Il giorno 21 giugno 1995 tra la Banca Regionale Europea S.p.A. e le seguenti Organizzazioni Sindacali: F.A.B.I. F.I.B.A./C.I.S.L. F.I.S.A.C./C.G.I.L. U.I.B./U.I.L. FEDERDIRIGENTICREDITO fatti salvi il Protocollo d'intesa 29 dicembre 1994 e l'Accordo sulla mobilita' del 1๘ febbraio 1995, si stipula il seguente Accordo di Fusione, valido per tutto il personale della Banca Regionale Europea. * * * - I - QUADRI, IMPIEGATI, SUBALTERNI ED AUSILIARI 1. STRUTTURA DEI GRADI 1. Il personale della Banca Regionale Europea si distingue nelle categorie e nei gradi che seguono: Categoria Quadri: - Grado I - superiore al minimo - - Grado II Categoria Impiegati: - Grado I - Grado II - Grado III - Grado IV - Grado V - minimo - Categoria Subalterni: - Capo Commesso - Vice Capo Commesso - Commesso - minimo - Categoria Ausiliari: - Operaio Specializzato - Operaio - Guardia diurna e notturna - Personale di fatica e di custodia. 2. Restano confermati per tutto il personale gli attuali gradi e categorie di appartenenza. R a c c o m a n d a z i o n e Le OO.SS. raccomandano che l'Azienda provveda ad armonizzare la struttura gerarchica del personale della nuova Banca mediante un riequilibrio delle categorie e dei gradi. D i c h i a r a z i o n e a v e r b a l e L'Azienda dichiara la propria disponibilita' a procedere nel senso sopra indicato. 2. INQUADRAMENTI 1. Entro il 31.12.1997 verra' riconosciuto il passaggio graduale al grado superiore a favore del personale attualmente in servizio con la qualifica di Quadro di grado II. Il riconoscimento e' in ogni caso condizionato al conseguimento da parte degli interessati di note di qualifica non inferiori a "sufficiente" per l'intero periodo di riferimento. 2. Negli stessi tempi, con le stesse modalita' ed alla stessa condizione di cui al comma precedente, verra' riconosciuto il passaggio graduale del 40% degli attuali Commessi al grado di Vice Capo Commesso. E' facolta' dell'Azienda disporre che il passaggio del personale ausiliario e subalterno al grado minimo della categoria Impiegati possa avvenire a seguito di concorso interno. R a c c o m a n d a z i o n i Le OO.SS. raccomandano che, nel riconoscimento degli avanzamenti di carriera concordati con gradualita', venga tenuto conto delle competenze professionali - acquisite anche mediante esperienze lavorative e formative - nonch‚ dell'attitudine ad ulteriori sviluppi professionali, dei precedenti di lavoro e delle note di qualifica. Le OO.SS. raccomandano che l'Azienda favorisca il passaggio alla categoria impiegatizia del personale subalterno ed ausiliario in possesso delle capacita', delle attitudini adeguate e del titolo di studio previsto, tenendo anche conto dell'anzianita' di servizio. In particolare, ai fini di cui sopra, le OO.SS. raccomandano all'Azienda un'attenta verifica delle mansioni espletate e degli incarichi effettivamente ricoperti dal personale subalterno ed ausiliario presso le sedi di assegnazione. D i c h i a r a z i o n e a v e r b a l e L'Azienda si impegna a verificare almeno ogni due anni la presenza di situazioni che, ai sensi della raccomandazione che precede, possano dar luogo al passaggio del personale subalterno ed ausiliario alla categoria impiegatizia. N o t a a v e r b a l e Con riferimento all'art. 100 del C.C.N.L. 16.1.1991, le parti si danno atto che l'inquadramento di cui al precedente comma 1 non pregiudica eventuali avanzamenti a Funzionario. 3. AUTOMATISMI DI CARRIERA E/O ECONOMICI 1. Gli automatismi di carriera o i corrispondenti benefici economici riconosciuti a favore del personale impiegatizio sino al grado II della categoria maturano dopo 5 anni di permanenza nel grado con qualifiche annuali non inferiori a "sufficiente". 2. Gli assegni di anzianita' previsti a favore del personale subalterno ed ausiliario maturano dopo 5 anni di permanenza nella categoria con qualifiche annuali non inferiori a "sufficiente". 