 del "Regolamento del Fondo di integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'assicurazione obbligatoria di invalidita', vecchiaia e superstiti" si applicano anche nei confronti del personale della Cassa di Risparmio di Cuneo in quiescenza alla data del 31.12.1987, alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste per il personale cessato successivamente.