3. Ai dipendenti gia' in servizio presso la BML verranno riconosciuti sino a tutto il 31.12.1996 i benefici automatici cui avrebbero avuto diritto sulla base della previgente disciplina aziendale. D i c h i a r a z i o n e a v e r b a l e L'Azienda si impegna, in occasione del prossimo contratto integrativo aziendale, ad estendere a tutto il personale appartenente al grado II della categoria Impiegati le previsioni contenute nell'art. 12 del C.I.A. 2.12.1992 CRC. 4. TRATTAMENTO ECONOMICO 1. Ferme restando le voci retributive previste dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente, a decorrere dal 1.1.1995 il trattamento economico riservato al personale in servizio a tale data, sara' integrato, per quanto concerne il premio di rendimento e l'assegno aziendale annuale, sulla base di quanto previsto dalla normativa aziendale gia' applicabile al personale in servizio presso la CRC. 2. Per quanto non previsto, restano in vigore le differenze di cui alle rispettive normative aziendali previgenti, ad esclusione della maggiorazione dell'indennita' di carica, dell'indennita' di mansione, dell'indennita' di residenza, nonch‚ della differenza scatti/paga base previste dal C.I.A. 9.4.1992 BML, in quanto assorbite dal nuovo trattamento. 3. Fatto salvo quanto sopra disposto e quanto previsto dalla nota a verbale dell'art. 13 del C.C.N.L. 16.1.1991, agli Operai Specializzati viene mantenuto il trattamento economico tabellare pari a quello riconosciuto agli Impiegati di grado minimo, con esclusione della sola scala mobile che competera' nella misura prevista per gli Operai. 5. BUONO/CONTRIBUTO PASTO 1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo precedente, con effetto 1.1.1995 viene riconosciuto a tutto il personale, per ogni giorno di effettiva presenza, un buono pasto di œ. 8.000, sostituibile, a scelta dei dipendenti e sino a revoca, con l'erogazione di un contributo pasto di œ. 6.000. Detto contributo non concorre alla determinazione di alcun istituto contrattuale; in particolare non e' utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e del Trattamento Pensionistico Aziendale. 2. La scelta di cui al comma precedente deve essere portata a conoscenza dell'Azienda entro il 30 settembre di ciascun anno ed avra' effetto dal 1๘ gennaio dell'anno successivo. 3. Sino alla definizione degli opportuni contatti con le imprese di servizi interessate, e comunque non oltre il primo trimestre del 1996, al personale gia' in servizio presso la CRC sara' erogato unicamente il contributo pasto di œ. 6.000. 6. PREMIO DI RENDIMENTO - NORMA TRANSITORIA 1. Nei confronti del personale gia' in servizio presso la BML, l'erogazione del premio di rendimento viene riconosciuta nella misura di cui all'art. 20 del C.I.A. 2.12.1992 CRC (almeno il 400% dell'effettiva retribuzione del mese di dicembre dell'anno di competenza del premio, dedotte le componenti di cui al punto 3 del citato art. 20, maggiorato di un importo di œ. 600.000 e dell'1% della retribuzione annua), prevedendo peraltro che la percentuale massima di erogazione pari al 400% venga raggiunta gradualmente in 2 anni, secondo la seguente progressione: - 1๘ anno: 300% - 2๘ anno: 400% 2. Viene confermata a favore di tutto il personale l'erogazione anticipata del premio di rendimento nell'anno di competenza per un ammontare pari al 185% della retribuzione di riferimento, maggiorato di œ. 600.000, secondo le modalita' gia' in vigore presso la CRC. 7. PERSONALE ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE AL 1.1.1995 1. Ferme restando le altre voci retributive previste a favore del restante personale, nei confronti dei dipendenti assunti successivamente al 1.1.1995 la percentuale massima di erogazione del premio di rendimento viene raggiunta gradualmente in 5 anni, secondo la seguente progressione: - 1๘ anno: 150% - 2๘ anno: 185% - 3๘ anno: 300% - 4๘ anno: 350% - 5๘ anno: 400% 2. Per i primi 2 anni di servizio non si procedera' ad alcuna erogazione anticipata del premio di rendimento. 8. DECORRENZE 1. L'applicazione del presente Accordo, con le decorrenze ivi indicate, avverra' con effetto 1.7.1995. 2. Le voci retributive percepite dal personale in servizio presso la BML alla data del 1.1.1995 e risultate assorbite dal nuovo trattamento economico previsto dal presente Accordo, restano acquisite in capo al personale medesimo. 3. Il corrispondente importo medio parametrato, incrementato della differenza risultante tra quanto percepito a titolo di contributo pasto dal personale in servizio presso la CRC alla data del 1.1.1995 (œ. 3.500 giornaliere sino a tutto il 30.6.1995, œ. 6.000 giornaliere dal 1.7.1995 al 31.12.1995) e quanto confermato a titolo di buono pasto dal presente Accordo per il personale gia' in servizio presso la BML (œ. 8.000 giornaliere), viene corrisposto nel mese di luglio 1995 a favore del personale gia' dipendente della CRC al 1.1.1995, nei seguenti importi lordi: Quadro gr. I œ. 1.280.000 Quadro gr. II œ. 1.230.000 Impiegato gr. I œ. 1.170.000 Impiegato gr. II œ. 1.120.000 Impiegato gr. III œ. 1.090.000 Impiegato gr. IV œ. 1.050.000 Impiegato gr. V œ. 1.010.000 Subalterni œ. 990.000 Gli importi suddetti vengono corrisposti in proporzione al servizio prestato con riferimento al grado ricoperto al 1.1.1995; gli eventuali recuperi saranno effettuati sulla retribuzione del mese di dicembre 1995 ovvero sulle competenze di fine rapporto. Detto importo non concorre alla determinazione di alcun istituto contrattuale; in particolare non e' utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e del Trattamento Pensionistico Aziendale. 4. Nei confronti del personale in part time gli importi di cui al comma precedente vengono riconosciuti in proporzione al servizio prestato, al netto dell'incremento derivante dalla differenza tra buono e contributo pasto. * * * - II - FUNZIONARI 9. STRUTTURA DEI GRADI 1. I Funzionari della Banca Regionale Europea si distinguono nei gradi che seguono: - Grado I - massimo - - Grado II - Grado III - Grado IV - minimo - 2. Salvo l'adeguamento graduale del relativo trattamento economico di cui al disposto del successivo art. 13, i Funzionari di grado III gia' in servizio presso la CRC vengono inquadrati nel nuovo grado III. In tutti gli altri casi restano confermati i gradi di appartenenza. R a c c o m a n d a z i o n e Le OO.SS. raccomandano che l'Azienda provveda ad armonizzare la struttura gerarchica del personale della nuova Banca mediante un riequilibrio dei gradi. D i c h i a r a z i o n e a v e r b a l e L'Azienda dichiara la propria disponibilita' a procedere nel senso sopra indicato, impegnandosi inoltre a valutare con particolare attenzione, in linea con il trend di sviluppo della Banca, la posizione dei Funzionari di grado IV in servizio alla data del 1.1.1995 ai fini dell'avanzamento al grado superiore. Detta valutazione sara' comunque condotta in occasione del rinnovo del contratto integrativo aziendale. 10. TRATTAMENTO ECONOMICO 1. Il trattamento economico dei Funzionari viene definito grado per grado secondo i seguenti parametri retributivi: - Grado I - parametro 12 - Grado II - parametro 8 - Grado III - parametro 4 - Grado IV - parametro 0 Alla data del 1.1.1995 l'indennita' di funzione e' pertanto pari a: - Grado I - œ. 2.751.118 - Grado II - œ. 2.166.638 - Grado III - œ. 1.582.158 - Grado IV - œ. 997.678 2. Ferme restando le voci retributive previste dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente, e salvo quanto di seguito diversamente disposto, a far tempo dal 1.1.1995 il trattamento economico riservato ai Funzionari sara' integrato dal premio di rendimento come disciplinato dal successivo art. 11 e dall'indennita' di cui al successivo art. 13 se spettante. 3. Per quanto non previsto, restano in vigore le differenze di cui alle rispettive normative aziendali previgenti, ad esclusione della maggiorazione dell'indennita' di funzione, dell'indennita' di mansione, dell'indennita' di residenza, dell'indennita' di rappresentanza aziendale e della differenza scatti/stipendio previste dal C.I.A. 21.5.1992 BML, nonch‚ dell'indennita' 10% di cui all'art. 9 del C.I.A. 9.12.1992 CRC, in quanto assorbite dal nuovo trattamento. 11. PREMIO DI RENDIMENTO 1. Nei confronti dei Funzionari, l'erogazione del premio di rendimento viene riconosciuta secondo i criteri e le modalita' di erogazione di cui all'art. 11 del C.I.A. 9.12.1992 CRC, prevedendo peraltro, quanto alla misura, una percentuale di erogazione pari ad almeno il 300% dell'effettiva retribuzione del mese di dicembre dell'anno di competenza del premio, dedotte le componenti di cui al punto 2 del citato art. 11. 2. Nell'ipotesi di cui al 4๘ comma dell'art. 33 del C.C.N.L. 11.4.1991, il premio di rendimento, come sopra determinato, viene incrementato di una somma non inferiore al 3% della normale retribuzione annua. 3. Viene disposta a favore di tutti i Funzionari l'erogazione anticipata del premio di rendimento nell'anno di competenza per un ammontare pari al 100% della retribuzione di riferimento, secondo le modalita' gia' in vigore presso la CRC. 4. Nei confronti dei dipendenti assunti come Funzionari successivamente al 1.1.1995 la percentuale massima di erogazione del premio di rendimento viene raggiunta gradualmente in 3 anni, secondo la seguente progressione: - 1๘ anno: 100% - 2๘ anno: 200% - 3๘ anno: 300% Per il primo anno di servizio non si procedera' ad alcuna erogazione anticipata del premio di rendimento. 12. BUONO/CONTRIBUTO PASTO 1. In aggiunta a quanto disposto dagli articoli precedenti, con effetto 1.1.1995 viene riconosciuto a tutti i Funzionari, per ogni giorno di effettiva presenza, un buono pasto di œ. 8.000, sostituibile, a scelta degli stessi e sino a revoca, con l'erogazione di un contributo pasto di œ. 6.000. Detto contributo non concorre alla determinazione di alcun istituto contrattuale; in particolare non e' utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e del Trattamento Pensionistico Aziendale. 2. La scelta di cui al comma precedente deve essere portata a conoscenza dell'Azienda entro il 30 settembre di ciascun anno ed avra' effetto dal 1๘ gennaio dell'anno successivo. 3. Sino alla definizione degli opportuni contatti con le imprese di servizi interessate, e comunque non oltre il primo trimestre del 1996, ai Funzionari gia' in servizio presso la CRC sara' erogato unicamente il contributo pasto di œ. 6.000. 13. INDENNITA' AZIENDALE 1. Viene riconosciuta a favore di tutti i Funzionari in servizio alla data del 1.1.1995 l'erogazione di un'indennita' pari al 22% di quanto percepito a titolo di stipendio e indennita' di funzione. 2. Fatte salve le eccezioni che seguono, nei confronti dei Funzionari in servizio alla data del 1.1.1995 il raggiungimento della suddetta percentuale del 22% avviene gradualmente in 3 anni secondo la seguente progressione: - 1๘ anno: 21% - 2๘ anno: 21% - 3๘ anno: 22% 3. Nei confronti dei Funzionari di grado III in servizio presso la CRC alla data del 1.1.1995 i quali, per effetto di quanto previsto dal precedente art. 9, comma 2, restano inquadrati nel grado III, il raggiungimento della percentuale del 22% avviene entro 5 anni a far tempo dal 1.1.1995, garantendo comunque la percentuale minima del 10%. 4. Per i Funzionari in servizio alla data del 1.1.1995 presso la CRC ai quali non sia stata riconosciuta l'indennita' del 10% di cui all'art. 9 del C.I.A. 9.12.1992 CRC, il raggiungimento della percentuale del 22% avviene entro 8 anni a far tempo dal 1.1.1995, garantendo comunque la percentuale minima dell'1%. 5. In caso di promozioni al grado superiore dei Funzionari di cui ai commi 3 e 4, la percentuale di erogazione dell'indennita' aziendale sara' riconosciuta, per i primi due anni, in ragione del 50% di quella prevista per il nuovo grado. In tutti gli altri casi, la percentuale di erogazione suddetta continua nella progressione di cui al comma 2. R a c c o m a n d a z i o n e Con riferimento a quanto previsto ai commi 3 e 4, le OO.SS. raccomandano che l'Azienda, nel graduare il raggiungimento della percentuale massima di erogazione dell'indennita' aziendale, tenga conto del livello di professionalita' del Funzionario, del giudizio annuale e dello stato di servizio, rimanendo in ogni caso impregiudicata la possibilita' di avanzamenti al grado superiore. 14. DECORRENZE 1. L'applicazione del presente Accordo, con le decorrenze ivi indicate, avverra' con effetto 1.7.1995, mediante il recupero delle voci retributive previgenti assorbite e la corresponsione degli arretrati spettanti, da conguagliarsi con la retribuzione del mese di luglio 1995. * * * - III - VARIE 15. CONTRIBUZIONE F.I.P. 1. Con decorrenza 1.7.1995, viene estesa ai dipendenti gia' in servizio presso la BML alla data della fusione ed iscritti al relativo Fondo Pensioni Aziendale, la contribuzione obbligatoria al medesimo, nella stessa misura e con le stesse modalita' tempo per tempo stabilite a carico dei dipendenti iscritti al Fondo gia' costituito presso la CRC. 2. Attualmente la misura in vigore e' fissata nello 0,68% per Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausiliari, nello 0,93% per i Funzionari e nell'1,18% per i Dirigenti, calcolata sulla retribuzione pensionabile lorda. 3. La Banca Regionale Europea assicura a favore degli iscritti al Fondo Pensioni Aziendale della BML, a fronte della contribuzione cui gli stessi sono tenuti ad effettuare ai sensi del precedente comma 1, la stessa garanzia di restituzione dei contributi versati, gia' prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 del Regolamento F.I.P. della CRC, per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto alle prestazioni pensionarie. 4. Le parti si danno atto che perverranno ad ulteriori intese al fine di apportare ai regolamenti pensionistici vigenti le modifiche che si rendono necessarie in conseguenza dell'avvenuta fusione, in particolare per quanto concerne il Comitato Consultivo gia' previsto presso la ex CRC e da istituire presso la ex BML. 16. PRESTAZIONI F.I.P. 1. Con riferimento alla contribuzione di cui all'articolo precedente, le parti concordemente convengono sull'esclusione degli effetti del presente Accordo nei confronti del personale delle due banche in quiescenza alla data della fusione. 2. Il trattamento pensionario del personale cessato successivamente al 1.1.1995 con diritto a pensione aziendale ai sensi del rispettivo Regolamento di iscrizione, viene determinato come segue: - facendo riferimento alla situazione retributiva di cui al presente Accordo, nel caso in cui l'interessato, all'atto del pensionamento, sia contestualmente beneficiario di prestazioni I.N.P.S.; - senza fare riferimento alla situazione retributiva di cui al presente Accordo, ad eccezione degli effetti derivanti da promozione (1), nel caso in cui l'interessato non sia beneficiario di prestazioni I.N.P.S.; quanto precede in attesa della eventuale definizione della nuova normativa sui Fondi Pensione, in via transitoria, e senza che cio' costituisca elemento pregiudiziale per la futura trattativa. 3. Al momento della eventuale definizione della nuova normativa aziendale sui Fondi Pensione, i possibili benefici che da essa potessero derivare saranno estesi con effetto retroattivo anche a favore del personale cessato successivamente al 1.1.1995 che sia comunque beneficiario di pensione aziendale. (1) anche in forza del presente Accordo 17. COPERTURA ASSICURATIVA 1. A tutto il personale vengono reciprocamente estese, non oltre il 1.1.1996, le polizze gia' esistenti a favore dei dipendenti in servizio presso la BML e la CRC, e precisamente la "Polizza Sanitaria" e la "Polizza Infortuni". 2. L'impegno della Banca e' comunque limitato, al momento, al pagamento dei premi attualmente esborsati pro capite, anche in ipotesi di eventuali disdette da parte delle Societa' Assicuratrici. 18. ASSUNZIONI 1. Con riferimento al recente Accordo di rinnovo del C.C.N.L. 16.1.1991, l'Azienda ha facolta' di procedere annualmente, previa attenta valutazione e verifica della situazione aziendale, ad assunzioni dirette nella misura del 1,5% dell'organico risultante al 1๘ gennaio di ogni anno, di cui lo 0,5% anche a gradi superiori rispetto al grado IV della categoria Impiegati. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE DIPENDENZE 1. Le parti si danno atto che perverranno ad ulteriori intese in materia di classificazione delle dipendenze, con omogeneo riferimento a tutti gli sportelli della Banca Regionale Europea, all'uopo attivando la Commissione appositamente costituita. In via transitoria, e sino a definizione delle anzidette intese, gli stessi restano classificati secondo la situazione in essere al 31.12.1994. 20. RINVIO 1. Per quanto non disposto, restano in vigore tutte le norme e le disposizioni dei C.I.A. della BML e della CRC non espressamente abrogate e non incompatibili con le precedenti disposizioni. BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. F.A.B.I. F.I.B.A./C.I.S.L. F.I.S.A.C./C.G.I.L. U.I.B./U.I.L. FEDERDIRIGENTICREDITO